Pubblicato il 21 Gennaio 2026 in Informative fiscali
Avvio della Rottamazione-quinquies – Domande entro il 30 aprile 2026
Ha preso ufficialmente il via la rottamazione-quinquies, la nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, introdotta con un ambito temporale più ampio rispetto alla precedente rottamazione-quater.
1. Ambito temporale dei debiti definibili
La rottamazione-quinquies riguarda i carichi affidati alla Riscossione nel periodo compreso tra:
- 1° gennaio 2000 e 30 giugno 2022 (già previsti dalla rottamazione-quater);
- 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023 (nuova estensione).
2. Presentazione della domanda
- Modalità: esclusivamente telematica
- Termine di presentazione: 30 aprile 2026
- Canale: sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
È disponibile anche un servizio online per richiedere il prospetto informativo, contenente:
- elenco dei carichi rottamabili;
- importo dovuto in misura agevolata.
L’Agenzia comunicherà entro il 30 giugno 2026:
- l’esito della domanda;
- le somme dovute;
- i moduli di pagamento.
3. Importi dovuti con la definizione agevolata
Il contribuente estingue i debiti versando esclusivamente:
- il capitale;
- le spese per procedure esecutive;
- i diritti di notifica.
❌ Non sono dovuti:
- sanzioni;
- interessi iscritti a ruolo;
- interessi di mora;
- aggio.
Violazioni del Codice della strada
Per le sanzioni amministrative stradali, la rottamazione si applica solo:
- agli interessi (comunque denominati);
- alle somme maturate a titolo di aggio.
4. Modalità di pagamento
Il pagamento può avvenire:
🔹 In unica soluzione
- Scadenza: 31 luglio 2026
🔹 In forma rateale
- fino a 54 rate bimestrali;
- importo minimo rata: 100 euro
(salvo debiti inferiori o definizioni senza importi da versare); - interessi del 3% annuo sulle somme dovute, a decorrere dal 1° agosto 2026.
5. Carichi ammessi alla rottamazione-quinquies
Rientrano nella definizione agevolata i carichi affidati alla riscossione derivanti da omesso versamento di:
- imposte risultanti dai controlli automatici e formali su:
- IRPEF,
- IRES,
- IRAP,
- IVA;
- contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
- sanzioni amministrative prefettizie per violazioni del Codice della strada.
6. Carichi già oggetto di precedenti definizioni
Possono essere inclusi nella rottamazione-quinquies anche i debiti già rientranti in:
- precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio, decaduti per mancato o tardivo pagamento;
- rottamazione-quater o riammissione alla quater, per i quali al 30 settembre 2025 risultano non regolarmente pagate tutte le rate scadute.
7. Debiti esclusi
Sono esclusi dalla rottamazione-quinquies:
- carichi affidati da enti locali e regioni (es. TARI, bollo auto);
- debiti derivanti da attività di accertamento;
- contributi INPS richiesti a seguito di accertamento.
8. Considerazioni finali
La rottamazione-quinquies rappresenta un’ulteriore opportunità per regolarizzare la propria posizione debitoria con un significativo abbattimento di sanzioni e interessi, seppur con un ambito applicativo più selettivo rispetto alle precedenti edizioni.
Lo Studio resta a disposizione per:
- la verifica dei carichi definibili;
- la simulazione degli importi dovuti;
- l’assistenza nella presentazione della domanda.