Pubblicato il 7 Maggio 2024 in Circolari lavoro

CIRCOLARE LAVORO MAGGIO 2024 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

FIS E CAUSALE EVENTO “CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ”: LE NUOVE CODIFICHE INPS

L’Inps, con messaggio n. 1217 del 22 marzo 2024, fornisce indicazioni in merito alle novità riguardanti le codifiche da utilizzare per il FIS con causale “contratto di solidarietà”. Il messaggio riepiloga l’attuale disciplina che è frutto dell’universalizzazione degli strumenti di ammortizzazione sociale operata dalla L. 234/2021, di Bilancio per l’anno 2022. Attualmente, in ipotesi di ricorso al FIS con causale “contratto di solidarietà” è necessario utilizzare il CodiceEvento ASR, e il codice conguaglio L002. Con il messaggio n. 1217/2024 l’Inps rende nota l’unificazione delle codificazioni da utilizzare in ipotesi di ricorso al FIS, indipendentemente dalla tipologia di causale di intervento. Per tale motivo, viene specificato che a partire dal periodo di competenza aprile 2024, le codifiche sino a ora vigenti (ASR e L002) non dovranno più essere utilizzati. In luogo di questi, dovranno essere utilizzate anche in ipotesi di ricorso al FIS con causale “contratto di solidarietà” le codifiche AOR quale CodiceEvento, L001 quale codice conguaglio, e A101 ai fini del versamento del contributo addizionale.

(Inps, messaggio, 22 marzo 2024, n. 1217)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

CONTRIBUZIONI MINORI E LAVORO SPORTIVO: I CHIARIMENTI INPS

L’Inps, con circolare n. 50 del 25 marzo 2024, fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della base contributiva per le tutele di malattia, maternità e NASpI nell’attuale contesto del lavoro sportivo come risultate a seguito della riforma apportata dal D.Lgs. 36/2021 e, in particolare, rispetto a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, articolo 33 del citato decreto. Si tratta, nello specifico, delle contribuzioni finalizzate a finanziare le prestazioni di malattia e maternità, gli assegni nucleo familiare (CUAF) e la disoccupazione involontaria (NASpI). La circolare Inps n. 50/2024 ribadisce che i lavoratori sportivi iscritti al Fondo pensione lavoratori sportivi, sono soggetti al massimale annuo di base imponibile contributiva. In particolare, i lavoratori “nuovi iscritti” (privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995) vedranno determinata la contribuzione relativa alle coperture di cui sopra entro il limite di base imponibile pari per l’anno 2024 a 119.650 euro. Per i lavoratori “vecchi iscritti” invece il massimale da tenere in considerazione è quello su base giornaliera ed è pari per l’anno 2024 a 383 euro. La circolare ricorda, poi, che in ogni caso il rispetto del massimale ai fini della determinazione della contribuzione non si applica rispetto:
– alla contribuzione al Fondo di garanzia;
– alla contribuzione per il finanziamento al FIS. La circolare n. 50/2024 contiene, poi, le informazioni utili ai fini della determinazione della modalità di compilazione del Flusso UniEmens, riprendendo anche quanto in parte già specificato dalla circolare n. 88/2023.

(Inps, circolare, 25 marzo 2024, n. 50)

CONTRIBUZIONI MINORI AZIENDE SPECIALI: I CHIARIMENTI INPS

L’Inps, con circolare n. 53 del 3 aprile 2024, fornisce chiarimenti circa la contribuzione minore dovuta per le aziende speciali di cui all’articolo 114, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Si tratta delle aziende strumentali agli enti locali le quali sono istituite al fine di gestire i servizi pubblici per la produzione di beni e servizi, sempre nell’ambito dell’oggetto dell’ente territoriale, al fine di promuoverne lo sviluppo delle annesse comunità. La circolare n. 53/2024 ricorda come tali aziende siano caratterizzate dalla coesistenza di 2 anime:
1. una di matrice pubblica (riconducibile alla finalità di perseguire un interesse collettivo);
2. l’altra privatistica, orientata al conseguimento di un risultato economico positivo.

