Pubblicato il 10 Novembre 2025 in Circolari

CIRCOLARE LAVORO NOVEMBRE 2025 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In Gazzetta l’accordo Italia-Giappone in materia di vacanza-lavoro

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 la Legge n. 136 del 17 settembre 2025, di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, sottoscritto a Roma il 2 maggio 2022.

L’accordo prevede che ciascuna parte possa rilasciare, a titolo gratuito, attraverso l’Ambasciata o il Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d’origine, un visto per vacanza-lavoro al cittadino dell’altro Paese risiedente nel Paese di origine che abbia un’età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti e abbia intenzione di entrare nel Paese ospitante principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze.

L’accordo stabilisce che:

− il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di 1 anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare un’attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore in Giappone;

− il Governo della Repubblica italiana consente ai cittadini del Giappone che possiedono visti vacanza-lavoro validi di soggiornare nella Repubblica italiana come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di 1 anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare, senza permesso di lavoro, un’attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a 6 mesi come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore nella Repubblica italiana.

Legge 17/9/2025, n. 136, G.U. 26/9/2025, n. 224

Uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro: Legge in Gazzetta

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la Legge n. 132 del 23 settembre 2025, contenente disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Legge 23/9/2025, n. 132, G.U. 25/9/2025, n. 223

Assistente familiare: emanate le Linee guida per definirne gli standard formativi

Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Università, ha emanato il D.I. 19 settembre 2025, che adotta le Linee guida nazionali per la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari.

Il Decreto definisce l’assistente familiare come un operatore che svolge attività di assistenza personale a soggetti con diversi livelli di non autosufficienza psicofisica presso il loro domicilio, contribuendo a promuoverne l’autonomia e il benessere in funzione dei loro bisogni e del loro contesto.

Il documento definisce anche gli standard delle attività e delle competenze lavorative dell’assistente familiare e prevede un percorso formativo per acquisirle.

Al superamento delle prove di valutazione, verrà rilasciato il certificato di qualificazione professionale di assistente familiare o singoli certificati di competenze con riferimento a specifici standard definiti al paragrafo 3 delle Linee guida, che permettono di iscriversi negli elenchi regionali.

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro dell’Istruzione e del Merito, Ministro dell’Università e della Ricerca, D.I. 19/9/2025

Centralinisti non vedenti: aumentate le sanzioni per violazioni del collocamento

Il Ministero del Lavoro, con D.D. n. 374 del 18 settembre 2025, ha adeguato gli importi delle sanzioni amministrative in caso di violazioni alle regole sul collocamento al lavoro e al rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, previste dall’art. 10, Legge n. 113/1985, in seguito alla variazione dell’indice del costo della vita nel periodo agosto 2022-luglio 2025, che è stata pari a +7,6% (coefficiente 1,076).

Pertanto:

− in caso di mancata comunicazione all’ITL delle caratteristiche dei centralini telefonici e dell’installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione, la sanzione amministrativa pecuniaria può andare da 157,10 a 3.141,75 euro, mentre prima era compresa tra 146 e 2.919,84 euro;

− in caso di mancata assunzione di centralinisti non vendenti, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 31,39 a 125,28 euro, per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto, mentre prima era compresa tra 29,17 e 116,43 euro.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. 18/9/2025, n. 374

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Gestione contributiva agricola: avvisi bonari per il recupero crediti

L’INPS, con messaggio n. 2955 del 6 ottobre 2025, ha comunicato che sono disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Dati complementari”, alla voce “Lista Av. Bonari AZ AGRI” e “Lista Avvisi Bonari AUT”, gli avvisi bonari relativi ai datori di lavoro assuntori di manodopera agricola e ai lavoratori autonomi agricoli.

L’avviso bonario indica il dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2024 per i lavoratori autonomi agricoli e con le emissioni del III e IV trimestre dell’anno 2023 e del I e II trimestre dell’anno 2024 per i datori di lavoro agricolo; nella comunicazione sono presenti anche i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione.

L’Istituto precisa che, qualora il contribuente avesse già provveduto al versamento delle somme indicate nell’avviso bonario, può comunicarlo allegando copia del versamento o indicando gli estremi dello stesso attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Contatti” alla voce “Com. Bidirezionale”.

