Pubblicato il 19 Febbraio 2024 in Informative lavoro

Le novità sul lavoro e fiscali per l’ anno 2024

È stata pubblicata la L. 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di Bilancio 2024: di seguito si sintetizzano le principali disposizioni per professionisti e aziende in materia di lavoro.

  • Articolo 1 Comma 15: esonero contributi a carico del lavoratore

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero di 6 punti percentuali, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico del lavoratore. L’esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

L’esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  • Articolo 1 Commi 16 e 17: fringe benefit

Nel 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.

I datori di lavoro sono tenuti a informare le rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, del riconoscimento dei fringe benefit.

  • Articolo 1 Comma 18: detassazione premi produttività

Viene confermata, sempre in via sperimentale e non strutturale, la riduzione dell’aliquota per i premi di produttività: per i premi e le somme erogati nell’anno 2024 l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% (in luogo dell’ordinario 10%).

  • Articolo 1 Commi 60-62: controlli lavoro domestico

Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle entrate e l’Inps, con modalità definite d’intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.

  • Articolo 1 Commi 142-155: Iscro

Diviene strutturale, dal 1° gennaio 2024, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 386, L. 178/2020, nel periodo 2021-2023.

L’Iscro, erogata dall’Inps nei limiti di spesa previsti, è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, L. 335/1995), che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo e che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di assegno di inclusione di cui al D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/2023;

c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti delle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

La domanda è presentata dal lavoratore all’Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

Per finanziare l’Iscro, è previsto un aumento dell’aliquota aggiuntiva alla Gestione separata (articolo 59, comma 16, L. 449/1997) pari a 0,35 punti percentuali a decorrere dall’anno 2024 per i soggetti interessati.

  • Articolo 1 Comma 177: bonus asilo nido

Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell’Isee fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7, D.P.C.M. 159/2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età̀ inferiore ai 10 anni, l’incremento del buono è elevato a 2.100 euro.

  • Articolo 1 Comma 179: indennità congedo parentale

L’indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione, nel limite massimo di un mese, e alla misura del 60% della retribuzione, nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo D.Lgs. 151/2001, successivamente al 31 dicembre 2023.

  • Articolo 1 Commi 180-182: esonero contributivo lavoratrici madri

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.

L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.


È stato pubblicato il D.Lgs. 216/2023 previsto dalla Riforma Fiscale contenuta nella L. 111/2023: di seguito si riepilogano le principali novità per imprese e professionisti del lavoro.

  • Articolo 1: revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche

Per l’anno 2024, nella determinazione dell’Irpef, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 28.000 euro, 23%;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

c) oltre 50.000 euro, 43%.

In sostanza, solo per l’anno 2024, e nell’ottica di una progressiva transizione a un sistema ad aliquota unica, i primi due scaglioni sono stati unificati con l’applicazione del 23%.

Inoltre, sempre per l’anno 2024, sono previste le seguenti misure:

1. la detrazione per lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, Tuir), è innalzata a 1.955 euro;

2. il trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, D.L. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2020, è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato Tuir diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

  • Articolo 2: revisione detrazioni fiscali

Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze), l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024, è diminuito di un importo pari a 260 euro in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;

b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11, D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014;

c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020.

  • Articolo 4: maggiorazione del costo ammesso in deduzioni in presenza di nuove assunzioni

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato.

L’agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni; l’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.

L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, comma 1, lettera b), n. 9, cod. civ. rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all’articolo 2425, cod. civ. si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Sempre per il periodo d’imposta 2024, al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo deducibile riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, comma 1, lettera b), numero 9, cod. civ., è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 al decreto.

Le disposizioni attuative e i coefficienti di maggiorazione saranno definiti con Decreto Mef, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024. Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.


Ulteriori novità

  • Agevolazione alle assunzioni di percettori di Assegno di inclusione

La corresponsione dell’assegno di inclusione comporta per i soggetti beneficiari l’inclusione in percorsi di reinserimento al lavoro; viene infatti riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro (per ciascun lavoratore) un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 100 o del 50% a seconda che l’assunzione sia, rispettivamente, a tempo indeterminato o con apprendistato, o a tempo determinato (articolo 10, commi da 1 a 5, D.L. 48/2023, convertito in L. 85/2023).

L’Inps ha fornito le istruzioni preliminari per accedere all’incentivo con circolare n. 111/2023, ma a oggi la misura non è ancora operativa, così come precisato dallo stesso documento di prassi.

  • Prestiti come fringe benefit

Il cosiddetto Decreto Anticipi prevede una modifica al calcolo del fringe benefit collegato ai prestiti ai lavoratori dipendenti: si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Questa misura è diventata operativa già nel mese di dicembre 2023.

  • Smart working per genitori di figli under 14 e soggetti fragili

Si dispone la proroga al 31 marzo 2024 delle misure di accesso agevolato allo smart working per i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni (nel rispetto delle condizioni già precedentemente stabilite) e dei soggetti fragili.

Giova ricordare che per i genitori di figli under 14 il diritto di accesso al lavoro agile è garantito:

  • -solo qualora l’attività aziendale possa essere esercitata in modalità agile;
  • -a condizione che in famiglia non vi sia l’altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa;
  • -non vi sia genitore non lavoratrice/lavoratore;
  • -che il lavoro agile risulti compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Diversamente, per i lavoratori fragili il diritto di accesso al lavoro agile è assoluto e può prevedere anche il temporaneo cambio di mansione.

Per questi soggetti rimane altresì valida la procedura semplificata di comunicazione al Mlps, senza necessità di stipula di alcun accordo tra le parti.

  • Regime degli impatriati

Si prevede inoltre una revisione del concetto di “impatriato” e delle relative misure di agevolazione fiscale. Le disposizioni si applicano a coloro che a decorrere dal periodo di imposta 2024 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, Tuir e che producono redditi di lavoro dipendente, assimilati o di lavoro autonomo. Il reddito da lavoro concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% e con un tetto massimo fissato in 600.000 euro (rispettando alcuni pre requisiti). La percentuale di reddito si abbassa in presenza di figli e il regime agevolato ha validità per 5 anni, a patto di essere iscritti ai registri Aire o aver avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all’estero. Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

IN EVIDENZA

9 Maggio 2024 - Scadenziario Fiscale

Logo Commercialisti

Principali scadenze dal 01° al 31° maggio 2024…

Continua a leggere la notizia

9 Maggio 2024 - Circolari fiscali

Logo Commercialisti

La presenza di una situazione di illiquidità / crisi aziendale non configura, di per sé, causa di forza maggiore che…

Continua a leggere la notizia

7 Maggio 2024 - Scadenziario Lavoro

Logo CdL alta

Principali scadenze dal 01° al 31° maggio 2024…

Continua a leggere la notizia

Vedi ARCHIVIO INFORMATIVE >

Vedi ARCHIVIO CIRCOLARI >

Vedi ARCHIVIO SCADENZIARIO >