Pubblicato il 7 Aprile 2025 in Circolari lavoro
CIRCOLARE LAVORO APRILE 2025 – NEWS
Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro: adottato il 60° elenco
Il Ministero del lavoro, con D.D. 17 del 10 marzo 2025, ha adottato il 60° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 10/3/2025, n. 17
Imprese di interesse strategico: progetto di politica attiva e agevolazioni contributive
In data 6 marzo 2025 il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e con il Ministro delle imprese, ha pubblicato il D.I. 17 febbraio 2025, che attua l’articolo 4-ter, D.L. 4/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”. L’articolo 4-ter, comma 1, prevede che, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell’ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possano stipulare un accordo in sede sindacale nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che includa azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa, a seguito della costituzione, può sottoscrivere l’accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione. Il progetto deve contenere:
a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l’indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
d) il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno, da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
e) l’impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie per almeno 48 mesi.
Al datore di lavoro firmatario dell’accordo governativo spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. Tale esonero contributivo spetta per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. L’esonero contributivo è riconosciuto solo a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive nel periodo di durata del beneficio; in caso contrario vengono meno le condizioni per l’esonero contributivo. Inoltre, qualora l’operazione societaria non si concretizzi nei tempi previsti vengono meno i contenuti dell’accordo e, quindi, anche le condizioni per la fruizione dell’esonero contributivo.
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro delle imprese e del made in Italy, D.I. 17/2/2025
Obbligo di polizze rischi catastrofali entro il 31 marzo: l’approfondimento della Fondazione studi
La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 10 marzo 2025, ha analizzato l’obbligo, per i datori di lavoro, di dotarsi di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali. L’obbligo, introdotto dall’articolo 1, commi 101-111, L. 213/2023 e inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, è stato poi prorogato dal D.L. 202/2024. L’approfondimento prende in esame anche il Decreto Mef 18/2025, che ha definito le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali per le imprese.
Fondazione studi consulenti del lavoro, approfondimento, 10/3/2025
IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI
Giornalisti: minimi e massimali 2025 per co.co.co.
L’Inpgi, con circolare n. 1 del 10 febbraio 2025, ha affrontato i seguenti temi:
• Gestione Inpgi (co.co.co.): valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l’anno 2025;
• rateazione debiti contributivi;
• aggiornamenti procedura DASM.
Inpgi, circolare, 10/2/2025, n. 1
Giornalisti liberi professionisti: le indicazioni contributive Inpgi
L’Inpgi, con circolare n. 2 del 10 febbraio 2025, ha offerto indicazioni in merito a:
• liberi professionisti: misura contributi 2025;
• liquidazione una tantum ex articolo 28, regolamento;
• contribuzione volontaria 2025;
• iscritti alla Gestione separata Inpgi che ricoprono cariche di amministratore locale, ex articoli 81 e 86, D.Lgs. 267/2000;
• adempimenti contributivi.
Inpgi, circolare, 10/2/2025, n. 2
Contribuzione in agricoltura: nuovo avviso nel Cassetto previdenziale del contribuente
L’Inps, con messaggio n. 871 dell’11 marzo 2025, ha comunicato che, a seguito della fase di dismissione del Cassetto previdenziale per aziende agricole, i nuovi Avvisi di tariffazione recanti il prospetto di dettaglio dei contributi da versare per l’emissione del III trimestre 2024 (scadenza di pagamento 17 marzo 2025) sono disponibili esclusivamente sul Cassetto previdenziale del contribuente, relativo a ogni posizione contributiva Cida dei datori di lavoro agricolo. Il nuovo avviso di tariffazione è stato riprogettato per tenere conto delle novità introdotte dall’articolo 30, D.L. 19/2024, che ha revisionato il regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive, di cui all’articolo 116, commi 8-10 e 15, L. 388/2000.
Inps, messaggio, 11/3/2025, n. 871
Disponibile il servizio per indicare il domicilio digitale per le comunicazioni dell’Agenzia entrate
L’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 12 marzo 2025, ha informato che è disponibile il nuovo servizio web per indicare un indirizzo pec al quale ricevere le comunicazioni dell’Agenzia delle entrate (per il recapito di atti, avvisi e altra corrispondenza). La novità, che attua quanto previsto dal D.Lgs. 13/2024, è rivolta esclusivamente alle persone fisiche, ai professionisti e agli enti di diritto privato che non sono tenuti a iscriversi in Albi, elenchi, o registri professionali.
Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 12/3/2025
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
Riconoscimento della malattia ai pensionati lavoratori
L’Inps, con circolare n. 57 dell’11 marzo 2025, ha fornito indicazioni in merito al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
Inps, circolare, 11/3/2025, n. 57
Riconoscimento periodi fruiti integrazione salariale Fis e Fondi solidarietà bilaterali: file .csv
L’Inps, con messaggio n. 872 dell’11 marzo 2025, in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente alle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale concessi dal Fis e dai Fondi di solidarietà bilaterali, ex articoli 26 e 40, D.Lgs. 148/2015, ha fornito il modello del file in formato .csv per la dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2025 (Allegato n. 1).
