Pubblicato il 6 Ottobre 2025 in Circolari lavoro

CIRCOLARE LAVORO OTTOBRE 2025 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025 il Decreto del Ministro del Lavoro 7 agosto 2025, n. 125, emanato in attuazione dell’art. 96, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Il provvedimento definisce forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto, 7/8/2025, n. 125, G.U. 15/9/2025, n. 214

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Soppressi i codici tributo relativi al credito per famiglie numerose

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 49/E del 17 settembre 2025, ha disposto la soppressione dei codici tributo “1632” e “162E”, denominati “Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, c. 3, del TUIR”, e istituiti, rispettivamente, con risoluzioni n. 13/E/2015 e n. 103/E/2015, per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24 e il modello F24 Enti pubblici, del credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta.

Agenzia delle Entrate, risoluzione, 17/9/2025, n. 49/E

Tassazione separata sulle capitalizzazioni dei Fondi pensione

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 245/E del 16 settembre 2025, ha offerto chiarimenti sulla tassazione applicabile alle somme corrisposte da un Fondo pensione per il personale di un gruppo bancario, con particolare riferimento alle maggiorazioni individuali derivanti da operazioni di capitalizzazione attuate ai sensi dell’art. 23, comma 5, D.Lgs. n. 252/2005.

Il Fondo pensione istante, nato da operazioni di concentrazione di Fondi preesistenti, ha stipulato nel 2019 accordi con i dipendenti volti a trasformare il regime da prestazione definita a contribuzione individuale e a consentire la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche. In questo contesto, i pensionati cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006 hanno potuto optare per la capitalizzazione delle rendite in corso, ricevendo somme in capitale nel 2021, assoggettate al regime di tassazione separata ex artt. 17 e 19, TUIR. L’aliquota applicata era stata determinata sulla base del reddito di riferimento del 2021, anno in cui era maturato il diritto alla prestazione.

Gli accordi del 2019 prevedevano, inoltre, la possibilità di ulteriori incrementi delle prestazioni sulla base delle risultanze tecnico-attuariali, a condizione di garantire un avanzo patrimoniale minimo.

Nel 2023, a seguito del bilancio tecnico al 31 dicembre 2022, è stato calcolato l’ammontare disponibile per una redistribuzione, che ha comportato sia maggiorazioni alle rendite ancora in essere sia l’attribuzione di una maggiorazione individuale in forma di capitale ai soggetti che avevano optato per la capitalizzazione nel 2021, da corrispondere nel 2025: il dubbio sollevato dall’istante riguarda la corretta tassazione di tale maggiorazione.

L’Agenzia ricorda che il D.Lgs. n. 252/2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, ha introdotto una disciplina organica della previdenza complementare, prevedendo un regime transitorio per le prestazioni maturate anteriormente. In particolare, l’art. 23, comma 5, dispone che per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 si applicano le regole previgenti, mentre per quelli successivi si applicano le nuove disposizioni.

Nel caso concreto, i beneficiari risultano titolari di prestazioni maturate integralmente entro il 31 dicembre 2006 e la capitalizzazione avviata nel 2021 è stata effettuata nel rispetto del regime transitorio, pertanto anche la maggiorazione calcolata nel 2023 e liquidata nel 2025 rientra nella disciplina previgente. Ciò significa che tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, come le altre indennità e somme assimilate.

L’aliquota interna, ai sensi dell’art. 19, comma 2, TUIR, va determinata sulla base del reddito di riferimento del 2021, includendo la maggiorazione calcolata dall’attuario alla somma già erogata nello stesso anno e considerando l’intera anzianità maturata dagli iscritti fino alla cessazione del servizio.

L’imposta dovuta sulla maggiorazione sarà, quindi, calcolata applicando tale aliquota all’ammontare lordo della somma, detraendo quanto già versato nel 2021 sulla capitalizzazione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 16/9/2025, n. 245/E

Modello 730/2025: aggiornamento software di controllo (versione 2.0.0)

L’Agenzia delle Entrate, in data 11 settembre 2025, ha aggiornato il software di controllo (versione 2.0.0) del modello 730/2025.

Agenzia delle Entrate, sito

Revisione dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL

L’INAIL, con circolare n. 46 dell’8 settembre 2025, ha revisionato i coefficienti di capitalizzazione delle rendite, prevista dall’articolo 39, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965.

