Pubblicato il 28 Ottobre 2025 in Informative fiscali

Soggetti Aventi Diritto al Bonus Veicoli Elettrici

Gli incentivi a fondo perduto per l’acquisto di nuovi veicoli “a zero emissioni” sono destinati esclusivamente a due categorie di soggetti, i quali devono rispettare specifici requisiti di residenza/sede e rottamazione.

1. Persone Fisiche

L’agevolazione spetta alle persone fisiche che soddisfano le seguenti condizioni:

• Residenza: Devono essere residenti in un’area urbana funzionale (FUA). I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE non rientrano tra i destinatari ammissibili.

• ISEE: Devono possedere un determinato Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). L’importo dell’incentivo varia in base all’ISEE:

    ◦ € 11.000: Se l’acquirente risiede in una FUA e ha un ISEE inferiore o pari a € 30.000.

€ 9.000: Se l’acquirente risiede in una FUA e ha un ISEE superiore a € 30.000 ma inferiore o pari a € 40.000.

• Veicolo Acquistato: L’acquisto è agevolato per un solo veicolo nuovo di categoria M1 (trasporto persone, massimo 8 posti oltre il conducente) ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV), con prezzo di listino (IVA e optional esclusi) non superiore a € 35.000.

• Veicolo da Rottamare: È richiesta la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5. La persona fisica che prenota il bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno 6 mesi.

• Limitazioni: Il bonus può essere concesso a un solo soggetto per nucleo familiare. L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi nazionali ed europei, ma è compatibile con le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità grave (Legge n. 104/92). La proprietà del veicolo incentivato deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.

Nota sul Nucleo Familiare: Il soggetto acquirente del veicolo M1 può essere diverso dal proprietario del veicolo da rottamare, purché sia un componente maggiorenne del medesimo nucleo familiare (definito ai fini ISEE).

2. Microimprese

L’agevolazione spetta alle Microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato/totale di bilancio non superiore a € 2 milioni, ai sensi del Regolamento UE n. 2023/955) che rispettano le seguenti condizioni:

• Sede Legale: Devono avere sede legale in un’area urbana funzionale (FUA).

• Veicoli Acquistati: Possono acquistare un massimo di 2 veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2, ad alimentazione esclusivamente elettrica.

• Veicolo da Rottamare: È subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5 (N1) o Euro V (N2). Il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato alla Microimpresa da almeno 6 mesi al momento della prenotazione del bonus. Il veicolo da rottamare deve risultare intestato esclusivamente alla società stessa.

• Limitazioni: L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto del Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti “de minimis”. L’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto (IVA esclusa), con un costo massimo pari a € 20.000 per veicolo. La proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.

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Significato di Area Urbana Funzionale (FUA)

La concessione degli incentivi è circoscritta ai soggetti residenti o con sede legale nelle Aree Urbane Funzionali (FUA).

Definizione e Scopo

La FUA è una classificazione di tipo statistico prodotta e aggiornata periodicamente da ISTAT, seguendo le linee guida e i parametri definiti da Eurostat e dai regolamenti europei (Regolamento (UE) 2017/2391 e Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1130).

Questa definizione mira a superare il concetto unicamente amministrativo di città, basandosi invece sulla concentrazione della popolazione e sui flussi di pendolarismo.

Componenti della FUA

Una FUA è costituita da due elementi principali:

1. La Città / City:

    ◦ Viene identificata attraverso la misurazione della concentrazione della popolazione tramite una griglia regolare di celle da 1 km².

    ◦ Un insieme di celle contigue con una densità di popolazione di almeno 1.500 abitanti per km² e con almeno 50.000 abitanti complessivi costituisce un agglomerato ad alta densità.

    ◦ Un Comune è identificato come “città/city” se almeno il 50% della sua popolazione risiede in tale agglomerato ad alta densità.

2. La Zona di Pendolarismo:

    ◦ È l’insieme dei Comuni contigui alla città/city.

    ◦ Questi Comuni sono inclusi se una quota maggiore o uguale al 15% dei pendolari residenti si reca giornalmente per lavoro nella città/city di riferimento.

È fondamentale che venga garantito il principio di contiguità tra i Comuni dell’area, escludendo i Comuni che non sono contigui alla FUA, anche se presentano un pendolarismo superiore alla soglia stabilita.

L’elenco delle Aree Urbane Funzionali richiamato dal DM n. 236/2025 è quello pubblicato da ISTAT e vigente dal momento della pubblicazione del Decreto sulla G.U. (8.9.2025). Le FUA attualmente in vigore si basano sulla matrice di pendolarismo e sui dati di popolazione del 2011.

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