Pubblicato il 12 Gennaio 2026 in Circolari lavoro

Legge di Bilancio 2026 – le novità per il lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata La Legge di Bilancio 2026 – Legge n. 199/2025 – con decorrenza dal 1° gennaio 2026, salvo diverse previsioni.
Di seguito si riepilogano le principali previsioni per il lavoro, si fa presente che per alcuni commi sarà necessario attendere appositi decreti attuativi e/o le istruzioni operative dagli Istituti.

Articolo 1Contenuto
Comma 3Scaglioni IRPEF
Si riduce dal 35 al 33% la seconda aliquota dell’IRPEF. A seguito della modifica apportata, la determinazione dell’IRPEF è calcolata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati dall’art. 10, TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro: 23%; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 33%; c) oltre 50.000 euro: 43%.
Comma 4Detrazioni fiscali
Per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11, D.L. n. 149/2013 (Legge n. 13/2014) detraibili dall’imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020 (convertito in Legge n. 77/2020).
Comma 7Detassazione incrementi rinnovi contrattuali Sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. L’imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.  
Commi 8 – 9Detassazione premi di produttività
Per i premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015), erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva ivi prevista è applicabile, entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro, con l’aliquota ridotta all’1%.
Commi 10 – 11Detassazione lavoro festivo, notturno e a turni
Per il periodo d’imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di: a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, e dei CCNL; b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL. La detassazione è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro: in tale limite annuo non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni (art. 1, commi 182 ss., Legge n. 208/2015). Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU dei redditi per l’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Comma 14Ticket restaurant Viene elevato a 10 euro il valore monetario giornaliero non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, mediante modifica dell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR. Per i ticket restaurant in formato cartaceo il limite rimane fermo a 4 euro. Rimane fermo il limite di esenzione pari a 5,29 euro per le indennità sostitutive del vitto per i cantieri edili.
Comma 27Condizioni di accesso al regime forfetario
Viene estesa al 2026 la modifica introdotta dalla Legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario.
Comma 116Contrasto alle indebite compensazioni
Viene ridotta la soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, individuandola in 50.000 euro. Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.
Comma 201Previdenza complementare
Il limite annuo di deducibilità̀ dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare è innalzato a 5.300 euro. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto e, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300 euro, pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione, ma non effettivamente versati, e comunque per un importo non superiore alla metà del predetto limite annuo.
Comma 203Disposizioni sugli accantonamenti del TFR al Fondo di Tesoreria INPS
Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale pari a 50 dipendenti, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato, e, limitatamente al periodo 2026 – 2027, a condizione che, nel medesimo anno solare, la predetta media annuale non sia inferiore a 60 addetti alle proprie dipendenze. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, sono, altresì, tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato. Tali modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adeguerà le proprie istruzioni.
Commi 204 – 205Adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato
I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare, verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale. Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120, c.c.. Con riferimento ai lavoratori non di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica. Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando, secondo quanto previsto dagli accordi ovvero per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50%. Le disposizioni sopra indicate si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.
Comma 206Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con 2 o più figli
Mediante modifica all’art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024, si posticipa, dal 2026 al 2027, l’attuazione dell’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di 2 o più figli.
Comma 207Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con 2 o più figli
Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024, per l’anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali, e la Gestione separata (Legge n. 335/1995), con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali, e la Gestione separata (Legge n. 335/1995), con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più̀ piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità̀ relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme riconosciute non rilevano ai fini della determinazione ISEE.
Commi 210 – 212Esonero assunzione lavoratrici madri di almeno 3 figli
Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi INAIL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con il primo contratto. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).
Commi 214 – 217Priorità trasformazione part-time lavoratori con 3 figli
A decorrere dal 1° gennaio 2026, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali. Al fine di incentivare l’applicazione del criterio di priorità, ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4, D.Lgs. n. 216/2023).
Comma 219Congedi parentali
Viene esteso l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia.
Comma 220Congedi e permessi per malattia del figlio Viene modificata la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori): viene elevata da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi, non retribuiti, fruibili da ciascun genitore. Viene, inoltre, estesa l’applicabilità dell’istituto, ora riferita ai minori di età compresa tra i 3 e 14 anni.
Comma 221Affiancamento sostituzione maternità
Mediante aggiunta del nuovo comma 2–bis all’art. 4, T.U. Maternità (D.Lgs. n. 151/2001), al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione in sostituzione per maternità, il contratto di lavoro a termine può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.