Pubblicato il 27 Marzo 2024 in Informative lavoro

Rinnovo contrattuale – STUDI PROFESSIONALI

Il 16 febbraio 2024, è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del CCNL 17 aprile 2015 per i dipendenti degli Studi e delle Attività Professionali.
Di seguito elenchiamo le principali novità per i nostri Clienti e loro Dipendenti.

Decorrenza: 16.2.2024
Scadenza: 16.2.2027

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

LivelliQualificheMinimi
1.3.20241.10.20241.10.20251.12.2026
QQuadri2.281,512.345,022.408,532.436,76 
1Responsabile servizio amministrativo e contabile, Esperto di sviluppo organizzativo, ecc.2.018,992.075,192.131,392.156,38 
2Analista CED, analista costi aziendali, responsabile ufficio, collaboratore, di studio, office manager, ecc.1.758,661.807,611.856,561.878,26 
3SContabile, impiegato amministrativo, addetto settore paghe, ecc.1.631,291.676,701.722,111.742,30 
3Contabile di concetto, segretario di concetto, assistente di direzione, ecc.1.616,371.661,371.706,371.726,37 
4SAddetto compilazione libri unici, addetto scritture contabili, segretario, ecc.1.567,441.611,071.654,701.674,10 
4Operatore informatico, centralinista, segretario d’ordine, contabile d’ordine, ecc.1.511,281.553,351.595,421.614,12 
5Addetto alle pulizie, fattorino, uscere, custode, ecc.1.406,481.445,631.484,781.502,19 

UNA TANTUM
A compensazione del periodo di vacanza contrattuale, ai lavoratori in forza alla data del 16/02/2024, viene corrisposto un importo pari ad € 400,00 a titolo di una tantum per ogni livello, erogata nelle seguenti tranches:

  • – € 200,00, 1° maggio 2024;
  • – € 200,00, 1° maggio 2025.

Tale importo può essere erogato attraverso strumenti di welfare, è da considerarsi omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non sarà pertanto utile ai fini del computo del TFR.
Gli importi sono riparametrati sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018-1° marzo 2024, nonché, per i lavoratori part time, sulla base dell’orario effettivo previsto dal contratto individuale di lavoro.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Viene introdotta nell’area medico-sanitaria e odontoiatrica, a partire dal 4° livello, la figura del Collaboratore di Studio Odontoiatrico (CSO).

NUOVI ARTICOLI

  • ARTICOLO 16 BIS – PERMESSO PER LA PREVENZIONE
    È riconosciuto ai lavoratori dipendenti un permesso retribuito della durata di una giornata lavorativa per ogni anno di vigenza contrattuale, da fruire nell’anno di maturazione, per effettuare le attività di prevenzione previste dal piano sanitario di Cadiprof. Per il riconoscimento del permesso il lavoratore è tenuto a fornire prova dell’avvenuta attività di prevenzione. In caso di mancata adesione alla bilateralità di settore il datore di lavoro è tenuto a rimborsare gli importi sostenuti dal lavoratore per lo svolgimento delle attività di prevenzione previste dal piano sanitario di Cadiprof. Il permesso non è indennizzabile in caso di mancata fruizione.
  • ARTICOLO 19 TER – CONGEDI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA
    Alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati, spetta il diritto di astensione dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo pari a 90 giorni lavorativi.
  • ARTICOLO 53 – SPECIFICHE ESIGENZE E CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CON CAUSALE
    L’art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015 affida alla contrattazione collettiva l’individuazione di esigenze e casi che consentono la stipulazione dei contratti a termine con una durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi nonché in caso di rinnovo del contratto a termine. Le Parti firmatarie del presente C.C.N.L. individuano, dunque, le seguenti causali che consentono la stipula o il rinnovo di contratti a termine fino a 24 mesi:
    – Incremento temporaneo
    Si intende l’incremento temporaneo dell’attività lavorativa conseguente all’ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi.
    – Nuova attività
    Si intende l’avvio di nuove attività o l’aggregazione o la fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività, aggregazione o fusione. Il contratto individuale dovrà contenere la specifica causale con una descrizione delle motivazioni nel contratto di lavoro a termine e la data di inizio e fine del rapporto di lavoro.
  • ARTICOLO 75 E SS – LAVORO AGILE
    Tale modalità di effettuazione della prestazione deve essere formalizzata volontariamente in apposito accordo individuale tra le parti. Il lavoro agile potrà essere attivato per tutti i dipendenti dello Studio a tempo determinato e indeterminato, part time e full time che svolgono mansioni compatibili con tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. L’accordo individuale dovrà specificare le giornate di lavoro agile attraverso una specifica programmazione annuale, mensile o settimanale. Le parti potranno modificare di comune accordo, con almeno 24 ore di anticipo, la programmazione.
    L’accordo potrà riconoscere anche in modo forfettario il rimborso delle spese riferito all’espletamento del lavoro in modalità agile per spese sostenute dal lavoratore (es. elettricità, riscaldamento, ADSL, affitto spazi coworking etc..). Viene definito anche il diritto alla disconnessione, cioè il periodo stabilito nell’accordo individuale durante il quale non è previsto lo svolgimento di attività lavorativa.

