Pubblicato il 5 Maggio 2025 in Circolari lavoro

CIRCOLARE LAVORO MAGGIO 2025 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Obbligo assicurativo per eventi catastrofali: pubblicate le faq

Il Mimit, in data 1° aprile 2025, tramite 10 faq, ha offerto le prime indicazioni sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali, di cui al D.I. 18/2025.

Ministero delle imprese e del made in Italy, 1/4/2025, faq

Bando Isi 2024: dal 14 aprile al 30 maggio possibile registrare la domanda di partecipazione

L’Inail, con news del 4 aprile 2025, ha informato che dal 14 aprile fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2025 è possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al bando Isi 2024, con il quale l’Istituto mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto. L’Istituto rende disponibili 2 video tutorial, uno che riepiloga le novità di questa edizione, l’altro che offre indicazioni per la compilazione e la registrazione della domanda. L’Istituto comunica che entro il 16 maggio prossimo aggiornerà il calendario scadenze Isi 2024 e seguirà la pubblicazione delle Regole tecniche e della Tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.

Inail, news, 4/4/2025

Annullamento gara di appalto in caso di errore nell’individuazione del Ccnl

L’Anac, con parere di precontenzioso n. 75 del 3 marzo 2025, ha stabilito che se la stazione appaltante ha commesso un errore nell’individuare il Ccnl da applicare al personale impiegato nell’appalto, e ne sia derivata una non congrua stima del costo della manodopera, la gara di appalto dev’essere annullata in autotutela.

Anac, parere di precontenzioso, 3/3/2025, n. 75

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Qualificazione del reddito derivante da conciliazione giudiziale e Paese con potestà impositiva

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 98/E del 14 aprile 2025, ha offerto chiarimenti ai fini della qualificazione reddituale delle somme riconosciute in sede di conciliazione giudiziale. Poiché la conciliazione ha posto fine all’azione giudiziaria, disciplinando gli obblighi reciproci concernenti la cessazione consensuale del rapporto di lavoro, le somme vanno qualificate, in virtù della definizione onnicomprensiva contenuta nell’articolo 51, Tuir, quali redditi da lavoro dipendente. Le somme percepite in sede di conciliazione giudiziale relativa alla cessazione del rapporto di lavoro sono tassate secondo le modalità previste dall’articolo 19, Tuir, e assoggettate a ritenuta alla fonte in base all’articolo 23, comma 2, lettera d), D.P.R. 600/1973. Con specifico riferimento ai soggetti non residenti, l’articolo 23, comma 2, lettera a), Tuir, reca una presunzione assoluta in base alla quale si devono considerare prodotti nel territorio italiano e, come tali, soggetti a tassazione in Italia, ai sensi dell’articolo 3, Tuir, i redditi derivanti dalle indennità di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), Tuir, “se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti”. Da ciò consegue che, qualora l’erogante sia un soggetto residente in Italia, gli emolumenti corrisposti al contribuente dovrebbero essere assoggettati a imposizione nel nostro Paese con le modalità sopra illustrate.
Tanto chiarito sotto il profilo della normativa italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni contenute nella Convenzione stipulata dall’Italia con la Spagna, Stato in cui il contribuente è fiscalmente residente: il Fisco ritiene che le somme corrisposte al dipendente in sede di conciliazione giudiziale, in quanto erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, siano qualificabili come redditi da lavoro dipendente, riconducibili alla sfera di operatività dell’articolo 15, Convenzione Ocse contro le doppie imposizioni: “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato”.
In sostanza, è prevista la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che l’attività lavorativa, a fronte della quale sono corrisposti, sia svolta nell’altro Stato contraente, ipotesi in cui i suddetti emolumenti sono assoggettati a imposizione concorrente in entrambi i Paesi. Pertanto, nel caso di specie, nell’assunto di una residenza fiscale in Italia fino all’anno x-12, sarà soggetta a imposizione esclusiva in Italia la quota parte delle somme ricevute relativa agli anni d’imposta dall’anno x-17 all’anno x-12, in cui il Contribuente ha lavorato nel territorio dello Stato. Rispetto alla quota parte degli emolumenti riferiti alle predette annualità, quindi, non assume rilievo la Convenzione tra Italia e Spagna, posto che l’Italia risulta sia Stato di residenza sia Stato di svolgimento della prestazione lavorativa.
Parimenti, sarà assoggettata a imposizione in Italia la quota parte relativa al periodo in cui l’istante ha lavorato a Cuba (dove si assume fosse, altresì, residente), giacché, in mancanza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con tale ultimo Paese, si applica soltanto la normativa interna che, per stabilire il collegamento con il territorio dello Stato, valorizza la residenza del soggetto erogante il reddito (articolo 23, comma 2, lettera a), Tuir).

