Pubblicato il 19 Gennaio 2026 in Circolari lavoro
Permessi extra per malattie oncologiche, invalidanti e croniche
La Legge n. 106 del 18 Luglio 2025 ha ampliato le tutele in favore dei dipendenti affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con almeno il 74% di invalidità.
In particolare ha introdotto:
- un periodo di congedo non retribuito di durata non superiore a 24 mesi, con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- decorso il periodo di congedo, l’accesso prioritario al lavoro agile, se compatibile con le mansioni svolte;
- a decorrere dal 1° gennaio 2026, ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami, analisi e cure mediche frequenti. Tali diritto è previsto anche per i lavoratori che hanno un figlio minorenne affetto dalle medesime patologie.
L’Inps con circolare n. 152 del 19 dicembre 2025 fornisce le indicazioni operative per la fruizione, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali, delle ulteriori 10 ore annue di permesso.
La fruizione dei permessi è consentita al lavoratore dipendente (o per il figlio minorenne) al quale è riconosciuto un grado di invalidità civile pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.
Per i figli minorenni il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza.
E’ richiesto inoltre che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato apposita prescrizione di visite, esami strumentali analisi chimico – cliniche e microbiologiche o cure mediche.
Per quanto riguarda il trattamento economico, per le ore di permesso in esame ai lavoratori compete un’indennità economica in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera del dipendente. Nel settore privato l’indennità viene corrisposta direttamente dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.
L’Inps precisa che è prevista unicamente la fruizione di ore intere di permesso e non frazione di ore.
Per fruire del permesso l’interessato deve avanzare richiesta direttamente al datore di lavoro dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e nel dettaglio, di:
- prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata e
- il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%.
Fruito il permesso il lavoratore dovrà produrre al datore di lavoro attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato la prestazione sanitaria richiesta.
I permessi per i figli minori possono essere goduti indipendente delle ore eventualmente già fruite dallo stesso lavoratore per sè stesso e sono riconosciute (10 ore) a ciascun genitore.