Pubblicato il 31 Maggio 2024 in Informative fiscali

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I SOGGETTI ISA

La presente per dare una prima brevissima informativa relativa all’introduzione del CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB), allo scopo di far conoscere questo nuovo istituto. Lo Studio è disposizioni per eventuali e più approfondite delucidazioni.

In attuazione della Riforma fiscale c’è l’introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei “contribuenti di minori dimensioni”.

L’accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, è riservato ai soggetti ISA e ai contribuenti forfetari.

Il D.Lgs. n. 13/2024, contenente disposizioni “in materia di accertamento tributario” introduce, a decorrere dal 2024, il concordato preventivo biennale (CPB).

Possono accedere al CPB per il biennio 2024 – 2025

  • i soggetti che applicano gli ISA che, con riferimento al periodo d’imposta precedente (2023) a quello cui si riferisce la proposta non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta. (Sono invece ammessi al concordato i soggetti che hanno debiti pari o superiori a € 5.000 purché oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione).
  • i soggetti forfetari di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), per il 2024 l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità. (modificato)

Non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

  • inizio attività nel 2023 (periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta);
  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (ossia, 2023 – 2022 – 2021);
  • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2023 – 2022 – 2021).
  • soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dagli ISA.

In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso. (L’accettazione della proposta vincola anche i soci / associati dei soggetti di cui agli artt. 5, 115 e 116, TUIR (società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti).

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari e pertanto i soggetti interessati sono tenuti:

  • agli ordinari obblighi contabili / dichiarativi;
  • alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei mod. ISA.

Decorso il periodo oggetto di concordato, al sussistere dei predetti requisiti e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato relativa al periodo successivo

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