Con la circolare n. 53/2024, l’Inps passa in rassegna le contribuzioni minori (diverse da quella Ivs) analizzando per ciascuna i relativi obblighi. Viene, quindi, chiarito che sono dovute le contribuzioni a copertura delle assicurazioni dei trattamenti di malattia, maternità, Fondo tesoreria, Fondo garanzia, NASpI, Fondo di integrazione salariale (i datori di lavoro rientranti nelle aziende speciali rientrano a prescindere nel campo di applicazione e quindi tutela del FIS), Cigs (aziende che nel semestre precedente occupano almeno 15 dipendenti per effetto dell’universalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito); per quanto riguarda quella ex CUAF, è dovuta limitatamente al personale che non rientra tra quello rispetto al quale i trattamenti di famiglia siano spettanti in forza di legge o di atto amministrativo.

(Inps, circolare, 3 aprile 2024, n. 53)

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE EX DIPENDENTI ALITALIA: INDICAZIONI INPS

L’Inps, con circolare n. 47 del 22 marzo 2024, fornisce chiarimenti in merito all’esonero contributivo previsto in ipotesi di assunzione di ex dipendenti Alitalia – Società aerea Italiana Spa e Alitalia – Cityliner Spa con contratto a tempo indeterminato. Tale previsione è stata introdotta dall’articolo 12, comma 6, D.L. 104/2023, e mira a garantire una ricollocazione strutturale per coloro che hanno in precedenza visto interrompere il proprio rapporto con i suddetti datori. L’esonero potrà avere una durata massima di 36 mesi ed è rivolto a quelle assunzioni a tempo indeterminato, anche parziale (ma non intermittente, in apprendistato e nel contesto del lavoro domestico) realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. Sono assimilate anche le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti precedentemente instaurati a tempo determinato, a condizione che sia il rapporto originario, sia la sua mutazione, si realizzino nell’arco di tempo sopra richiamato. L’esonero riguarda la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, a eccezione dei premi Inail, nel limite massimo di 6.000 euro (pari a 500 euro) mensili. L’accesso all’esonero è subordinato al rispetto della sussistenza della regolarità contributiva e dei principi generali previsti dal D.Lgs. 150/2015. Per quanto concerne la compatibilità con altri incentivi, la circolare Inps n. 47/2024 prevede tale possibilità nel limite di capienza della contribuzione complessivamente dovuta, tenuto conto che la misura agevolativa in trattazione è strutturata sotto forma di esonero.

(Inps, circolare, 22 marzo 2024, n. 47)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

