Pubblicato il 18 Marzo 2024 in Circolari lavoro

CIRCOLARE LAVORO MARZO 2024 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO PREVISTO DAL JOBS ACT

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 7 del 22 gennaio 2024, si è pronunciata in merito alla legittimità della disciplina prevista dal D.Lgs. 23/2015 in tema di licenziamenti collettivi (e in particolare con riferimento agli articoli 3, comma 1 e 10, D.Lgs. 23/2015), su impulso della Corte d’Appello di Napoli – sezione lavoro. In via preliminare, la Corte non ravvisa violazioni nei criteri direttivi della L. 183/2014, con contestuale riferimento a licenziamenti collettivi e individuali circa l’esclusione della reintegrazione. Viene, inoltre, ritenuta non fondata anche la presunta violazione del principio di eguaglianza tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, in ordine alla diversa tutela prevista, mettendo in connessione tra l’altro tale nuova impostazione con la possibilità di reingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro. Da ultimo, viene parimente ritenuta adeguata la tutela indennitaria garantita dal D.Lgs. 23/2015 e compresa tra 6 e 36 mensilità.

(Corte Costituzionale, sentenza, 22 gennaio 2024, n. 7)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

INPS: FORNITE LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PESCATORI AUTONOMI PER L’ANNO 2024

L’Inps, con circolare n. 29 del 6 febbraio 2024, ha fornito i valori inerenti alla contribuzione per i lavoratori autonomi del settore della pesca. La circolare cita la normativa di riferimento, contenuta nella L. 250/1958, la quale tra l’altro prevede un meccanismo di adeguamento annuo correlato all’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo e che per l’anno 2024 è pari al 5,4%.
In base a tale incremento, la retribuzione giornaliera per il 2024 sarà pari a 31,60 euro, che corrispondono a 790 euro, e pertanto, in relazione anche all’aliquota contributiva di finanziamento pari al 14,90%, il contributo mensile sarà pari a 117,71 euro. La circolare Inps passa poi in rassegna lo sgravio contributivo previsto in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è pari al 44,32%, in conseguenza del quale la contribuzione mensile diventa pari a 65,54 euro.

(Inps, circolare, 6 febbraio 2024, n. 29)

INPS: ISTRUZIONI PER LA CU 2024 PER RESIDENTI IN BRASILE E CANADA

L’Inps, con messaggio n. 474 del 2 febbraio 2024, ha fornito le indicazioni per la redazione della Certificazione Unica 2024 nei confronti dei titolari di pensione residenti in Brasile e Canada. La necessità del messaggio nasce dal fatto che le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni vigenti con Brasile e Canada prevedono un particolare regime impositivo specificatamente applicabile a detti trattamenti, con una soglia di esenzione delle somme a tale titolo erogate ai fini dell’assoggettamento fiscale. Tale soglia di esenzione è pari a 5.000 dollari americani (pari a 4.624,06 euro) per quanto riguarda la convenzione in essere con il Brasile, e a 12.000 dollari canadesi per quanto concerne quella con il Canada. In virtù di tali previsioni, il messaggio Inps n. 474/2024 fornisce le indicazioni per procedere alla corretta compilazione, e conseguente comprensione, della Certificazione Unica 2024, anno fiscale 2023. Il messaggio specifica poi che, nei confronti della medesima platea, sarà possibile recepire le suddette regole di imposizione fiscale a partire dal rateo in pagamento a marzo.

(Inps, messaggio, 2 febbraio 2024, n. 474)

FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE SOLIMARE: LE ISTRUZIONI INPS

L’Inps, con circolare n. 16 del 23 gennaio 2024, ha fornito indicazioni rispetto al Fondo di solidarietà Solimare, destinato ai lavoratori occupati in imprese del settore marittimo. La circolare, in particolare, si occupa di recepire le novelle apportate dal D.I. dell’8 agosto 2023, a sua volta avente la finalità di dare forma alle previsioni contenute nella Legge di Bilancio per l’anno 2022 che ha modificato l’impianto del D.Lgs. 148/2015 andando a prevedere l’universalizzazione degli strumenti di ammortizzazione sociale in costanza di rapporto.
In particolare, la circolare Inps n. 16/2024 ripercorre tutto il novellato impianto normativo inerente ai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Rispetto al Fondo di solidarietà Solimare la circolare Inps n. 16/2024 ripercorre le novelle apportate rispetto al D.I. 90401 dell’8 giugno 2015 istitutivo del Fondo medesimo. In relazione alla sopravvenuta universalizzazione degli strumenti di ammortizzazione sociale in costanza di rapporto, sono state fornite le indicazioni in merito alla copertura delle forme di ammortizzazione salariale, che è destinato alle imprese che occupano almeno un dipendente, con estensione conseguente della correlata contribuzione dovuta a finanziamento anche a quelle realtà (fino a 5 dipendenti) che in costanza di temporanea e transitoria applicazione del FIS (e prima della suddetta universalizzazione) erano escluse dall’obbligo.
Il contributo è pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, indipendentemente dalla soglia dimensionale del datore di lavoro, ed è ripartito nella misura di 1/3 a carico lavoratore e i restanti 2/3 a carico azienda. Le prestazioni integrabili possono essere riferite sia a causali ordinarie, sia straordinarie, e le durate massime consentite sono quelle generali previste rispettivamente dagli articoli 12 e 22, D.Lgs. 148/2015. Analogamente, per quanto attiene alla misura della prestazione, anche per quanto concerne il Fondo Solimare trova oggi unicamente attuazione il massimale c.d. “alto”. La contribuzione addizionale resta pari all’1,50% delle retribuzioni imponibili perse in relazione al ricorso all’ammortizzatore sociale.
Per quanto concerne i termini per la presentazione delle domande, l’inoltro non può essere anteriore a 30 giorni rispetto all’inizio del periodo oggetto di ricorso, e non deve essere successivo a 15 giorni il concreto accesso.