In caso di mancato pagamento, l’INPS provvederà all’emissione dell’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

INPS, messaggio, 6/10/2025, n. 2955

Nuovi iscritti Gestioni artigiani e commercianti: istanza di riduzione contributiva “associazioni”

L’INPS, con messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025, ha integrato il messaggio n. 2449/2025, relativo alla possibilità, per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, di presentare la domanda di riduzione contributiva del 50% prevista dall’art. 1, comma 186, L. n. 207/2024.

Rispetto a quanto precedentemente comunicato, viene precisato che è possibile presentare la domanda compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”, anche con il nuovo profilo “associazioni”.

L’Istituto chiarisce, inoltre, che l’accesso con il profilo “cittadino” consente di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.

L’accesso può essere effettuato sul sito INPS al percorso “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

INPS, messaggio, 6/10/2025, n. 2954

Agevolazioni per alloggi destinati ai lavoratori del settore del turismo: Decreto in G.U.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025 del Ministero del Turismo, che indica tipologie di costo, specifiche categorie dei soggetti beneficiari e modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo, in attuazione dell’art. 14, D.L. n. 95/2025. Il Decreto individua anche i criteri per l’assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse.

Ministero del Turismo, Decreto, 18/9/2025, G.U. 4/10/2025, n. 231

Dichiarazione periodo d’imposta 2026 ai fini della CU: domande dal 15 ottobre

L’INPS, con messaggio n. 2916 del 3 ottobre 2025, ha comunicato che dal 15 ottobre 2025 sarà possibile presentare la dichiarazione per il periodo d’imposta 2026 relativa alle aliquote fiscali e alle detrazioni d’imposta da parte dei beneficiari ai fini della CU 2026.

La dichiarazione riguarda tutti i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati:

− all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito;

− al non riconoscimento totale o parziale delle detrazioni d’imposta per reddito (art. 13, TUIR).

La dichiarazione può essere inoltrata online tramite il servizio dedicato “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia“, disponibile sul sito dell’Istituto.

In mancanza di esplicita comunicazione, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applicherà:

− le aliquote per scaglioni di reddito previste dalla normativa vigente;

− le detrazioni d’imposta sulla base del reddito erogato.

Il messaggio precisa che, anche se si percepisce l’Assegno unico e universale (AUU), è importante comunicare all’INPS i dati relativi ai figli a carico. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 55/E/2023 e con circolare n. 6/E/2025, i figli rilevano ai fini dei benefici fiscali anche quando:

− il contribuente percepisce già l’AUU;

− il figlio ha superato i requisiti anagrafici previsti dall’art. 12, TUIR.

INPS, messaggio, 3/10/2025, n. 2916

Cartelle di pagamento: la guida dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in data 1° ottobre 2025, ha pubblicato “La guida alla cartella di pagamento“, che illustra la funzione, la struttura e le conseguenze della cartella di pagamento, al fine di orientare il contribuente tra obblighi, diritti e possibilità di difesa.

Agenzia delle Entrate-Riscossione, La guida alla cartella di pagamento, 1/10/2025

Esonero contributivo per navi iscritte nei registri UE o SEE

L’INPS, con circolare n. 129 del 25 settembre 2025, ha illustrato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi Stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate, come previsto dall’art. 41, D.L. n. 144/2022.

La circolare chiarisce i requisiti per l’accesso al beneficio, le modalità operative per la sua fruizione, le regole di conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato e le istruzioni per la gestione delle denunce contributive e della contabilità.

INPS, circolare, 25/9/2025, n. 129

Sostegno alle attività economiche per contrastare la deindustrializzazione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2025 il D.P.R. 19 maggio 2025, che definisce il riparto tra i consorzi industriali delle risorse destinate alla realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché termini, modalità di accesso e di rendicontazione dell’impiego delle risorse, loro verifica ed eventuale redistribuzione.

Le risorse del Fondo di cui all’art. 13, comma 4, D.L. n. 60/2024, sono destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici in favore di imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti ovvero per l’insediamento di nuove unità produttive.

