Pubblicato il 5 Dicembre 2023 in Informative fiscali
Fattura elettronica estesa dal 2024 a tutti i forfettari e vecchi minimi
Con l’obbligo generalizzato dal 1° gennaio bisognerà prestare attenzione all’emissione entro il dodicesimo giorno dall’operazione
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC
Scatta dal prossimo 1° gennaio 2024 l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti forfettari attualmente esonerati. L’esonero viene meno anche per i contribuenti che si avvalgono ancora del regime di vantaggio.
Il comma 59 della legge 190/2014 prevede per i contribuenti che applicano il regime forfettario l’esonero dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Per i contribuenti in regime di vantaggio analoga previsione è contenuta nel comma 3 dell’articolo 27 del Dl 98/2011.
Pertanto, i contribuenti forfettari e minimi, pur potendo contare su numerose semplificazioni, devono emettere fatture o scontrini per le operazioni che eseguono.
Con l’introduzione della fatturazione elettronica, il Dl 127/2015 ha esonerato, in un primo momento, i contribuenti forfettari dall’adempimento. Il comma 3 dell’articolo 1 esonerava espressamente dalle disposizioni dei commi precedenti (vale a dire dall’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico) i contribuenti che applicavano il regime forfettario disciplinato dai commi 54-89 della legge 190/2014, nonché quelli rientranti nel cosiddetto regime di vantaggio previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011 (cosiddetti minimi).
L’articolo 18 del Dl 36/2022 ha poi modificato il comma 3 dell’articolo 1 del Dl 127/2015 estendendo l’obbligo anche ai contribuenti forfettari (e minimi) prevedendo, però, l’avvio in due momenti:
1 a partire dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nel 2021 avevano conseguito ricavi/compensi superiori a 25mila euro (ragguagliati ad anno);