Pubblicato il 8 Aprile 2024 in Circolari lavoro

CIRCOLARE LAVORO APRILE 2024 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

LUOGHI CONFINATI E AMBIENTI SOSPETTI: I CHIARIMENTI DELL’INL DI REDAZIONE

L’INL, con nota n. 1937 del 7 marzo 2024, interviene e fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di certificazione dei contratti inerenti a prestazioni in luoghi confinati e ambienti sospetti. La nota, e i chiarimenti in essa forniti sono successivi e collegati a loro volta alla nota n. 694 del 24 gennaio 2024, in merito all’obbligo di certificazione dei contratti espressione di prestazioni eseguite in luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento di cui al D.P.R. 177/2011. Viene sottolineata la suscettibilità di interpretazioni differenti del testo della norma richiamata, aspetto che è anche alla base della richiesta dell’INL di una proposta di modifica dello stesso D.P.R. 177/2011.
Con la nota n. 1937/2024 l’INL fornisce, nelle more della ipotizzata revisione della normativa, un’interpretazione letterale del testo di legge, e prevedendo quindi un obbligo di certificazione per i soli contratti atipici e non anche per quelli subordinati a tempo indeterminato.

(INL, nota, 7 marzo 2024, n. 1937)

FONDO SOLIDARIETÀ TELECOMUNICAZIONI: NOMINATO IL COMITATO AMMINISTRATORE

L’Inps, con messaggio n. 895 del 1° marzo 2024, recepisce la nomina del comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Il messaggio fa seguito alla circolare n. 107 del 21 dicembre 2023 già pubblicata dall’Inps e, in particolare, dall’accordo in data 20 aprile 2022 tra Assotelecomunicazioni – Asstel, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni, avente a oggetto l’istituzione del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (definito Fondo TLC) il quale ha come oggetto quello di erogare prestazioni a sostegno del reddito in caso di sospensione, riduzione, ovvero cessazione, dell’attività lavorativa. L’operatività del Fondo era sottesa alla nomina del nuovo Comitato amministratore mediante Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In data 14 febbraio 2024 è stato sul tema emanato il Decreto n. 17 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata formalizzata la nomina dei componenti del Comitato amministratore. Tale organo ha il compito di valutare, e se del caso autorizzare, le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024; in ragione di ciò, il Fondo TLC garantisce la tutela dell’assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione, ovvero di riduzione, dell’attività lavorativa, decorrenti dal 31 gennaio 2024. Viene poi prevista la pubblicazione di ulteriore messaggio al fine di fornire indicazioni operative circa la presentazione delle istanze.

(Inps, messaggio, 1° marzo 2024, n. 895)

AGGIORNATO L’ELENCO DELLE OO.SS. FIRMATARIE DEL T.U. SULLA RAPPRESENTANZA

L’Inps, con messaggio n. 1040 del 11 marzo 2024, fornisce l’elenco aggiornato delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Testo Unico sulla rappresentanza, coerentemente con quanto previsto dalla circolare Inps n. 146 del 6 dicembre 2019 e in ottemperanza con gli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione tra Inps, INL, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil. Tale convenzione ha la finalità di realizzare l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.
Con il messaggio Inps n. 1040/2024 viene formalizzato l’inserimento con decorrenza febbraio 2024 delle seguenti Organizzazioni sindacali (e annesse codifiche):

  • F00199 – Confil Felp;
  • F00200 – Flaica Uniti Cub.

Viene, quindi, aggiornato anche l’elenco complessivo che costituisce allegato del citato messaggio n. 1040/2024.

(Inps, messaggio, 11 marzo 2024, n. 1040)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

INDICAZIONI GENERALI PER LE RATEAZIONI CONNESSE A SOSPENSIONI DA CALAMITÀ

L’Inps, con circolare n. 43 del 6 marzo 2024, fornisce indicazioni amministrative generali in ordine a pagamenti mancati ovvero parziali di rateazioni connesse a sospensioni per eventi calamitosi. La circolare passa in rassegna la normativa generale e focalizza il suo interesse nei provvedimenti normativi emergenziali successivi ad apposite deliberazioni del CdM. In linea di massima, tali provvedimenti prevedono un arco temporale di sospensione, e una data di ripresa dei pagamenti, con possibilità di adempiere in unica soluzione, ovvero in forma rateale. Viene ricordato come l’importo delle singole rate non possa essere inferiore a 50 euro per ciascuna gestione.
La finalità della circolare Inps n. 43/2024 è quella di fornire non solo informazioni univoche, ma anche di colmare eventuali lacune nelle more di specifiche previsioni normative. Oggetto di particolare interesse è costituito dalla forma di pagamento rateale, e in particolare dalle conseguenze di eventuali pagamenti mancanti, ovvero parziali, di alcune delle rate del piano. La circolare delinea gli scenari in entrambe le fattispecie, ribadendo come il pagamento dilazionato in tale particolare casistica deve essere considerato nel più ampio e generale contesto della normativa emergenziale, della ripresa dei pagamenti e nella conseguente manifestazione in tal senso di volontà da parte del datore di lavoro.