Inps, messaggio, 11/3/2025, n. 872
Infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi: aggiornamento tabelle tipologiche
L’Inail, con avviso del 19 febbraio 2025, ha comunicato l’aggiornamento delle tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati. Le modifiche sono riportate nel file “20250306-Variazioni Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”. È, inoltre, disponibile la tabella generale “20250306-Comuni-ASL-Sedi Inail-CAP.xlsx”, con lo storico dei comuni, le associazioni Istat-Asl e quelle Istat-Sedi Inail-Cap, che sostituisce totalmente la tabella attualmente in uso. L’Istituto indica i percorsi in cui sono disponibili i diversi file.
Inail, avviso, 19/2/2025
Pagamento pensioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2025 e 2026
L’Inps, con messaggio n. 890 del 13 marzo 2025, ha annunciato che sta per essere avviato il processo di esistenza in vita per gli anni 2025 e 2026 dei pensionati residenti all’estero, al fine del pagamento delle prestazioni. La prima fase, riferita all’anno 2025, si svolgerà da marzo a luglio 2025 e riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni entro il 15 luglio 2025. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le Agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2025. La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2025 a gennaio 2026, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 17 settembre 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 15 gennaio 2026. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2026, laddove possibile, avverrà in contanti presso le Agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.
Inps, messaggio, 13/3/2025, n. 890
Riforma della disabilità: disponibile il tutorial sul certificato medico introduttivo
L’Inps, con messaggio n. 764 del 3 marzo 2025, nell’ambito della modifica dei criteri e delle modalità di accertamento della condizione di disabilità ad opera del D.Lgs. 62/2024, ha comunicato che sul portale www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”, raggiungibile al percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”, è stato pubblicato un tutorial, articolato in 3 parti, con la finalità di semplificare e supportare i medici certificatori nelle attività per la compilazione del nuovo certificato medico introduttivo e riepilogare le attività del medico nelle fasi di compilazione del certificato medico introduttivo e di allegazione della documentazione sanitaria, nonché le modalità per l’utilizzo del software di firma digitale. Si ricorda che la riforma della disabilità, che affida in via esclusiva all’Inps l’accertamento della condizione di disabilità, sarà operativa dal 1° gennaio 2027, ma è prevista una fase sperimentale in 9 Province (Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste), a cui, ai sensi delle modifiche introdotte dalla L. 15/2025, di conversione del D.L. 202/2024, si sono aggiunte ulteriori 11 Province a partire dal 30 settembre 2025: Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento e Aosta.
Inps, messaggio, 3/3/2025, n. 764
Proroga del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl): chiarimenti Inps
L’Inps, con messaggio n. 765 del 3 marzo 2025, in relazione al messaggio n. 595/2025, ha fornito indicazioni operative per l’applicazione della proroga della misura del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl). L’Istituto specifica che, per le domande del Sfl con pagamento della dodicesima mensilità nei mesi di gennaio e febbraio 2025, in fase di prima attuazione della previsione normativa, per le sole domande del Sfl cui sia stata erogata la dodicesima mensilità nei primi 2 mesi dell’anno, l’aggiornamento del Psp può essere considerato valido se registrato nella piattaforma Sistema informativo unitario (Siu) entro il mese successivo (rispettivamente febbraio 2025 per le domande con pagamento della dodicesima mensilità nel mese di gennaio 2025 e marzo 2025 per quelle con pagamento della dodicesima mensilità nel mese di febbraio 2025). Si ricorda che, ai fini del riconoscimento dell’ampliamento delle mensilità di indennità di partecipazione fruibili, la procedura del Sfl acquisisce dalla piattaforma Siisl le domande in stato “accolta”, i cui beneficiari risultino frequentare un corso di formazione la cui conclusione sia prevista successivamente alla scadenza delle 12 mensilità di fruizione della misura, nonché l’informazione dell’avvenuto aggiornamento del Patto di servizio personalizzato (Psp) intervenuto prima della scadenza di fruizione delle prime 12 mensilità della misura. Qualora l’informazione sull’aggiornamento del Psp non venga rilevata dalla piattaforma Siisl entro l’ultima delle 12 mensilità di fruizione del beneficio, la domanda viene posta nello stato “sospesa” con la motivazione: “sospesa per verifica dell’aggiornamento del patto di servizio per la proroga della misura”. Trascorsi 90 giorni dalla sospensione, in assenza dell’informazione sull’aggiornamento del Psp, la domanda viene posta nello stato “terminata”. L’informazione relativa al Psp aggiornato che venga rilevata tardivamente, ossia oltre la scadenza delle 12 mensilità, dev’essere, in ogni caso, associata al corso di formazione in atto ed essere registrata a sistema entro la scadenza delle prime 12 mensilità di fruizione della misura.
A partire dai rinnovi di marzo 2025, per le domande con pagamento della dodicesima mensilità in tale mese, la verifica dell’aggiornamento del Psp verrà effettuata entro il medesimo mese e l’aggiornamento sarà considerato valido se intervenuto tra la data di avvio del corso di formazione ed entro l’ultimo mese di fruizione delle prime 12 mensilità della misura. Anche nel caso di sospensione della domanda per la quale non sia stato possibile verificare nei tempi sopra indicati l’aggiornamento del Psp, la registrazione dev’essere associata al corso di formazione in atto e risultare registrata a sistema nei mesi di svolgimento del corso ed entro la scadenza delle prime 12 mensilità di fruizione della misura.
Inps, messaggio, 3/3/2025, n. 765