Pubblicato il 8 Settembre 2025 in Circolari lavoro

CIRCOLARE LAVORO SETTEMBRE 2025 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2026

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2025 il Comunicato del Ministero dell’Interno con la determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2026:

− tutti i sabati, da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì a un’ora dopo il tramonto del sabato;

− Pesach (Pasqua): vigilia mercoledì 1° aprile, giovedì 2 e venerdì 3 aprile, mercoledì 8 e giovedì 9 aprile;

− Shavuoth (Pentecoste): venerdì 22 maggio;

− Digiuno del 9 di Av: giovedì 23 luglio;

− Rosh ha Shanà (Capodanno): domenica 13 settembre;

− Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione): vigilia domenica 20 settembre, lunedì 21 settembre;

− Sukkot (Festa delle Capanne): domenica 27 e venerdì 2 ottobre;

− Sheminì Atzeret e Simchat Torà (Festa della Legge): domenica 4 ottobre.

Il Ministero precisa che nel calendario delle festività religiose ebraiche dell’anno 2026 sono state omesse le seguenti giornate, in quanto, cadendo di sabato, rientrano nella normativa relativa alla festività ebraica settimanale:

− secondo giorno di Shavuot-Pentecoste: 23 maggio;

− primo giorno di Rosh Hashanà Capodanno ebraico: 12 settembre;

− primo giorno di Sukkot Festa delle Capanne: 26 settembre;

− primo giorno di Simchat Torà Festa della Legge: 3 ottobre.

Ministero dell’Interno, comunicato, G.U. 25/8/2025, n. 196

Riordino della normativa in materia di spettacolo: deleghe prorogate

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge n. 121 dell’8 agosto 2025, che proroga dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per l’esercizio delle deleghe previste dall’art. 2, Legge n. 106/2022, relative al riordino della normativa in materia di spettacolo.

Legge 8/8/2025, n. 121, G.U. 9/8/2025, n. 184

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Decreto Omnibus convertito in Legge

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge 8 agosto 2025, n. 118, di conversione, con modificazioni, del D.L. 95/2025, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Nel medesimo numero della Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il testo del D.L. n. 95/2025 coordinato con la Legge n. 118/2025. L’art. 6 prevede lo slittamento al 2026 del parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e le lavoratrici autonome, previsto dall’art. 1, comma 219, L. n. 207/2024. Per l’anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata, con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata, con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.
All’art. 14, al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di 44.000.000 euro per l’anno 2025 e di 38.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché 22.000.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi. Le risorse sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
All’interno dell’art. 14 è stato inserito il comma 6-bis, che prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della causale basata su «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti», che potrà essere prevista nei contratti a tempo determinato.

Legge 8/8/2025, n. 118, G.U. 9/8/2025, n. 184

Clero: adeguamento del contributo individuale relativo all’anno 2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 il D.I. 30 luglio 2025 del Ministero del Lavoro, di concerto col Ministero dell’Economia, di adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all’anno 2024. Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, da 1.948,66 euro annui a 2.053,89 euro annui.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia, D.I. 30/7/2025, G.U. 12/8/2025, n. 186

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

CPDEL, CPS, CPI e CPUG: chiarimenti sulle nuove regole pensionistiche

L’INPS, con messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025, ha fornito chiarimenti sugli effetti delle quote retributive di pensione, a seguito delle disposizioni sui limiti ordinamentali previste dalla Legge di bilancio 2025, per gli iscritti alla:

− Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL);

− Cassa per le Pensioni ai Sanitari (CPS);

− Cassa per le Pensioni agli Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI);

− Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG).

INPS, messaggio, 25/8/2025, n. 2491

Bonus psicologo 2025: riapertura domande

L’INPS, con messaggio n. 2460 dell’11 agosto 2025, ha comunicato che, dal 15 settembre al 14 novembre 2025, è possibile presentare la domanda per usufruire del bonus psicologo per l’anno 2025.