I contributi sono concessi nei limiti della dotazione finanziaria prevista sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti de minimis, nel rispetto delle condizioni e degli importi previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti de minimis.

Possono beneficiare degli incentivi le imprese manifatturiere già insediate nei territori comunali di competenza dei consorzi industriali ovvero le imprese che intendono insediare nuove unità produttive nelle medesime aree. I soggetti beneficiari, alla data di presentazione dell’istanza, dovranno:

a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro Imprese;

b) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetti a procedura di fallimento o di concordato preventivo.

Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri saranno stabilite le modalità, il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo medesimo, di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura di riconoscimento del contributo e dell’impiego delle risorse.

D.P.R. 19/5/2025, G.U. 20/9/2025, n. 219

Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2025: aggiornati i limiti di retribuzione imponibile

L’INAIL, con circolare n. 48 del 18 settembre 2025, ha comunicato gli aggiornamenti dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi nel settore industria. Il decreto del Ministro del lavoro n. 56/2025, infatti, ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita.

INAIL, circolare, 18/9/2025, n. 48

Assicurazione sanitaria per dipendenti all’estero e tassazione dei premi

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 249/E del 18 settembre 2025, ha offerto chiarimenti in tema di trattamento fiscale dei premi di assicurazione sanitaria stipulati da un ente pubblico a favore del personale in servizio all’estero e dei familiari conviventi a carico nei Paesi in cui non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta.

L’istante è un ente di diritto pubblico che opera sia in Italia sia all’estero presso rappresentanze diplomatiche e consolari. Il suo statuto prevede che al personale di ruolo in servizio all’estero si applichino le disposizioni previste per i dipendenti del Ministero vigilante nella stessa sede, compresa la disciplina che autorizza la stipula di polizze sanitarie obbligatorie per i dipendenti e i loro familiari conviventi a carico nei Paesi privi di assistenza sanitaria diretta. L’ente ha, quindi, stipulato un contratto di assicurazione sanitaria con una compagnia per coprire malattia, infortunio e maternità dei propri dipendenti e dei familiari, prevedendo che il premio sia interamente sostenuto dall’ente. Per il personale in Italia la polizza può essere estesa al nucleo familiare con costi a carico del dipendente, mentre per il personale all’estero la copertura è automatica e obbligatoria per i familiari conviventi. Finora il premio pro capite è stato trattato come fringe benefit, ai sensi dell’art. 51, TUIR, e, quindi, assoggettato a tassazione e contributi secondo la normativa vigente. L’ente chiede chiarimenti sul corretto regime fiscale da applicare a questi premi per i dipendenti all’estero.

L’Agenzia ricorda il principio di onnicomprensività dell’art. 51, comma 1, TUIR, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo specifiche deroghe. Tra queste, l’art. 51, comma 2, lett. a), esclude i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Tuttavia, l’Agenzia precisa che i premi assicurativi in questione non rientrano né tra i contributi assistenziali, in quanto non rispondono a finalità di solidarietà collettiva verso soggetti bisognosi, né tra i contributi previdenziali, poiché non finalizzati a garantire prestazioni previdenziali. Di conseguenza, la deroga prevista dal TUIR non è applicabile e i premi assicurativi pagati dall’ente concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente, anche nel caso in cui la polizza sia prevista come obbligatoria da una disposizione normativa speciale.

Pertanto, pur essendo obbligatoria la copertura assicurativa per il personale all’estero, il premio rimane fiscalmente imponibile e dev’essere assoggettato a tassazione e contributi previdenziali.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 18/9/2025, n. 249/E

Esenzione fiscale dell’incentivo al posticipo della pensione per forme esclusive AGO

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 247/E del 18 settembre 2025, ha chiarito che l’esenzione fiscale prevista dall’art. 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR, si applica anche alle quote di retribuzione derivanti dall’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’AGO, compresi i dipendenti della Gestione pubblica.

