Pubblicato il 18 Marzo 2024 in Informative fiscali

“DECRETO MILLEPROROGHE” DOPO LA CONVERSIONE – PROROGA RAVVEDIMENTO SPECIALE E ROTTAMAZIONE-QUARTER

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC

Nella G.U. 28.2.2024, n. 49 è stata pubblicata la Legge n. 18/2024 di conversione del DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”. In sede di conversione è stata disposta la riapertura del c.d. “ravvedimento speciale” e la proroga di alcune scadenze di versamento connesse con la c.d. “rottamazione quater”.

RIAPERTURA RAVVEDIMENTO SPECIALE

Con il nuovo comma 12-undecies introdotto in sede di conversione all’art. 3, DL n. 215/2023, il “ravvedimento speciale” previsto dall’art. 1, commi da 174 a 178, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) è esteso alle violazioni, riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). In particolare è possibile regolarizzare:

  • le violazioni “sostanziali” dichiarative (ossia, infedele dichiarazione);
  • le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione in quanto non “assorbite” nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione).
    In base alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 21, DL n. 34/2023 la regolarizzazione:
  • non può essere effettuata per:
    – le violazioni “rilevabili” ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (relative alle fattispecie rientranti nell’attività di liquidazione delle dichiarazioni), ossia per le violazioni per le quali l’avviso bonario non è ancora stato ricevuto, in quanto comunque “rilevabili” ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
    – gli omessi versamenti delle imposte;
    – le violazioni formali;
  • può essere effettuata per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 commesse con riferimento al periodo d’imposta 2022, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata;
  • è esclusa per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4, DL n. 167/90 (omessa/irregolare compilazione quadro RW);
  • è consentita per le violazioni relative ai redditi di fonte estera e all’IVIE / IVAFE non rilevabili ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, “nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio” (ossia, anche se la relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW).

    Ai fini della regolarizzazione è necessario:
  • rimuovere l’irregolarità / omissione;
  • versare la sanzione ridotta a 1/18 del minimo, l’imposta e gli interessi dovuti, alternativamente:
    – in unica soluzione entro il 2.4.2024 (il 31.3 cade di domenica e l’1.4 è festivo);
    – in 4 rate di pari importo entro il 2.4, 1.7 (il 30.6 cade di domenica), 30.9 e 20.12.2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.
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La regolarizzazione viene perfezionata con la rimozione dell’irregolarità ed il versamento di quanto dovuto (unica soluzione / prima rata) entro il 2.4.2024.
Si ricorda che la regolarizzazione è consentita soltanto se la violazione non è ancora stata contestata alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 (la notifica di un PVC non preclude l’accesso al ravvedimento speciale).

PROROGA RATE “ROTTAMAZIONE-QUARTER”

L’adesione alla c.d. “rottamazione-quater” prevista dall’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) determina(va) l’estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 30.6.2022. A tal fine risulta(va) necessario:

  • presentare all’Agenzia delle Entrate-riscossione, entro il 30.6.2023, la domanda di adesione;
  • effettuare il pagamento in unica soluzione / massimo 18 rate delle somme:
    • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
    • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Il termine di pagamento in unica soluzione / prima rata, originariamente fissato al 31.7.2023, è stato prorogato al 31.10.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. “Decreto Omnibus” e al 18.12.2023 ad opera del DL n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024”. Tale Decreto ha altresì prorogato (dal 30.11.2023) al 18.12.2023 il termine di versamento della seconda rata, confermando la scadenza delle restanti rate fissata al 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ciascun anno, a decorrere dal 2024.
In sede di conversione del DL n. 215/2023 è stato introdotto il nuovo art. 3-bis che ha disposto la rimessione in termini per i soggetti che non hanno effettuato, entro il 18.12.2023, il versamento della prima / seconda rata, nonché la proroga della rata scaduta il 28.2.2024, prevedendo che “il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024”.
Per espressa previsione è ammessa la tolleranza, non superiore a 5 giorni, nella tardività del versamento. Di fatto sarà possibile effettuare il versamento entro il 20.3.2024.

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Inoltre evidenziamo che non è stato prorogato il termine di presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quater e pertanto la proroga dei termini di versamento è riferita esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la domanda entro il 30.6.2023.

SOGGETTI ALLUVIONATI

A favore dei soggetti che all’1.5.2023 avevano la residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati dell’Emilia Romagna, Toscana e Marche, il DL n. 61/2023, c.d. “Decreto Alluvioni”, ha differito di 3 mesi i termini connessi con la “rottamazione-quater” (di conseguenza, la domanda doveva essere presentata entro il 30.9.2023, l’Agente della riscossione doveva comunicare al debitore l’accoglimento / diniego della stessa entro il 31.12.2023, ecc.).
Ora, in sede di conversione del DL n. 215/2023, la proroga in esame è stata estesa alle rate in scadenza il 31.1 e 28.2.2024 e pertanto il relativo versamento entro il 15.3.2024 non determina la decadenza dalla definizione. Anche in questo caso è ammessa la “tolleranza” di 5 giorni (il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 20.3.2024).

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