Pubblicato il 7 Maggio 2024 in Informative lavoro

Rinnovo contrattuale Commercio – Confcommercio

Il 22 marzo 2024, tra CONFCOMMERCIO e le OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 30 marzo 2015 per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, scaduto il 31 dicembre 2019. In seguito, in data 28 marzo 2024 è stato sottoscritto un accordo integrativo, con il quale le parti sociali hanno apportato alcune precisazioni all’intesa precedente.

Di seguito elenchiamo le principali novità per i nostri Clienti e loro Dipendenti.

Decorrenza economica: 1.4.2023
Decorrenza normativa: 1.4.2024
Scadenza: 31.3.2027

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI

  LivelloPaga base a partire dal
1° aprile
2023 *
1° aprile
2024
1° marzo
2025
1° novembre
2025
1° novembre
2026
1° febbraio
2027
Q1.948,722.070,252.122,332.183,092.243,852.313,29
I1.755,411.864,881.911,801.966,542.021,282.083,84
II1.518,421.613,111.653,691.701,041.748,391.802,50
III1.297,841.378,781.413,471.453,941.494,411.540,66
IV1.122,461.192,461.222,461.257,461.292,461.332,46
V1.014,111.077,351.104,451.136,071.167,691.203,83
VI910,44967,22991,551.019,941.048,331.080,77
VII779,47828,08848,91873,22897,53925,31

Operatori di vendita

I Cat.1.059,561.125,641.153,961.187,001.220,041.257,80
II Cat.887,96943,44967,22994,961.022,701.054,40

(*) Trattasi della paga base comprensiva dell’acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 ed erogato a partire dal 1° aprile 2023, che si intende assorbito nella “paga base” con il presente rinnovo.

Il presente rinnovo prevede che gli aumenti che non siano “di merito” e/o a titolo di scatti di anzianità, erogati a partire dal 1 gennaio 2022 e concessi dalle aziende indipendentemente dalla contrattazione collettiva, possano essere assorbiti in tutto o in parte dagli aumenti contrattuali dei minimi tabellari, a condizione che l’assorbimento dello stesso sia espressamente previsto da eventuali accordi sindacali oppure a condizione che sia espressamente stabilito all’atto della concessione che si tratta di importi a titolo di acconto o di anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

UNA TANTUM

A favore dei soli lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2024, è stabilita l’erogazione di un importo lordo a titolo di una tantum pari a 350,00 euro per il IV° livello, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali.

Tale somma è riconosciuta in due trances, di eguale importo da erogare con la retribuzione di luglio 2024 e luglio 2025.

Livello1^ tranche una tantum 07/20242^ tranche una tantum 07/2025
Q303,81303,81
I273,67273,67
II236,73236,73
III202,34202,34
IV175,00175,00
V158,11158,11
VI141,95141,95
VII121,53121,53

Operatori di vendita

I Cat.165,20165,20
II Cat.138,69138,69

 L’importo di una tantum, suddivisibile in 15 rate mensili:

• va erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 1 gennaio 202231 marzo 2023. A tal fine deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assenze o aspettative non retribuite, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con Accordo Sindacali, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo. Ai fini della maturazione di un mese di diritto si considera come mese intero la frazione superiore o uguale a 15 giorni;

• al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale spetta con i criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti sarà erogato in misura riproporzionata in base al trattamento economico spettante per il periodo;

• deve tener conto delle modifiche intercorse nel rapporto di lavoro durante il periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023, come ad esempio la modifica del livello di inquadramento, la trasformazione da part time a full time e viceversa, etc..

• non è utile al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR.

L’”una tantum” potrà essere assorbita da eventuali importi erogati dal 1° gennaio 2022 e corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali, che secondo prassi negoziale consolidata tra le Parti possono considerarsi a tutti gli effetti delle anticipazioni degli importi “una tantum”.

