Pubblicato il 21 Gennaio 2026 in Informative fiscali

Avvio della Rottamazione-quinquies – Domande entro il 30 aprile 2026

Ha preso ufficialmente il via la rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, introdotta con un ambito temporale più ampio rispetto alla precedente rottamazione-quater.


1. Ambito temporale dei debiti definibili

La rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati alla Riscossione nel periodo compreso tra:

  • 1° gennaio 2000 e 30 giugno 2022 (già previsti dalla rottamazione-quater);
  • 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023 (nuova estensione).

2. Presentazione della domanda

  • Modalità: esclusivamente telematica
  • Termine di presentazione: 30 aprile 2026
  • Canale: sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

È disponibile anche un servizio online per richiedere il prospetto informativo, contenente:

  • elenco dei carichi rottamabili;
  • importo dovuto in misura agevolata.

L’Agenzia comunicherà entro il 30 giugno 2026:

  • l’esito della domanda;
  • le somme dovute;
  • i moduli di pagamento.

3. Importi dovuti con la definizione agevolata

Il contribuente estingue i debiti versando esclusivamente:

  • il capitale;
  • le spese per procedure esecutive;
  • i diritti di notifica.

Non sono dovuti:

  • sanzioni;
  • interessi iscritti a ruolo;
  • interessi di mora;
  • aggio.

Violazioni del Codice della strada

Per le sanzioni amministrative stradali, la rottamazione si applica solo:

  • agli interessi (comunque denominati);
  • alle somme maturate a titolo di aggio.

4. Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire:

🔹 In unica soluzione

  • Scadenza: 31 luglio 2026

🔹 In forma rateale

  • fino a 54 rate bimestrali;
  • importo minimo rata: 100 euro
    (salvo debiti inferiori o definizioni senza importi da versare);
  • interessi del 3% annuo sulle somme dovute, a decorrere dal 1° agosto 2026.

5. Carichi ammessi alla rottamazione-quinquies

Rientrano nella definizione agevolata i carichi affidati alla riscossione derivanti da omesso versamento di:

  • imposte risultanti dai controlli automatici e formali su:
    • IRPEF,
    • IRES,
    • IRAP,
    • IVA;
  • contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
  • sanzioni amministrative prefettizie per violazioni del Codice della strada.

6. Carichi già oggetto di precedenti definizioni

Possono essere inclusi nella rottamazione-quinquies anche i debiti già rientranti in:

  • precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio, decaduti per mancato o tardivo pagamento;
  • rottamazione-quater o riammissione alla quater, per i quali al 30 settembre 2025 risultano non regolarmente pagate tutte le rate scadute.

7. Debiti esclusi

Sono esclusi dalla rottamazione-quinquies:

  • carichi affidati da enti locali e regioni (es. TARI, bollo auto);
  • debiti derivanti da attività di accertamento;
  • contributi INPS richiesti a seguito di accertamento.

8. Considerazioni finali

La rottamazione-quinquies rappresenta un’ulteriore opportunità per regolarizzare la propria posizione debitoria con un significativo abbattimento di sanzioni e interessi, seppur con un ambito applicativo più selettivo rispetto alle precedenti edizioni.


Lo Studio resta a disposizione per:

  • la verifica dei carichi definibili;
  • la simulazione degli importi dovuti;
  • l’assistenza nella presentazione della domanda.

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