I nuovi valori si applicano dal 1° gennaio 2025 e sostituiscono quelli fissati con D.M. 22 novembre 2016, facendo riferimento al D.M. 25 marzo 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 116/2025, S.O. n. 17), che ha approvato le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL, unitamente alle istruzioni per il loro utilizzo.

INAIL, circolare, 8/9/2025, n. 46

Sgravio contributivo per le imprese con contratti di solidarietà

L’INPS, con messaggio n. 2568 del 3 settembre 2025, ha elencato le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro negli anni 2024 e 2025, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 31 dicembre 2018.

Il messaggio illustra, inoltre, le modalità di esposizione nel flusso UniEmens delle quote di sgravio spettanti alle imprese, le istruzioni contabili e gli adempimenti in capo alle strutture territoriali.

La procedura per la fruizione dello sgravio dev’essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

INPS, messaggio, 3/9/2025, n. 2568

Estratto conto contributivo: nuova modalità di esposizione dei dati

L’INPS, con messaggio n. 2553 del 2 settembre 2025 ha comunicato che è stata realizzata una nuova modalità di esposizione dei dati all’interno dell’Estratto conto contributivo, il documento che consente la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l’indicazione, per ognuno di essi, della gestione di riferimento.

L’Istituto, inoltre, ricorda che è possibile inviare segnalazioni per richiedere variazioni nella propria posizione assicurativa.

INPS, messaggio, 2/9/2025, n. 2553

Regime impatriati non applicabile alla NASpI

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 228/E del 1° settembre 2025, ha chiarito che il lavoratore che nell’aprile del 2022 abbia trasferito la residenza in Italia rientrando dall’estero dopo 6 anni, lavorando fino al mese di settembre del 2023 come dipendente per una società e fruendo,  del regime speciale per lavoratori impatriati e che, a seguito della cessazione del predetto rapporto di lavoro, abbia percepito la NASpI da ottobre del 2023 ad agosto del 2024, per poi trasferirsi nuovamente all’estero da settembre 2024, non può applicare il regime speciale per lavoratori impatriati alle somme percepite a titolo di NASpI, che, pertanto, vanno assoggettate a tassazione per l’intero importo.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 1/9/2025, n. 228/E

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Malattia dei lavoratori marittimi: novità e adempimenti

L’INPS, con messaggio n. 2669 del 15 settembre 2025, è intervenuto sulla disciplina delle prestazioni a tutela dello stato di malattia dei lavoratori marittimi, in seguito alla modifica apportata dall’art. 1, comma 156, Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), che ha armonizzato il regime delle indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e complementare, specifiche del settore marittimo, con quello applicabile al resto della platea assicurata per eventi di malattia. In particolare, la riforma ha introdotto la standardizzazione dei flussi di lavorazione, con l’utilizzo dei dati trasmessi dai datori di lavoro attraverso i flussi UniEmens già in uso per tutti i lavoratori.

Il messaggio annuncia il superamento progressivo dell’obbligo di esibizione da parte dei lavoratori del libretto di navigazione, del foglio di ricognizione o di documentazione cartacea equivalente ai fini della verifica delle tutele di malattia. Da ora, la verifica di coerenza tra certificazione medica e vicende del rapporto di lavoro sarà effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto, direttamente sulla base dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, fermo restando il potere dell’Istituto di richiedere documentazione aggiuntiva in caso di necessità istruttorie.

Permane, invece, l’obbligo di esibizione cartacea per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro o disponibilità retribuita (c.d. CRL), ai quali è riconosciuta una tutela previdenziale specifica per eventi insorti oltre i 28 giorni dallo sbarco ed entro 180 giorni, con durata massima di 180 giorni, applicazione del periodo di carenza e misura indennitaria pari al 50% della retribuzione per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21° al 180°, ridotta a 2/5 in caso di ricovero per chi non ha familiari a carico. Resta fermo anche l’obbligo di esibizione della documentazione equivalente per i lavoratori non marittimi che svolgono attività a bordo, a condizione che sussistano i requisiti previsti dall’art. 3, R.D.L. n. 1918/1937, ossia l’iscrizione al ruolo di equipaggio o l’imbarco per servizio della nave, previa autorizzazione ministeriale e certificazione sanitaria rilasciata dagli ambulatori SASN o da medici fiduciari autorizzati.