(Inps, circolare, 23 gennaio 2024, n. 16)

GIORNALISTI PROFESSIONISTI: ULTERIORI INDICAZIONI INAIL

L’Inail, con circolare n. 6 del 7 febbraio 2024, fornisce ulteriori chiarimenti in merito agli obblighi assicurativi e quindi di contribuzione nei confronti dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, a partire dal 1° gennaio 2024.
Tale circolare costituisce un’integrazione alla circolare n. 53/2023 già pubblicata dall’Inail in data 6 dicembre 2023, e avente a oggetto le istruzioni operative per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il nuovo intervento dell’Inail ha la finalità di fornire le istruzioni in merito all’applicazione del massimale di rendita, previsto a fini contributivi e indennitari per i lavoratori dell’area dirigenziale, nonché per talune figure apicali di giornalisti. Ci si riferisce in particolare alle figure di direttore, condirettore e vicedirettore, per i quali la retribuzione è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, in deroga alla disciplina generale che individua nella retribuzione effettiva il parametro da assumere ai fini del pagamento del premio, nonché per la liquidazione delle prestazioni.
La circolare Inail n. 6/2024 precisa poi come altre figure, parimenti apicali ma differenti da quelle pocanzi indicate, sono escluse dalla disciplina dell’articolo 4, D.Lgs. 38/2000. La circolare Inail n. 6/2024 fornisce poi chiarimenti in merito alla particolare disciplina prevista per i datori di lavoro che operano in gestione per conto dello Stato, che sono quindi soggetti alla disciplina amministrativa attribuita dall’Inail.

(Inail, circolare, 7 febbraio 2024, n. 6)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

UNA TANTUM PART TIME CICLICI: ISTRUZIONI INPS PER LE ISTANZE DI RIESAME

L’Inps, con messaggio n. 491 del 5 febbraio 2024, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle istanze di riesame in caso di reiezione dell’indennità una tantum part time ciclici. Il messaggio richiama il D.L. 50/2022, che aveva istituito la misura per l’anno 2021 quale arco temporale di indagine, nonché l’articolo 18, comma 1, D.L. 145/2023, il quale oltre a fornire un’interpretazione autentica rispetto alla misura dell’anno precedente, la replicava anche con competenza 2022. In base a tale ultimo riferimento, viene ribadito come la platea potenzialmente beneficiaria vada ricercata in base alle tempistiche di assenza di prestazione lavorativa (almeno un mese continuativo, e complessivamente per un numero minimo di 7 settimane e uno massimo di 20) indipendentemente dalla classificazione del rapporto a orario ridotto. Per la proposizione della domanda di riesame rispetto a domande in precedenza rigettate, è previsto un termine non perentorio pari a 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio (5 febbraio 2024) ovvero da quello di avvenuta notizia della reiezione, se successiva.
Il messaggio, poi, passa in rassegna le potenziali motivazioni di rigetto, andando a prevedere in quali ipotesi debba essere necessariamente prodotta della documentazione a suffragio della richiesta, ovvero quelle nelle quali possono essere sufficienti i dati in possesso dell’Istituto.

(Inps, messaggio, 5 febbraio 2024, n. 491)

INPS: RECEPIMENTO DELLE NUOVE ALIQUOTE FISCALI PER IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI

L’Inps, con messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024, fornisce le indicazioni inerenti all’impatto delle nuove aliquote fiscali ai fini della liquidazione delle pensioni. Viene richiamato il dettato dell’articolo 1, comma 1, D.Lgs. 216/2023 che ha introdotto per l’anno d’imposta 2024 dei nuovi scaglioni di imposta:

  • – 23% per redditi fino a 28.000 euro;
  • – 35% per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • – 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

Il messaggio precisa che i nuovi scaglioni saranno recepiti a partire dal rateo di pensione in pagamento a marzo 2024, sul quale saranno conguagliate anche le differenze per le mensilità pagate a gennaio e febbraio 2024.