(Inps, circolare, 6 marzo 2024, n. 43)

INPS: EMISSIONE DI AVVISI BONARI GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI

L’Inps, con messaggio n. 1026 dell’11 marzo 2024, fornisce chiarimenti in merito al recupero credito, e agli annessi avvisi bonari, relativi alla Gestione artigiani e commercianti. In particolare, l’istituto rende noto che sono in fase di elaborazione e successiva emissione gli avvisi bonari relativi alla rata di contribuzione fissa in scadenza a novembre 2023. Gli avvisi di addebito saranno resi disponibili nel cassetto previdenziale artigiani e commercianti, e contestualmente sarà inviata una mail di alert ai titolari delle posizioni contributive interessate (nonché agli intermediari che abbiano fornito a loro volta il proprio indirizzo).

(Inps, messaggio, 11 marzo 2024, n. 1026)

INPS: NUOVE IMPLEMENTAZIONI PER LA PIATTAFORMA OMNIA IS

L’Inps, con messaggio n. 1109 del 14 marzo 2024, rende nota l’implementazione di ulteriori servizi inerenti alla piattaforma Omnia IS. Il messaggio, dopo aver passato in rassegna le varie implementazioni che nel tempo sono state rilasciate, rende nota la messa a disposizione di un video tutorial, disponibile sia un link youtube sia all’interno del portale Inps. Finalità del video è quella di fornire indicazione dettagliata di tutti i passaggi utili per la compilazione e per l’invio della domanda di CigO attraverso la piattaforma Omnia IS, così da consentire di avere un supporto anche visivo.

(Inps, messaggio, 14 marzo 2024, n. 1109)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

COOPERATIVE FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO MARITTIMO: ULTERIORI CHIARIMENTI INPS

L’Inps, con messaggio n. 1167 del 19 marzo 2024, fornisce ulteriori chiarimenti circa ammortizzatori fruibili, e all’annessa contribuzione, da parte di cooperative per la fornitura di lavoro temporaneo marittimo. Tale messaggio si colloca quale conseguenza della generale universalizzazione degli ammortizzatori sociali operata dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022, e in particolare dei chiarimenti che l’Inps ha fornito per il settore specifico con circolare n. 101 del 12 dicembre 2023. Conseguentemente e coerentemente con le fonti richiamate, i datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale (sino a ora contraddistinte dal codice autorizzazione 4B), sono tenute al versamento del contributo Fis (avendo diritto alla relativa copertura, e in assenza di fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015), e, al superamento della soglia di 15 lavoratori, a quello per la Cigs.
Relativamente all’obbligo di contribuzione al Fis viene poi distinta la misura per le aziende che occupano mediamente fino a 5 dipendenti (0,50% complessivo, di cui 1/3 a carico lavoratori e 2/3 a carico datore), da quella destinata a quelle che occupano più di 5 dipendenti (0,80% con la medesima ripartizione). La misura della contribuzione di finanziamento della Cigs è sempre pari allo 0,90%. Il messaggio n. 1167/2024 prevede, poi, la soppressione del Codice Autorizzazione 4B, e l’istituzione dei codici 4 e 0J, e contiene inoltre le specifiche per la corretta compilazione dei flussi UniEmens, sia a regime a partire dal periodo aprile 2024, sia rispetto ai recuperi per i periodi compresi tra gennaio e marzo 2024.

(Inps, messaggio, 19 marzo 2024, n. 1167)

INPS: LE NOVITÀ IN TEMA DI PENSIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2024

L’Inps, con circolare n. 46 del 13 marzo 2024, riepiloga le principali novità in materia pensionistica introdotte dalla L. 213/2023. Tra le novità introdotte, quelle che riguardano il requisito dell’importo soglia per coloro che sono “contributivi puri” (primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996) che in base a quanto stabilità dall’articolo 1, comma 125, lettera a), L. 213/2023 è pari all’importo dell’assegno sociale (534,41 euro per l’anno 2024). Novità previste anche per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 1, D.Lgs. 201/2011, sia rispetto all’importo soglia per l’accesso (3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, ridotto a 2,8 nei confronti delle donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con più figli), per quanto concerne l’importo massimo di pensione da porre in pagamento, il cui valore lordo mensile non può essere superiore a 5 volte il trattamento minimo, almeno sino al conseguimento del diritto di accesso alla pensione di vecchiaia.

(Inps, circolare, 13 marzo 2024, n. 46)

INPS: NOVITÀ IN MATERIA DI RICHIESTE PENSIONISTICHE

L’Inps, con il messaggio n. 1027 dell’11 marzo 2024, rende nota la creazione di una nuova tipologia di ricostituzione per motivi contributivi “per variazione dati supplemento”, grazie alla quale è possibile richiedere la correzione e l’integrazione di un supplemento già liquidato di pensione. A seguito dell’introduzione della nuova tipologia di ricostituzione in oggetto, non è più possibile richiedere la correzione/integrazione dei dati di un supplemento già liquidato sulla pensione attraverso l’istanza di ricostituzione documentale.

