Pubblicato il 6 Dicembre 2023 in Informative

“Whistleblowing” obblighi per i datori di lavoro

Al via dal 17 dicembre per le aziende con 50 dipendenti

Dal 17 dicembre 2023 per le aziende private sopra i 50 dipendenti (ma non solo, vedi infra) partirà l’obbligo di adeguare i canali a tutela dei dipendenti che denunciano illeciti sul posto di lavoro. Si parla del cosiddetto “whistleblowing” (in italiano “soffiata, segnalazione”), recentemente regolamentato da una direttiva europea, che riguarda nuovi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro. Questa serie di normative era già prevista per i dipendenti pubblici ma da quest’anno entra in vigore anche per il settore privato. In particolare, dal 15 luglio, erano già tenute ad adeguarsi le grandi aziende (più di 249 dipendenti) mentre dal 17 dicembre l’obbligo riguarda anche le imprese sopra i 50 dipendenti.

Più precisamente, sono tenuti a rispettare la disciplina e sono obbligati a predisporre i canali di segnalazione, i soggetti privati che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

– hanno impegnato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

– operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori di cui al punto precedente;

– adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Con il termine “whistleblowing”, si intende una segnalazione (anonima) di un dipendente che denuncia eventuali illeciti commessi sul posto di lavoro di cui è testimone. Il dipendente, successivamente a questa segnalazione, dovrà essere tutelato dal datore di lavoro.

I datori di lavoro devono istituire procedure e canali di comunicazione finalizzati ad agevolare le segnalazioni interne all’azienda. È fondamentale garantire l’anonimato e la riservatezza dell’autore e dei documenti prodotti. Tale tutela si estende anche ai lavoratori autonomi, non dipendenti ma con un rapporto di collaborazione o consulenza.

Il decreto precisa inoltre quali sono i casi di comportamenti ritorsivi verso chi segnala le irregolarità vietati. Si tratta in particolare di: licenziamento, sospensione, mancata promozione o retrocessione di grado, cambiamento di mansione, trasferimento, modifiche dell’orario di lavoro, ostracismo, molestie e trattamento sfavorevole.

In caso di mancato rispetto di queste indicazioni le sanzioni  sono specificate all’art. 21 del decreto e prevedono importi compresi  tra i 10.000 ed i 50.000 euro.

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