Agenzia delle entrate, risposta a interpello, 14/4/2025, n. 98/E

Redditi da lavoro dipendente in Svizzera: istituito il codice tributo per i frontalieri

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 27/E del 10 aprile 2025, ha istituito il codice tributo “1863”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri – art. 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”, per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri.

L’articolo 6, comma 1, D.L. 113/2024, infatti, prevede che i lavoratori dipendenti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo Decreto, il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, a 20 km dal confine con la Svizzera, possono optare, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

Agenzia delle entrate, risoluzione, 10/4/2025, n. 27/E

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Fondo solidarietà bilaterale telecomunicazioni: prestazioni integrative

L’Inps, con messaggio n. 1185 del 7 aprile 2025, ha fornito istruzioni per la piena operatività delle prestazioni integrative dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (Cigo e Cigs) e dell’assegno di integrazione salariale (Ais) relativamente al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.

Inps, messaggio, 7/4/2025, n. 1185

Assegno sociale: verifica reddituale per l’anno 2020

L’Inps, con messaggio n. 1173 del 4 aprile 2025, ha comunicato di aver avviato una campagna di comunicazione tramite raccomandata A/R ai percettori di assegno sociale che nel 2020 non abbiano comunicato all’Inps la propria situazione reddituale: in caso di ulteriore inadempimento all’obbligo di comunicazione reddituale, l’Istituto avvierà un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione. La comunicazione all’Inps dei redditi percepiti può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (Spid almeno di Livello 2, Cns o Cie 3.0) nell’area riservata “MyINPS”, raggiungibile al percorso: “Pensione e Previdenza” > “Domanda di Pensione” > “Aree Tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci” > “Variazione Pensione” > “Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”. In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso i servizi offerti dagli istituti di patronato o dagli intermediari abilitati.

Inps, messaggio, 4/4/2025, n. 1173

Bonus asilo nido: chiarimenti alla circolare Inps n. 60/2025

L’Inps, con messaggio n. 1165 del 4 aprile 2025, ha offerto chiarimenti in merito al § 6 della circolare n. 60/2025, relativamente alla documentazione che dev’essere allegata per il rimborso del “contributo asilo nido”. Per il servizio di asilo nido reso da Istituti o scuole riconosciuti da P.A. e da ETS di natura non commerciale, ai fini del riconoscimento del contributo, in luogo della fattura è possibile presentare la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura che eroga il servizio. La ricevuta deve contenere nome, cognome e codice fiscale del richiedente (o dell’intestatario della ricevuta), nome, cognome e/o codice fiscale del minore, denominazione della struttura, importo della rata (con indicazione della mensilità a cui si riferisce la ricevuta), descrizione del servizio con evidenza del dettaglio pagato per eventuali servizi aggiuntivi (ad esempio, servizio asilo nido comprensivo del servizio mensa se previsto).

Inps, messaggio, 4/4/2025, n. 1165

Forme pensionistiche complementari: calcolo dell’anzianità e tassazione

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025, ha precisato che, per gli aderenti a più forme pensionistiche complementari, il calcolo dell’anzianità utile per fruire della riduzione dell’aliquota di tassazione deve prendere in considerazione tutti i periodi di partecipazione, anche quelli maturati in fondi diversi. Pertanto, per dimostrare l’anzianità è possibile presentare un’attestazione rilasciata da un’altra forma pensionistica che attesti la data di adesione e che la posizione non è stata interamente riscattata.

Agenzia delle entrate, risoluzione, 11/4/2025, n. 29/E

Bonus nuovi nati: prime indicazioni

L’Inps, con circolare n. 76 del 14 aprile 2025, ha illustrato la disciplina del bonus nuovi nati (articolo 1, comma 206, Legge di Bilancio 2025), che prevede una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025, e ha fornito indicazioni per la presentazione delle istanze. Il bonus nuovi nati può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori, presentando la domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità o avere presentato preliminarmente una DSU per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minori in cui è presente il figlio cui è riferito l’evento. Ai fini della verifica dei requisiti è assunto a riferimento per la prestazione l’ISEE minorenni valido alla data della domanda o relativo alla DSU presentata alla data della domanda. Con successivo messaggio n. 1303/2025 è stata comunicata la data del 17 aprile, a decorrere dalla quale è disponibile il servizio per la presentazione della domanda.

Inps, circolare, 14/4/2025, n. 76

Inps, messaggio, 16/4/2025, n. 1303