NUOVI ARTICOLI

  • ART. 16 BIS – CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Vengono integrate le normative in vigore in materia di pari opportunità, convenendo sull’opportunità di sostenere percorsi di protezione delle vittime di violenza di genere, anche attraverso misure previste dalla contrattazione di secondo livello.

Vengono inoltre disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere, secondo le previsioni dell’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015.

  • ART. 71 BIS – CAUSALI DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Con riferimento alla delega di cui all’art. 19, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2015, le Parti hanno stabilito le causali, da dettagliare specificatamente all’ interno del contratto individuale, di legittima apposizione del termine di lavoro. Tra le quali segnaliamo: saldi, fiere, festività natalizie, festività pasquali, nuove aperture, incremento temporaneo etc..
Le suddette causali si applicano legittimamente ai contratti di durata superiore a 12 mesi e non eccedenti i 24 per le proroghe o per i rinnovi di contratti oltre i 12 mesi o per il rinnovo di un contratto (indipendentemente dalla durata).

  • APPENDICE 9 – LAVORO AGILE

Le Parti, condividendo l’importanza che riveste il lavoro in modalità agile quale soluzione organizzativa per conciliare tempi di vita e di lavoro, nonché per contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale, hanno recepito all’ interno del CCNL il Protocollo Nazionale del 7 Dicembre 2021 sul lavoro agile.

COSA CAMBIA

  • ART. 113 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Viene rivista la classificazione del personale, facendo confluire in una classificazione ad hoc il personale dipendente delle imprese che svolgono attività di servizi professionali alle imprese e ICT, precisando mansioni, declaratorie e i relativi inquadramenti in funzione della tipologia di attività svolta dall’azienda o dal lavoratore. La nuova classificazione trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori assunti a far data dalla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo 22 marzo 2024. Ai soli fini dell’assunzione in apprendistato professionalizzante, le parti concordano che il nuovo sistema di classificazione entrerà in vigore il 1° giugno 2024, di conseguenza, fino alla stessa data e per le stesse finalità, resteranno valide le figure della precedente classificazione.

  • ART. 95 – CLAUSOLA ELASTICA

Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche per quanto riguarda la modifica dell’orario della prestazione, rispetto a quella contrattualmente prevista, nel caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

L’accordo di lavoro alle clausole elastiche deve essere redatto per iscritto e il termine di preavviso per l’esercizio è di almeno due giorni.

  • ART. 104 – FONDO EST

A partire dal 1.4.2025 il contributo obbligatorio da versare a Fondo viene aumentato di euro 3,00 mensili, a carico del datore di lavoro.

  • ART. 105 – CASSA ASSISTENZA SANITARIA “QU.A.S.”

A favore dei quadri è istituita la “QUAS” (cassa di assistenza sanitaria Quadri) la cui contribuzione obbligatoria aumenta nelle seguenti misure:

  • A partire dal 1.1.2025 il contributo annuale obbligatorio è aumentato di 20,00 euro a carico del datore di lavoro;
  • A partire dal 1.1.2026 il contributo annuale obbligatorio viene aumentato di altri 20,00 euro a carico del datore di lavoro;

Nel caso in cui l’azienda non versi le quote di cui sopra, è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 37,00 euro lordi, calcolati per 14 mensilità e facenti parte della retribuzione di fatto.

  • ART. 198 – CONGEDO PARENTALE

Ogni genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, per ogni figlio per i primi 12 anni di vita, in conformità con il D.Lgs. n. 151/2001.

Viene ridotto inoltre a 5 giorni il preavviso scritto che ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro per esercitare il diritto al congedo parentale (in precedenza, 15 giorni).

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001, viene corrisposta, a carico dell’Inps, un’indennità pari al 30% della retribuzione durante il periodo di congedo parentale, per un periodo di tre mesi non trasferibili, fino al compimento del 12° anno di età del bambino. Questa indennità viene elevata per la durata massima di due mesi fino al 6° anno di vita del bambino, nella misura dell’80% e del 60% della retribuzione nel limite massimo di un mese (elevata all’80% per il solo anno 2024).

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