Le istanze in oggetto possono essere presentate dal cittadino attraverso i seguenti canali:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta nazionale dei servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’autenticazione è necessario procedere con la scelta del prodotto di cui sopra, all’interno del menù “Variazione pensione”;
  • utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  • chiamando il contact center integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

(Inps, messaggio, 11 marzo 2024, n. 1027)

SEMPLIFICAZIONE DELL’ISTANZA DI PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA

L’Inps, con il messaggio n. 1041 dell’11 marzo 2024, rende nota la semplificazione dell’istanza di pensione anticipata ordinaria, a seguito della reingegnerizzazione del sistema di gestione delle domande.

Le istanze in oggetto possono essere presentate dal cittadino attraverso i seguenti canali:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta nazionale dei servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno dell’area tematica > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’autenticazione è necessario procedere con la scelta del prodotto di cui sopra, all’interno del menù “Variazione pensione”;
  • utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  • chiamando il contact center integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

(Inps, messaggio, 11 marzo 2024, n. 1041)

LAVORATORI MARITTIMI: RETRIBUZIONE UTILE PER EVENTI DI MALATTIA ANTE 1° GENNAIO 2024

L’Inps, con messaggio n. 803 del 23 febbraio 2024, fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo di eventi di malattia nel lavoro marittimo ante 1° gennaio 2024. Sul punto, è bene ricordare che la L. 213/2023, di Bilancio per l’anno 2024, all’articolo 1, comma 156, novellando il R.D. 1918/1937, ha modificato la modalità di individuazione della retribuzione utile, e più in generale del calcolo, sotteso alla determinazione dell’indennità di malattia per i lavoratori marittimi. Il messaggio Inps n. 803/2024, nel rimandare la definizione della disciplina organica prevista a seguito della Legge di Bilancio per l’anno 2024 a una circolare in fase di predisposizione e, quindi, di prossima pubblicazione, conferma che per gli eventi di malattia occorsi in data anteriore al 31 dicembre 2023, continuano a essere valide le previsioni di cui al citato R.D. 1918/1937, anche per quanto concerne la determinazione della retribuzione utile ai fini della determinazione dell’indennità. Debbono, quindi, essere considerate le voci assoggettate a contribuzione, la cui erogazione sia frutto di previsioni della contrattazione collettiva nazionale e aziendale, nonché dagli accordi individuali. Per quanto concerne le erogazioni effettuate in unica soluzione al momento dello sbarco e riconducibili all’intero rapporto, le stesse debbono essere a questo fine opportunamente riparametrate e distribuite in base al numero di mensilità interessate dal rapporto di lavoro.

(Inps, messaggio, 23 febbraio 2024, n. 803)

INPS: IMPLEMENTATE NUOVE FUNZIONALITÀ GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI

L’Inps, con messaggio n. 1150 del 18 marzo 2024, rende nota la fornitura di nuovi servizi inerenti alla gestione dipendenti pubblici. Il messaggio si pone nel solco tracciato con la circolare n. 34 del 31 marzo 2023 mediante la quale è stata prevista l’integrazione del cassetto previdenziale del contribuente con l’annessa implementazione della sezione dedicata ai dipendenti pubblici (gestione dipendenti pubblici – GDP). Attraverso tale canale, i datori di lavoro di dipendenti pubblici e i soggetti delegati a operare possono accedere alle principali informazioni inerenti alla posizione contributiva. Il messaggio n. 1150/2024 formalizza la messa a disposizione di due nuovi servizi, denominati di export e di import, aventi finalità simili e complementari tra loro. In particolare, con la funzionalità di export è possibile effettuare il download delle denunce UniEmens/PosPA trasmesse (con particolari accorgimenti per quelle di competenza compresa tra gennaio 2005 e settembre 2012 che all’epoca venivano trasmesse con sistema DMA – Entratel). Con la funzione di import, invece, è possibile effettuare l’operazione inversa di upload.

(Inps, messaggio, 18 marzo 2024, n. 1150)

UTILIZZO DELLA CARTA DI INCLUSIONE: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 27 dicembre 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, in tema di utilizzo dell’assegno di inclusione. Finalità del Decreto è quella di favorire un quanto più diffuso utilizzo dell’assegno di inclusione; per tale motivo, l’articolo 2 introduce la possibilità di ricorrere a tale strumento per soddisfare esigenze ulteriori a quelle previste dall’articolo 2, comma 2, lettera c), D.L. 48/2023. A tal proposito, lo stesso articolo 2 del Decreto elenca quelli che sono gli utilizzi vietati.
Il Decreto si preoccupa, poi, di disciplinare quelle che sono le modalità di prelievo di contante, anche in merito al limite previsto su base mensile.

(Ministero del lavoro, Decreto, 27 dicembre 2023)