La domanda dev’essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il servizio dedicato; al momento della presentazione dell’istanza, il richiedente dev’essere in possesso di un ISEE valido e di valore non superiore a 50.000 euro.

INPS, 11/8/2025, messaggio, 2460

Rinnovo Assegno di inclusione: istruzioni operative

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 10558 dell’8 agosto 2025, ha offerto istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo dell’assegno di inclusione da parte di nuclei familiari che per primi hanno fatto domanda di accesso all’ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno, quindi, percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità. La nota offre istruzioni ai servizi sociali per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei beneficiari.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota, 8/8/2025, n. 10558

Assegno di inclusione: domande di rinnovo e contributo straordinario

L’INPS, con messaggio n. 2458 dell’8 agosto 2025, ha comunicato che dal 14 agosto 2025, per le domande di rinnovo presentate a luglio 2025, in caso di esito positivo dell’istruttoria effettuata dall’Istituto, sarà erogato il contributo straordinario aggiuntivo.

Per le ulteriori domande di rinnovo presentate successivamente al mese di luglio 2025, viene confermato che il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità del beneficio dell’ADI e, comunque, non oltre dicembre 2025.

INPS, messaggio, 8/8/2025, n. 245

Gestione domande di disoccupazione indebite a seguito di riclassificazione d’impresa

L’INPS, con messaggio n. 2425 del 1° agosto 2025, ha fornito indicazioni per gestire le domande di disoccupazione risultate indebite in seguito della riclassificazione, avvenuta d’ufficio, dell’attività economica svolta dall’impresa e che comporta il cambio di iscrizione dei lavoratori dalla Gestione contributiva agricola ad altra Gestione e viceversa.

La revisione dell’attività economica, che l’Istituto opera d’ufficio, riguarda le dichiarazioni inesatte da parte del datore di lavoro. In questi casi, i lavoratori conservano il diritto alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione, se impossibilitati, per scadenza dei termini, a presentare la domanda di disoccupazione per il nuovo settore di appartenenza.

Restano valide le indicazioni fornite con la circolare INPS n. 56/2020, nel caso in cui, alla data di notifica del provvedimento di riclassificazione aziendale, non siano ancora scaduti i termini utili alla presentazione di una domanda di disoccupazione per la nuova gestione contributiva.

INPS, messaggio, 1/8/2025, n. 2425

Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi dal 1° luglio 2025

L’INAIL, con circolare n. 45 del 1° agosto 2025, ha comunicato la rivalutazione annuale degli importi relativi agli indennizzi del danno biologico, con decorrenza 1° luglio 2025.

INAIL, circolare, 1/8/2025, n. 45

Domande di maternità e paternità: nuova funzionalità di consultazione

L’INPS, con messaggio n. 2409 del 31 luglio 2025, ha comunicato che il servizio Domande di maternità e paternità è stato aggiornato per consentire agli interessati di consultare nel dettaglio le domande presentate, relativamente alle pratiche di:

− congedo di paternità obbligatorio;

− congedo di maternità/paternità;

− congedo parentale;

− riposi giornalieri (c.d. per allattamento);

− assegno di maternità dello Stato.

Tale funzionalità è raggiungibile accedendo al servizio “Domande di maternità e paternità” alla sezione “Le tue domande e pratiche” e consente di consultare:

nella sezione “Domande”, le domande di congedo di paternità obbligatorio inoltrate all’Istituto mediante i diversi canali telematici (online, Contact Center Multicanale). Se la domanda è nello stato “Trasmessa in sede”, accedendo al dettaglio della stessa tramite la voce “Visualizza domanda” della colonna “Azioni”, è possibile visualizzare le pratiche di congedo di paternità obbligatorio associate a tale domanda;

nella sezione “Pratiche”, le pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri (c.d. per allattamento), assegno di maternità dello Stato. Per ciascuna pratica è possibile visualizzare il dettaglio della stessa tramite il pulsante presente nella colonna “Azioni”.

INPS, messaggio, 31/7/2025, n. 2409