Pubblicato il 28 Ottobre 2025 in Informative fiscali

PEC AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ – CHIARIMENTI DI UNIONCAMERE E NOTARIATO

La presente informativa riassume i recenti chiarimenti forniti dalla Commissione Unioncamere / Notariato (Orientamenti 25.9.2025) in merito all’obbligo, esteso agli amministratori di società, di disporre e comunicare un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o Domicilio Digitale al Registro Imprese.

Tale obbligo è stato introdotto dall’Art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025), modificando l’Art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, al fine di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.

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1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO

Ambito Oggettivo (Le Società coinvolte)

L’obbligo di comunicazione della PEC dell’amministratore sussiste solo se sono presenti entrambi i seguenti requisiti:

1. Attività di impresa;

2. Forma societaria.

Sono esclusi dall’obbligo i seguenti soggetti:

• Società che non svolgono attività di impresa (come le società tra professionisti/avvocati o le società di mutuo soccorso).

• I consorzi.

• Altri enti che pur svolgendo attività d’impresa non sono società.

• I contratti di rete.

Ambito Soggettivo (Gli Amministratori coinvolti)

L’obbligo riguarda tutti i soggetti che ricoprono la carica di amministratore, ancorché non muniti di deleghe e non operativi.

In particolare, sono inclusi:

• Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (CdA) di una S.p.a. o S.r.l..

• Tutti i soci di una S.n.c..

• I soci accomandatari di una S.a.s..

• I liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione.

Sono esclusi:

• I procuratori, compresi i direttori generali.

• I preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

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2. DECORRENZA DELL’OBBLIGO (TERMINI TEMPORALI)

L’obbligo trova applicazione:

1. Per le imprese costituite a decorrere dall’1.1.2025. In questi casi, la comunicazione della PEC va assolta contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese.

2. Per le richieste di iscrizione di nomina presentate dall’1.1.2025 (incluso conferma, rinnovo o modifica dei patti sociali nelle società di persone).

Chiarimenti per le Società già Costituite all’1.1.2025

Per le imprese già iscritte o costituite all’1.1.2025, MiMiT e Commissione Unioncamere / Notariato hanno espresso posizioni divergenti sui termini:

• MiMiT: Riteneva opportuno provvedere alla comunicazione entro il 31.12.2025 (termine prorogato dalla Nota 25.6.2025, n. 127654).

• Unioncamere / Notariato: A differenza del MiMiT, la Commissione sostiene che per la prima comunicazione della PEC da parte degli amministratori già in carica all’1.1.2025 “non è previsto un termine di scadenza”.

Nota Bene: La comunicazione del domicilio digitale effettuata dagli amministratori già in carica all’1.1.2025, per la quale non è previsto un termine di scadenza, è esente dai diritti di segreteria.

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3. CARATTERISTICHE DEL DOMICILIO DIGITALE

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di PEC, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Esso assume la stessa funzione del domicilio definito dal Codice Civile (Art. 43, C.c.).

L’amministratore/liquidatore può scegliere tra diverse opzioni:

• Indicare il proprio domicilio digitale personale;

• Indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in società diverse;

• Indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in società diverse.

Domicilio Speciale Elettronico (PEC Societaria)

L’amministratore ha la facoltà di “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’Art. 47, C.c., presso il domicilio digitale (PEC) della società nella quale ricopre la carica.

Questa interpretazione della Commissione Unioncamere/Notariato si differenzia da quanto precedentemente indicato dal MiMiT (Nota n. 43836), il quale riteneva che impresa e amministratore dovessero comunicare due indirizzi PEC distinti, in quanto l’indirizzo dell’impresa doveva essere “nella titolarità esclusiva della medesima”. La Commissione, invece, ritiene possibile indicare la PEC già in uso dalla società.

Attenzione: Non è possibile indicare come domicilio digitale la PEC:

• Di altra società;

• Di un altro amministratore / liquidatore.

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