COSA CAMBIA

  • CONTRIBUZIONE ALLA BILATERALITÀ DI SETTORE (ART. 13 CCNL 14.2.2024 – ART. 13 CCNL 17.4.2015)
    A decorrere da marzo 2024 il finanziamento all’ Ente Bilaterale Nazionale di Settore (E.BI.PRO.) e alla Cassa di assistenza sanitaria supplementare (CADIPROF) viene effettuato mediante un contributo unificato mensile, per 12 mensilità, di € 29,00, di cui € 2,00 a carico del lavoratore. Per i part time, i versamenti saranno comunque dovuti in misura intera. La citata quota viene così suddivisa: € 20,00 per 12 mensilità a CADIPROF; € 9,00, di cui € 2,00 a carico lavoratore e € 7,00 a carico datore di lavoro, per 12 mensilità ad EBIPRO. Viene inoltre disposta l’estensione delle coperture sanitarie anche ai familiari dei lavoratori iscritti.
    In caso di mancata adesione al sistema della bilateralità e di omesso versamento del relativo contributo, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un importo pari ad € 43,00 corrisposto per 14 mensilità, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione, non assorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, incluso il TFR.
  • PERIODO DI PROVA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (ART. 26 CCNL 14.2.2024 – ART. 26 CCNL 17.4.2015)
    Fatti salvi futuri interventi normativi qualora il rapporto di lavoro sia stipulato a termine e per una durata inizialmente stabilita inferiore a 10 mesi, la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
    – 60 giorni di calendario, liv. Q e 1;
    – 40 giorni di calendario, liv. 2, 3S e 3;
    – 30 giorni di calendario, liv. 4S e 4;
    – 20 giorni di calendario, liv. 5.
    Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, la durata massima del periodo di prova è ridotta alla metà rispetto ai periodi indicati. Viene inoltre precisata la sospensione del periodo di prova, per la relativa durata, qualora intervengano eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità obbligatori, nonché in tuti gli altri casi di congedo o assenze disciplinati dal CCNL. Non sospendono, invece, il periodo di prova solamente i periodi di ferie, permessi retribuiti per riduzione di orario, nonché le ex festività.
  • CLAUSOLE ELASTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (ART. 40 CCNL 14.2.2024 – ART. 40 CCNL 17.4.2015)
    I contratti di lavoro a tempo parziale hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta a favore del lavoratore un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.
  • CONTRATTO DI REIMPIEGO (ART. 56 CCNL 14.2.2024 – ART. 54 CCNL 17.4.2015)
    Per la vigenza del presente CCNL è consentito il ricorso ad uno speciale regime di assunzione a tempo indeterminato per l’inserimento di over 50 e di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata ai sensi dell’art 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 297/2002, il cui stato dovrà essere certificato da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato.
    Al fine di garantire un percorso di reimpiego è possibile retribuire i lavoratori di cui al comma 1 con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 9 mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i successivi 6 mesi rispetto a quello di inquadramento. I datori di lavoro che intendano avvalersi di tale modalità di assunzione invieranno apposita comunicazione all’ente bilaterale Ebipro. Il presente istituto non è applicabile ai lavoratori inquadrati al V livello. Al fine di promuovere l’accrescimento delle competenze del lavoratore assunto con contratto di lavoro di reimpiego, le Parti attraverso Fondoprofessioni e la bilateralità potranno verificare specifici percorsi formativi.
  • PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA (ART. 120 CCNL 14.2.2024 – ART. 103 CCNL 17.4.2015)
    Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dal giorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell’anno solare i periodi di malattia inferiori a 180 (centottanta) giorni. Ai fini del calcolo per la determinazione del periodo di comporto, per anno solare si intende un periodo di 365 giorni partendo a ritroso dell’ultimo evento morboso.
  • TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA (ART. 121 CCNL 14.2.2024 – ART. 104 CCNL 17.4.2015)
    Per i lavoratori di cui all’art. 120 nei casi di assenze documentate e dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, per il periodo aggiuntivo di comporto di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui all’art. 120, comma 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un’integrazione tale da raggiungere:
    – per il 7° e 8° mese: 100% della retribuzione, – per il 9° mese: 70% della retribuzione
  • TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITA’ (ART. 113 CCNL 14.2.2024 – ART. 96 CCNL 17.4.2015)
    Per gli eventi verificatisi a partire dal 01/01/2025 l’indennità di maternità corrisposta dall’Inps per i periodi di congedi maternità/paternità (ex congedo obbligatorio) verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile lorda, cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

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