ACCORDO BILATERALE SICUREZZA SOCIALE ITALIA – GIAPPONE: LE ISTRUZIONI INPS

L’Inps, con circolare n. 52 del 27 marzo 2024, fornisce chiarimenti in merito all’accordo bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Giappone, in vigore dal 1° aprile 2024. L’entrata in vigore dell’accordo bilaterale di sicurezza sociale siglato a Roma il 6 febbraio 2009, dal quale consegue la circolare n. 52/2024, deriva dalle previsioni contenute nella L. 97/2015 di ratifica, e dall’Accordo amministrativo del 30 agosto 2023. La circolare Inps n. 52/2024 fornisce, anzitutto, l’elenco delle assicurazioni obbligatorie oggetto dell’accordo bilaterale, distinguendo quelle relative alla disciplina previdenziale italiana da quella giapponese. La circolare passa, poi, in rassegna le regole per l’esportabilità delle prestazioni e richiama al principio generale della territorialità, secondo cui la disciplina da applicare ai rapporti subordinati ovvero autonomi, è definita in base al luogo di concreto svolgimento della prestazione. Fa eccezione anche in tale contesto la fattispecie del distacco, che determina la permanenza dell’attrazione nella legislazione del diverso Paese contraente di invio (e non in quello di destinazione), in presenza di elementi di connessione con il datore di lavoro orinario. Analogamente a quanto accade per altri accordi bilaterali di sicurezza sociale siglati con altri Paesi, viene definita la durata massima che può avere il distacco (5 anni prorogabili al massimo a 10) e la gestione delle assicurazioni minori che non sono oggetto del patto in questione. Rispetto a queste, è interessante quanto previsto in tema di assicurazione ai fini della disoccupazione involontaria, la quale viene prevista in ogni caso la possibilità di non versare in maniera doppia contribuzione. Nel caso ricorrano i requisiti derogatori, è necessario ricorrere al Modello IT/JPN/101; a tal riguardo la circolare Inps n. 52/2024, nella generale ottica di unicità del sistema previdenziale di attrazione, concede la facoltà (sia in Italia sia in Giappone) di restare assoggettati al sistema previdenziale dello Stato contraente di originaria appartenenza anche in ipotesi di concretizzazione in via incidentale di un secondo rapporto (nei confronti di un datore residente nell’altro Stato contraente).

(Inps, circolare, 27 marzo 2024, n. 52)

INCREMENTO BASE PENSIONABILE VIGILI DEL FUOCO: LE INDICAZIONI INPS

L’Inps, con circolare n. 54 del 4 aprile 2024, fornisce chiarimenti circa l’incremento della base pensionabile previsto per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall’articolo 1, commi 98, 99 e 100, L. 234/2021, di Bilancio per l’anno 2022. La norma in questione introduce un sistema di incremento della base pensionabile da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare. Tale sistema è definito “a salire” a partire dal 1° gennaio dell’anno 2022 (incremento del 2,5%), per poi proseguire nel 2023 (5%), nel 2024 (7,5%), nel 2027 (12,5%), per finire nel 2028 (15%). La circolare specifica, poi, quali sono gli annessi impatti sulla definizione della contribuzione, al fine di finanziare gli incrementi della base pensionabile di cui sopra, e che seguono sostanzialmente in maniera parallela gli scalini in precedenza esaminati.

(Inps, circolare, 4 aprile 2024, n. 54)

PRESTAZIONI DI MALATTIA PER LAVORATORI MARITTIMI: CHIARIMENTI INPS

L’Inps, con circolare n. 55 del 4 aprile 2024, fornisce chiarimenti circa la definizione e il trattamento di eventi di malattia a favore di lavoratori marittimi. In particolare, la circolare interviene al fine di fornire chiarimenti utili per il calcolo della retribuzione globale media giornaliera che deve essere presa a riferimento per giungere alla determinazione del trattamento economico di malattia per i lavoratori marittimi. Sul punto, la circolare Inps n. 55/2024 ricorda in premessa come la Legge di Bilancio per l’anno 2024 abbia innovato la norma che, al netto delle citate modifiche, resta il riferimento in materia, e cioè gli articoli 6 e 7, R.D.L. 1918/1937. Viene poi richiamato il D.Lgs. 314/1997 che ha armonizzato la base imponibile contributiva e fiscale. Viene poi ricordato il principio che prevede come il trattamento economico in costanza di malattia ha una natura compensativa rispetto alla perdita di guadagno correlata all’evento in questione. La novella apportata dalla sopra richiamata legge di bilancio per l’anno 2024 prevede che la RMGG (Retribuzione media globale giornaliera) sia calcolata sul trattamento economico relativo al mese precedente a quello nel quale insorge l’evento patologico. La circolare n. 55/2024 rimanda poi alla circolare n. 94 del 22 luglio 2009 per quanto attiene alle modalità di determinazione del trattamento indennitario laddove sia previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps.

