Pubblicato il 10 Aprile 2024 in
LA ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO
L’art. 1, commi da 78 a 85, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) ha proposto nuovamente la “rottamazione del magazzino”, ossia l’adeguamento delle esistenze iniziali all’1.1.2023 da effettuare tramite:
− l’eliminazione di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
− l’iscrizione di quantità precedentemente omesse.
La regolarizzazione, rilevata nel bilancio 2023, va effettuata versando un’imposta sostitutiva del 18% nonché, in caso di eliminazione delle esistenze, dell’IVA determinata applicando l’aliquota media.
Ai fini della contabilizzazione dell’operazione vanno utilizzate le regole previste dall’OIC 29 in materia di correzione di errori contabili.