(Inps, messaggio, 20 febbraio 2024, n. 755)

RICONGIUNZIONE LIBERI PROFESSIONISTI: L’INPS COMUNICA IL TASSO DA APPLICARE

L’Inps, con circolare n. 17 del 23 gennaio 2024, fornisce le indicazioni in merito al tasso da applicare agli oneri da ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali per i liberi professionisti. In merito, l’articolo 2, comma 3, L. 45/1990, ammette la possibilità di pagamento rateale, con applicazione di un tasso di interesse determinato in base all’indice Istat cristallizzato al 31 dicembre dell’anno precedente. Con la circolare n. 17/2024, l’Inps comunica i coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del 2024. Per l’anno 2024, viene in concreto individuata la misura del 5,4% quale tasso di variazione determinato in base all’incremento dei prezzi al consumo.
Gli allegati alla medesima circolare n. 17/2024 contengono i coefficienti conseguentemente determinati e quindi da applicare.

(Inps, circolare, 23 gennaio 2024, n. 17)

FORNITE INDICAZIONI CIRCA L’ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE ITALIA – REPUBBLICA MOLDOVA

L’Inps, con circolare n. 28 del 2 febbraio 2024, fornisce chiarimenti procedurali in merito alle previsioni contenute nell’accordo bilaterale di sicurezza sociale siglato tra Italia e Repubblica Moldova. La circolare ripercorre le disposizioni contenute nell’accordo siglato tra i 2 Paesi in data 18 giugno 2021, ratificato nel nostro territorio con L. 94/2023, e vigente dal 1° dicembre 2023. La circolare passa, quindi, in rassegna anzitutto il concetto di residenza e di dimora, differentemente declinato dalla legislazione nazionale di ciascuno dei 2 Stati. Viene poi specificata la competenza della Cassa nazionale delle associazioni sociali (CNAS) per quanto concerne il riconoscimento del diritto alle prestazioni e annessi pagamenti nella Repubblica Moldova.
Uno dei passaggi principali è dato dalla mancata previsione dell’istituto della totalizzazione per i periodi assicurativi a fini pensionistici. Altro aspetto molto importante riguarda la regolamentazione dei rapporti tra i 2 Paesi in tema di esportabilità delle prestazioni, e dell’annessa modalità di presentazione delle domande relative alle stesse prestazioni, che vanno trasmesse al Polo specializzato della direzione Inps di Perugia nel caso di soggetti residenti nella Repubblica Moldova, ovvero presso la struttura territoriale competente rispetto a coloro che risiedono in Italia.
Le prestazioni vengono pagate secondo la valuta dello Stato erogante, indipendentemente dalla residenza del soggetto percipiente.

(Inps, circolare, 2 febbraio 2024, n. 28)

INPS: ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA CIGS DEI DIPENDENTI ALITALIA

L’Inps, con circolare n. 32 del 7 febbraio 2024, ha fornito indicazioni in merito alla gestione operativa della cassa integrazione straordinaria prevista per i dipendenti Alitalia secondo quanto previsto dall’articolo 12, D.L. 104/2023. Il D.L. in questione è il c.d. Decreto Asset, che contiene disposizioni urgenti in materia attività economica, finanziaria e relativamente ad investimenti strategici, mentre il summenzionato articolo 12 introduce misure di sostegno al reddito per i dipendenti di Alitalia Spa e di Alitalia Cityliner Spa. Il trattamento di integrazione salariale in argomento ha la finalità di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti in esubero, anche grazie a politiche attive (che prevedono anche programmi formativi) cofinanziate da Regioni e Provincie autonome. La circolare n. 32/2024 precisa come le aziende destinatarie di tale misura non debbano versare la contribuzione addizionale in quanto attualmente soggette a procedura concorsuale di amministrazione controllata. Vengono poi precisate le modalità gestionali sia in ipotesi di pagamento anticipato da parte dell’azienda, con precisazione del termine decadenziale semestrale (decorrente dalla data di inizio del ricorso dell’ammortizzatore, ovvero da quella di concessione dell’autorizzazione, se successiva) per effettuare il conguaglio, sia in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, con richiamo alle modalità di trasmissione dell’UniEmens Cig.
Viene poi richiamato l’articolo 12, comma 2, D.L. 104/2023 che prevede il mancato riconoscimento del trattamento di integrazione salariale in argomento nei confronti di coloro che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero di anzianità anticipata; è per questo previsto l’obbligo in capo al datore di lavoro di trasmettere i dati necessari all’Inps al fine di individuare le persone eventualmente rientranti in tale platea.
La circolare n. 32/2024 ricorda poi che è previsto l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento Tfr nonché da quello connesso al c.d. ticket licenziamento connesso a interruzione di rapporti a tempo indeterminato.

(Inps, circolare, 7 febbraio 2024, n. 32)