Pubblicato il 1 Marzo 2024 in Informative fiscali

GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI: ALIQUOTE 2024

Con la collaborazione del Centro Studi Seac

l’INPS ha reso note le aliquote ed i minimali/massimali contributivi, applicabili per il 2024 da parte degli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti. Si evidenzia l’ulteriore incremento (+ 0,45%) delle aliquote relative ai collaboratori di età non superiore a 21 anni.

ALIQUOTE E MINIMALI / MASSIMALI PER IL 2024

L’art. 24, comma 22, DL n. 201/2011 ha disposto l’aumento delle aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS a decorrere dall’1.1.2012, inizialmente nella misura dell’1,3% e successivamente dello 0,45% annuale, fino a raggiungere la misura del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS”.

NBIn applicazione di tali disposizioni, come precisato dall’Istituto, le aliquote contributive peril 2024 sono quindi pari al:
24% (come già gli scorsi anni), per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni;
3,70% per i collaboratori di età inferiore a 21 anni.

Anche, per il 2024 continua a trovare applicazione:

  • la maggiorazione dell’1% dell’aliquota ordinaria per i soggetti con reddito di seconda fascia
    (da € 55.009 a € 91.680 / 119.650 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95);
  • l’ulteriore contribuzione pari a € 0,62 mensili a copertura delle prestazioni di maternità;
  • la riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni già pensionati, di cui all’art. 59, comma 15, Legge n. 449/97.
    Tale riduzione, come specificato dall’INPS nel Messaggio 5.12.2012, n. 20028, richiamato anche nella Circolare n. 33 in esame, non è applicabile ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST / ex INPDAP / ex ENPALS, che sono quindi tenuti alla contribuzione per l’intero ammontare;
  • la maggiorazione dello 0,48% ai sensi dell’art. 1, comma 380, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), applicabile ai soli commercianti a copertura dell’indennizzo per la cessazione dell’attività di cui all’art. 1, comma 284, Legge n. 145/2018.

Le aliquote, il reddito minimo / massimo e gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquote IVS sul reddito eccedente il minimale, per l’anno 2024 risultano pertanto essere i seguenti.

        Aliquota– 24% per gli artigiani;
24,48% per i commercianti;
Come sopra accennato, il beneficio previsto per i coadiuvanti / NB coadiutori di età non superiore a 21 anni, che opera fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni, risulta ulteriormente ridotto dall’incremento dello 0,45% e l’aliquota 2024 per detti soggetti è pari al 23,70% se artigiani e 24,18% se commercianti.
Tali misure sono incrementate dell’1% per i redditi di seconda fascia”.
        Reddito minimo€ 18.415
Il reddito minimo rappresenta la soglia di reddito sul quale applicare le aliquote contributive per determinare il contributo minimo dovuto annualmente indipendentemente dal reddito d’impresa realizzato.
Non sono soggetti al reddito minimale gli esercenti l’attività di NB affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. Gli stessi sono tenuti esclusivamente al versamento dei contributi IVS a percentuale calcolati sul reddito effettivo, maggiorati della contribuzione per le prestazioni di maternità (€ 0,62 mensili).
Reddito massimo€ 91.680 / 119.650 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95
  Scaglioni redditoprima fasciafino a € 55.008
seconda fascia da € 55.009 a € 91.680 / 119.650 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95

Le aliquote contributive IVS per il 2024 possono quindi essere così schematizzate.

  RedditoTitolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anniCollaboratore di età non superiore a 21 anni
ArtigianiCommerciantiArtigianiCommercianti
fino a € 55.00824%24,48%23,70%24,18%
da € 55.009 a € 91.680 ovvero da € 55.009 a € 119.650 (*)  25%  25,48%  24,70%  25,18%
(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.
  • minimale e massimale sono riferiti al singolo soggetto operante nell’impresa;
  • i contributi IVS vanno calcolati sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (e non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza).

Su tale aspetto, si rammenta che l’Istituto, con la Circolare 10.6.2021, n. 84 ha modificato il proprio orientamento, affermando che:
devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Pertanto, dalla partecipazione in una società di capitali con apporto di solo capitale deriva reddito di capitale” (e non “reddito d’impresa”) che non concorre alla base imponibile previdenziale degli iscritti alla Gestione IVS.

MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO

I contributi in esame vanno versati in 4 rate fisse sul reddito minimo e 2 rate per il reddito eccedente il minimale, alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi, come di seguito riportato.

Acconto4 rate fisse, sulla base del reddito minimo 2024 (€ 18.415), entro il:
– 16.5.2024
– 20.8.2024
– 18.11.2024 (il 16.11 cade di sabato)
– 17.2.2025 (il 16.2 cade di domenica)
2 rate sul reddito eccedente il minimale 2024 entro il:
1.7.2024 (il 30.6 cade di domenica) / 31.7 con la maggiorazione dello 0,40% ovvero 31.7.2024 senza maggiorazione per i soggetti ISA (compresi i forfetari / minimi e i soci / collaboratori) che fruiscono della proroga disposta dall’art. 37 del Decreto attuativo della Riforma fiscale in materia di concordato preventivo biennale (CPB), in corso di pubblicazione sulla G.U., a titolo di prima rata;
30.11.2024, a titolo di seconda rata
Saldo30.6.2025 / 30.7 con la maggiorazione dello 0,40%

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO CONTRIBUENTI FORFETARI

Le modifiche apportate dalla Finanziaria 2023 ai requisiti di accesso al regime forfetario non hanno interessato l’applicazione del regime previdenziale agevolato. Tale regime può quindi continuare ad essere applicato / richiesto da parte dei titolari di reddito d’impresa iscritti alla Gestione IVS che possono adottare / continuare ad applicare il regime forfetario nel 2024.
Pertanto qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti per l’applicazione del regime forfetario, la riduzione contributiva del 35% può essere operata nel 2024 dai seguenti soggetti.

Soggetti    già    beneficiari    nel    2023    del regime contributivo agevolato che nel 2024   continuano a soddisfare le condizioni per permanere nel regime contributivo agevolato.Non sono necessari ulteriori adempimenti in quanto il riconoscimento della riduzione contributiva è automatico”, a meno che non venga presentata espressa rinuncia.
Soggetti che nel 2023 hanno iniziato una nuova attività per la quale nel 2024 intendono beneficiare del regime contributivo agevolato.È necessario presentare l’apposita comunicazione entro il termine (perentorio) del 28.2.2024.
  Soggetti che nel 2024 iniziano una nuova attività per la quale intendono beneficiare del regime contributivo agevolato.È necessario comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annualeˮ.

Si rammenta infine che i soggetti che:

  • fino al 2023 hanno adottato il regime forfetario con il regime contributivo agevolato;
  • dal 2024 fuoriescono dal regime forfetario;

devono comunicare all’INPS la revoca del regime contributivo agevolato entro il 28.2.2024.
In merito si rammenta che con il Messaggio 3.1.2019, n. 15, l’INPS ha precisato che il termine entro il quale trasmettere la rinuncia al regime contributivo agevolato a seguito della perdita dei requisiti è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario”. L’applicazione del regime contributivo ordinarioscatta dall’1.1 dell’anno in cui la revoca è presentata (e non dall’anno successivo).

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