L’art. 1, comma 286, Legge di bilancio 2023, è infatti stato modificato dalla Legge di bilancio 2025, che ha introdotto la possibilità per i lavoratori che entro il 31 dicembre 2025 abbiano maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile o per la pensione anticipata di rinunciare all’accredito della quota dei contributi previdenziali a proprio carico. In tal caso, viene meno l’obbligo contributivo del datore di lavoro relativamente alla quota del lavoratore e la somma corrispondente è interamente riconosciuta al dipendente in busta paga, con applicazione del regime fiscale agevolato di non imponibilità previsto dal TUIR.

L’istante ha chiesto se tale beneficio possa applicarsi anche ai lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’AGO, quali la Gestione pubblica, dal momento che la norma menziona esplicitamente l’AGO e le forme sostitutive ma non le forme esclusive.

L’Agenzia precisa che le quote di retribuzione riconosciute ai lavoratori che si avvalgono della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia iscritto all’AGO, a una forma sostitutiva o a una forma esclusiva, come la Gestione pubblica.

L’Agenzia sottolinea che i destinatari dell’incentivo sono i lavoratori che entro il 31 dicembre 2025 abbiano maturato i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato flessibile, ossia 62 anni di età e 41 anni di contributi, oppure per il trattamento di pensione anticipata ordinaria, ossia 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. In entrambi i casi, la somma riconosciuta al lavoratore in sostituzione della quota di contribuzione è esente da imposizione fiscale.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 18/9/2025, n. 247/E

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: dichiarazione reddituale

L’INPS, con messaggio n. 3036 del 13 ottobre 2025, ha offerto chiarimenti in merito ai pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.

L’Istituto precisa che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare entro il 31 ottobre 2025 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.

Il messaggio indica anche quali pensionati sono, invece, esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, e fornisce informazioni su:

− pensioni di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici;

− dichiarazione per gli iscritti all’INPGI;

− dichiarazione per i pensionati che svolgono lavoro sportivo;

− magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione per il regime di esclusività;

− redditi da dichiarare;

− modalità di presentazione della dichiarazione.

INPS, messaggio, 13/10/2025, n. 3036

ADI: percorso di inclusione sociale e lavorativa

L’INPS, con messaggio n. 3048 del 14 ottobre 2025, ha offerto indicazioni in merito al percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto per i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) a seguito della presentazione della domanda di rinnovo.

L’Istituto spiega che, accedendo alla piattaforma SIISL, è possibile verificare il percorso previsto per i nuclei familiari beneficiari dell’ADI a seguito dell’accoglimento della domanda. Tale percorso si perfeziona e si personalizza successivamente all’analisi multidimensionale.

INPS, messaggio, 14/10/2025, n. 3048

Mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 16 dell’8 ottobre 2025, che annulla e sostituisce integralmente la circolare n. 13/2017, ha offerto chiarimenti e indicazioni in merito alla mobilità in deroga per lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, in riferimento all’art. 53-ter, Legge n. 50/2017, che attribuisce alle Regioni la facoltà di destinare le risorse finanziarie di cui all’art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015 – già assegnate per i trattamenti di CIGS previsti per le aziende operanti nelle aree di crisi industriali complesse – alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga di soggetti che erano dipendenti di imprese stanziate in aree di crisi industriale complessa.

I beneficiari sono:

− soggetti già dipendenti di imprese con unità produttiva in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta con D.L. n. 83/2012 e successivi decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed accordi di programma;

− soggetti risultanti alla data del 1° gennaio 2017 beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori che abbiano terminato il trattamento di mobilità il 31 dicembre 2016.

La circolare illustra, quindi, la modalità di presentazione delle istanze, a cura della Regione, e l’istruttoria delle stesse, indicando anche le verifiche che vengono svolte in merito dalla Direzione generale ammortizzatori sociali.