INPS, messaggio, 15/9/2025, n. 2669

Bonus psicologo: presentazione istanze dal 15 settembre

L’INPS, con circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, ha fornito indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari del bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo per l’anno 2025, a seguito dell’entrata in vigore del D.I. 10 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025.

Il contributo, che non può essere superiore a 1.500 euro per ogni persona, viene modulato in base all’ISEE del richiedente.

La domanda per accedere al beneficio dev’essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:

− portale web dell’Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;

− Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L’Istituto segnala che la Provincia autonoma di Trento ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare la prestazione del bonus psicologo, pertanto la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti in tale Provincia autonoma.

INPS, circolare, 11/9/2025, n. 124

Bonus asilo nido: estensione delle strutture ammesse e ultrattività della domanda

L’INPS, con circolare n. 123 del 5 settembre 2025, ha integrato e modificato le indicazioni fornite con la circolare n. 60/2025 relativamente all’ambito applicativo del contributo asilo nido, in seguito all’introduzione dell’art. 6-bis, D.L. n. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025, che ha offerto l’interpretazione autentica dell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016, relativamente alla frequenza di asili nido pubblici e privati e all’ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il contributo asilo nido è, quindi, erogabile, oltre che per asili nido pubblici e privati autorizzati, per la frequenza di:

− nidi e micronidi (3–36 mesi);

− sezioni primavera (24–36 mesi);

− servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini (spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari),

− abilitati all’esercizio delle predette attività secondo le rispettive legislazioni regionali.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall’art. 6-bis, D.L. n. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, post scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).

L’Istituto evidenzia, infine, a integrazione di quanto indicato nel messaggio n. 1165/2025, che ai fini dell’erogazione del contributo, in tutti i casi in cui viene rilasciata una ricevuta, nella medesima o in apposita dichiarazione del rappresentante legale della struttura dev’essere indicata la normativa in base alla quale la struttura può non emettere fattura.

L’art. 6-bis, comma 2, D.L. n. 95/2025, ha disposto, inoltre, che le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 per accedere ai benefici previsti dall’art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016 (contributo asilo nido e contributo forme di supporto presso la propria abitazione), producono effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, ferma restando la permanenza degli altri requisiti. Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda il richiedente deve accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno.

Le strutture INPS stanno riesaminando le domande 2025 sulla base delle nuove disposizioni, procedendo all’accoglimento delle domande precedentemente respinte per strutture che sono ora incluse nel beneficio.

INPS, circolare, 5/9/2025, n. 123

Riforma della disabilità: la sperimentazione del certificato medico introduttivo

L’INPS, con messaggio n. 2600 del 5 settembre 2025, ha annunciato l’avvio della seconda fase della sperimentazione del sistema di accertamento della disabilità (D.Lgs. n. 62/2024) con l’invio del certificato medico introduttivo, che prenderà avvio dal 30 settembre 2025. Questa nuova fase coinvolgerà le Province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza, la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento. Si segnala, però, che per i territori a statuto speciale (Valle d’Aosta e Trento) non è previsto l’intervento dell’INPS nella gestione dell’accertamento.

Dal 30 settembre 2025, quindi, nelle Province sopra elencate, la presentazione del certificato da parte del medico curante all’INPS sarà sufficiente per attivare il procedimento, eliminando l’obbligo della domanda amministrativa da parte del cittadino o degli intermediari (patronati, CAF, ecc.).

L’Istituto chiarisce, inoltre, che i certificati medici introduttivi redatti entro il 29 settembre 2025 nelle Province interessate devono comunque essere completati con l’invio della domanda amministrativa entro tale data. Solo a partire dal giorno successivo, l’avvio si perfezionerà esclusivamente tramite certificato medico.

INPS, messaggio, 5/9/2025, n. 2600

Enasarco: contributo asili nido e bonus scolastico

La Fondazione Enasarco ha comunicato che dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 gli iscritti in attività possono richiedere online, attraverso l’area riservata inEnasarco, 2 prestazioni presenti nel welfare 2025:

− contributo asili nido;

− bonus scolastico.

Per approfondire è possibile consultare le guide “Contributo per asili nido 2025” e “Bonus scolastico 2025”.

Enasarco, sito