(Inps, circolare, 4 aprile 2024, n. 55)

PRESTAZIONE INTEGRATIVA DI NASPI FONDO SERVIZI AMBIENTALI: CHIARIMENTI INPS

L’Inps, con messaggio n. 1281 del 28 marzo 2024, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di accesso e di richiesta della prestazione integrativa di NASpI erogata dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del settore dei servizi ambientali, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, come modificato dal Decreto Interministeriale del 29 settembre 2023. In particolare, tale Fondo prevede tra le altre una prestazione integrativa, in termini di importo o di durata, rispetto al trattamento spettante di NASpI. Con il messaggio n. 1281/2024 l’Inps fornisce le indicazioni per trasmettere la domanda attraverso il portale istituzionale accedendo al seguente percorso: Accesso ai servizi per aziende e consulenti – Cig e Fondi – Assegno emergenziale, avendo cura di inserire anche il file con estensione .XML necessario per l’invio dei dati analitici dei lavoratori beneficiari.

(Inps, messaggio, 28 marzo 2024, n. 1281)

RICHIESTA DI ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE FONDO TLC: ISTRUZIONI INPS

RICHIESTA DI ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE FONDO TLC: ISTRUZIONI INPS

L’Inps, con messaggio n. 1274 del 27 marzo 2024, fornisce i primi chiarimenti in merito alle modalità di invio della domanda di Assegno di Integrazione Salariale relativamente al Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 4 agosto 2023. Il messaggio, nel ricordare che la copertura per sospensione ovvero riduzione decorre dagli eventi verificatisi a partire dal 31 gennaio 2024, e nello specificare che le modalità di concreto funzionamento dell’AIS saranno descritte in una circolare di prossima pubblicazione, comunica il rilascio a partire dal 28 marzo 2024 del servizio di presentazione della domanda. Per effetto di tale rilascio, la data del 28 marzo 2024 è da considerarsi quella a partire dalla quale termina il periodo di congelamento delle domande di accesso all’AIS relativamente al Fondo TLC e quindi da tale momento decorrono i termini per l’invio relativamente agli eventi verificatisi nel periodo 31 gennaio 2024 – 28 marzo 2024. Coerentemente con tale impostazione, per le domande relative agli eventi rientranti in quelli Oggettivamente non evitabili (causali EONE) verificatisi nel periodo 31 gennaio 2024 – 28 maggio 2024, il termine è quello della fine del mese successivo alla decorrenza utile e quindi le stesse andranno presentate entro la fine di aprile 2024. Il messaggio ricorda, poi, quali sono le analogie con richieste per gli altri strumenti di sostengo al reddito mediante la Piattaforma OMNIA – IS, ricordandone la spiccata proattività in fase di compilazione.

(Inps, messaggio, 27 marzo 2024, n. 1274)

INPS: DICHIARAZIONE DEL FRUITO PER IL RICORSO ALL’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

L’Inps, con messaggio n. 1232 del 25 marzo 2024, rende noto il modello con estensione .csv da utilizzare per l’anno 2024 per effettuare la dichiarazione di fruito di assegno di integrazione salariale conseguentemente al ricorso al Fondo di integrazione salariale (FIS) e ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40, D.Lgs. 148/2015. Il messaggio n. 1232/2024 richiama, a sua volta, i messaggi Inps n. 4653/2022, n. 583/2023 e n. 1351/2023. Nel dettaglio, il primo messaggio richiamato (il n. 4653/2022) è quello mediante il quale l’Inps ha di fatto operato il parallelismo (in ambito di FIS e Fondi di solidarietà) con quanto già previsto in materia di Cigo dalla circolare n. 58/2009 rispetto all’obbligo di computare ai fini dei limiti di utilizzo i periodi di ammortizzare effettivamente fruiti; i successivi due messaggi sono, invece, quelli attraverso i quali l’Istituto, analogamente con quanto fatto con il messaggio n. 1232/2024 in trattazione, ha fornito per ciascuna annualità il formato del tracciato .csv da utilizzare.

(Inps, messaggio, 25 marzo 2024, n. 1232)