L’Istituto chiarisce che spetta alla Regione l’accertamento, e la conseguente assunzione di responsabilità, in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un’azienda ubicata in un’area di crisi industriale complessa, unitamente alle specifiche misure di politica attiva e agli altri dati richiesti. All’esito positivo dell’istruttoria, la Direzione generale comunica alla Regione, e per conoscenza all’INPS, l’accertata sostenibilità finanziaria. A seguito di detta comunicazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare il trattamento in questione. Viene precisato che le decretazioni regionali, da trasmettere all’INPS, devono espressamente indicare il riferimento normativo dell’art. 53-ter, D.L. n. 50/2017.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare, 8/10/2025, n. 16

Fermo pesca: autorizzate le risorse relative all’anno 2024

Il Ministero del Lavoro ha emanato il D.D. n. 2987 dell’8 ottobre 2025, che autorizza il sostegno al reddito in favore dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro, a causa di misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio delle attività di pesca, disposte a vario titolo dalle competenti Autorità marittime nel corso dell’anno 2024.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. 8/10/2025, n. 2987

Comunicazione di infortunio: aggiornata la classificazione delle professioni

L’INAIL, con avviso del 3 ottobre 2025, ha comunicato che dal 2 ottobre 2025, nella tabella contenente la classificazione e nomenclatura delle professioni Istat-CP2021, è stata eliminata la duplicazione del sesto digit-Voce professionale con codice-descrizione “1.1.2.4.5.6-direttore di scuola d’arte”, già presente con codice 1.1.2.4.5.3 e medesima descrizione.

La tabella, utilizzata dai 4 servizi online “Comunicazione di infortunio”, “Denuncia di infortunio”, “Denuncia di malattia professionale” e “Denuncia di silicosi/asbestosi” è stata, quindi, aggiornata, unitamente alle cronologie delle versioni, ai manuali utente e alle documentazioni tecniche per l’invio offline dei 4 adempimenti che riportano l’informativa.

I file sono disponibili ai seguenti percorsi:

− Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione di infortunio – sezioni Comunicazione di infortunio – supporto al servizio online e Comunicazione infortunio – Tabelle di decodifica dei dati;

− Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > sezioni Denuncia/Comunicazione di infortunio – Supporto al servizio online e Denuncia di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati;

− Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > sezioni Denuncia di malattia professionale – supporto al servizio online, Denuncia silicosi/asbestosi – supporto al servizio online e Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi – Tabelle di decodifica dei dati.

INAIL, avviso, 3/10/2025

Prestazione universale: ratei maturati e non riscossi

L’INPS, con messaggio n. 2821 del 26 settembre 2025, ha fornito indicazioni operative per la gestione delle rate maturate e non riscosse della quota integrativa definita “assegno di assistenza” della Prestazione Universale, pari a 850 euro, in caso di decesso dell’interessato.

L’Istituto precisa che, in caso di decesso del beneficiario dell’“assegno di assistenza”, le rate della prestazione maturate e non riscosse devono essere liquidate agli eredi del de cuius, previa rendicontazione della spesa sostenuta, secondo le regole generali in materia di Prestazione Universale.

La liquidazione avviene a seguito della presentazione di specifica domanda telematica da parte degli eredi, secondo le modalità operative che verranno fornite con successivo messaggio a seguito del rilascio della specifica procedura.

INPS, messaggio, 26/9/2025, n. 2821

ADI: la nuova video guida interattiva personalizzata per i beneficiari

L’INPS, in data 18 settembre 2025, ha messo a disposizione dei beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) la video guida per i beneficiari che hanno ricevuto il primo pagamento e sono stati già valutati dai servizi sociali dei Comuni assieme ai loro familiari (valutazione multidimensionale): si tratta di una video guida personalizzata e interattiva, per accompagnare, passo dopo passo, i destinatari del sostegno.

Appena risulta acquisito nella procedura dell’ADI l’esito della valutazione multidimensionale, il nuovo servizio di comunicazione multimediale, personalizzato con l’esito della valutazione, viene erogato in automatico a ciascun richiedente. L’obiettivo è orientare chi ha inviato la domanda di ADI e i componenti del suo nucleo a intraprendere i percorsi di inclusione sociale e lavorativa obbligatori e facoltativi stabiliti, per mantenere il diritto a percepire il beneficio.

Il video fornisce, con linguaggio semplice, informazioni di carattere generale sul funzionamento della prestazione e anticipa le risposte ad alcune delle domande più frequenti.

Ogni video guida è personalizzata sulla base della valutazione multidimensionale acquisita dai servizi sociali ed è disponibile per 6 mesi nella bacheca personale di MyINPS.

INPS, video guida per i beneficiari di ADI valutati dai servizi sociali, 18/9/2025