Pubblicato il 20 Dicembre 2023 in Informative lavoro

Fringe benefit anno 2023

In occasione dell’ avvicinarsi, a fine anno, del periodo di festività natalizie e della possibilità per le imprese di riconoscere ai propri dipendenti una serie di omaggi, siamo a riepilogare il trattamento fiscale dei fringe benefit ai dipendenti per l’anno 2023 in base alla tipologia del bene.

In particolare sottolineiamo che per l’anno 2023 soltanto i dipendenti che abbiano figli fiscalmente a carico, il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati, comprese le somme erogate/rimborsate per le utenze di acqua, elettricità e/o gas dal datore di lavoro non concorre a formare base del reddito imponibile fiscalmente nel limite di 3.000,00 euro. Per i dipendenti senza figli a carico, va applicata la disposizione ordinariamente prevista per cui la soglia di non imponibilità è pari a 258,23 euro. La disposizione riguarda sia il reddito di lavoro dipendente che il reddito assimilato a lavoro dipendente.

Nota bene: le somme erogate/rimborsate per le utenze sono esenti solo se erogate/rimborsate a dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Ricordiamo che si considerano figli fiscalmente a carico, quelli di età:
non superiore a 24 anni e con reddito complessivo non eccedente i 4.000,00 euro;
superiore a 24 anni e con reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
I figli si considerano fiscalmente a carico, fermo restando il rispetto dei predetti limiti reddituali, a prescindere dalla fruizione per gli stessi delle detrazioni, che, da marzo 2022, sono state sostituite dall’assegno unico universale per i figli inferiori ai 21 anni. La condizione deve essere verificata fino al 31 Dicembre 2023.

Le erogazioni liberali, possono essere riconosciute anche “ad personam” e possono essere:
in denaro e in questo caso concorrono sempre (a prescindere dal loro ammontare) alla formazione del reddito di lavoro dipendente e quindi sono assoggettate a tassazione. Fanno eccezione le somme erogate o rimborsate per le spese relative alle utenze domestiche, che sono “equiparate” alle erogazioni in natura;
oppure
in natura (beni o servizi), che
– Se di importo non superiore a 258,32 euro/3.000,00 euro non concorrono alla formazione del reddito
– Se di importo superiore a 258,21 euro/3.000,00 euro concorrono per l’intero ammontare alla formazione del reddito (non solo per quota eccedente).

Attenzione: per la verifica del superamento del limite vanno considerate anche le analoghe erogazioni riconosciute durante l’anno, così ad esempio il welfare aziendale riconosciuto dal Ccnl o l’auto concessa ad uso promiscuo, il cellulare ad uso privato, l’immobile messo a disposizione del lavoratore, i premi per le assicurazioni extra-professionali o la strenna natalizia, compresi i cosiddetti “voucher” (cartacei o elettronici).

Per l’anno 2023 c’è un ulteriore disposizione per cui eventuali ulteriori buoni carburante, fino a un valore di 200,00 euro, rappresentano un’agevolazione ulteriore diversa ed autonoma rispetto alle precedenti.

Per cui, per concludere, al fine di usufruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente possono raggiungere un valore di:
– 258,21/3.000,00 euro per l’insieme di tutti i beni o servizi (compresi buoni benzina) nonché le somme erogato o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (solo per dipendenti con figli fiscalmente a carico)
– 200,00 euro per eventuali ulteriori buoni benzina (solo per redditi di lavoro dipendente e non per redditi assimilatati a lavoro dipendente). Questi ultimi, in caso di incapienza nel monte di 258,21/3.000,00 euro, sono assoggettati a contribuzione.

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