Pubblicato il 4 Agosto 2025 in Circolari lavoro

CIRCOLARE LAVORO AGOSTO 2025 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi EUROCONFERENCE

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Patente a crediti: riconoscimento di crediti aggiuntivi

L’INL, con nota n. 288 del 15 luglio 2025, ha offerto indicazioni sulle modalità di riconoscimento di crediti aggiuntivi della patente a crediti per imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 5, comma 7, Decreto del Ministro del Lavoro n. 132 del 18 settembre 2024.

INL, nota, 15/7/2025, n. 288

Contratto intermittente: l’abrogazione del R.D. n. 2657/1923 non incide sull’attuale disciplina

L’INL, con nota n. 1180 del 10 luglio 2025, ha offerto chiarimenti sulle conseguenze dell’abrogazione del R.D. n. 2657/1923 da parte della Legge n. 56/2025, con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente. L’Ispettorato, sentito il Ministero del Lavoro, chiarisce che l’abrogazione del R.D. n. 2657/1923 non incide sull’attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale. Trattasi, del resto, di un’interpretazione del tutto in linea con quanto già rappresentato dallo stesso Ministero con circolare n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che “l’abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale”.

INL, nota, 10/7/2025, n. 1180

Legge di delegazione europea 2024: miglioramento condizioni di lavoro con piattaforme digitali

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025 la Legge n. 91 del 13 giugno 2025, che delega il Governo al recepimento delle Direttive europee e all’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2024, in vigore dal 10 luglio 2025.

In ambito lavoro, si segnala la delega relativa al miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme digitali, in base alla Direttiva (UE) 2024/2831.

Legge 13/6/2025, n. 91, G.U. 25/6/2025, n. 145

Garante privacy: no al trattamento illecito di dati poi utilizzati per giustificare un licenziamento

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 288 del 21 maggio 2025, pubblicato nella newsletter n. 536 del 25 giugno 2025, ha sanzionato Autostrade per l’Italia Spa per aver trattato in modo illecito i dati personali di una dipendente, poi utilizzati per giustificarne il licenziamento. L’intervento dell’Autorità è seguito al reclamo della lavoratrice, che aveva segnalato l’utilizzo, da parte della società, di contenuti estratti dal proprio profilo Facebook e da chat private su Messenger e WhatsApp per motivare i procedimenti disciplinari a proprio carico. Il Garante ha sottolineato che, una volta accertato il carattere privato delle conversazioni e dei commenti (pubblicati, tra l’altro, in ambienti digitali ad accesso limitato), la società avrebbe dovuto astenersi dal farne uso. L’impiego di tali informazioni, infatti, ha violato i principi di liceità, finalità e minimizzazione previsti dalla normativa privacy. L’Autorità ha, inoltre, ribadito che i dati personali presenti sui social network, o comunque accessibili online, non possono essere utilizzati liberamente e per qualunque scopo, solo perché visibili a una platea più o meno ampia di persone. Infatti, nell’ambito dell’attività disciplinare il datore di lavoro è tenuto a bilanciare correttamente tale potere con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti agli interessati. Il principio di finalità, ha ricordato l’Autorità, impone che i dati siano raccolti per scopi specifici, espliciti e legittimi, e trattati in modo coerente con tali scopi. Pertanto, l’utilizzo nel procedimento disciplinare di messaggi scambiati su canali privati di comunicazione è avvenuto in violazione della segretezza e riservatezza della corrispondenza, dunque in assenza di una giustificazione normativa.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 21/5/2025, n. 288

Garante privacy: no alle impronte digitali per la rilevazione presenze

Il Garante privacy, con provvedimento n. 167 del 27 marzo 2025, pubblicato sulla newsletter n. 536 del 25 giugno 2025, ha stabilito che l’uso dei dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se previsto da una norma specifica che tuteli i diritti dei lavoratori. Tale trattamento deve rispondere a un interesse pubblico e rispettare criteri di necessità e proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito.

Il Garante ha sanzionato un Istituto di istruzione superiore per 4.000 euro per aver impiegato un sistema di riconoscimento biometrico che, allo scopo di rilevarne la presenza e di prevenire danneggiamenti e atti vandalici, richiedeva l’uso delle impronte digitali del personale amministrativo. I lavoratori coinvolti erano quelli che avevano rilasciato il proprio consenso e che non intendevano ricorrere a modalità tradizionali di attestazione della propria presenza in servizio. Il Garante ha ricordato quanto già espresso in un precedente parere del 2019: non può ritenersi proporzionato l’uso sistematico, generalizzato e indifferenziato per tutte le Pubbliche Amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, a causa dell’invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato. La mancanza di un’idonea base giuridica, in merito al trattamento dei dati biometrici, non può essere colmata neppure dal consenso dei dipendenti che non costituisce, di regola, un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, a causa dell’asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 27/3/2025, n. 167

Dimissioni per fatti concludenti: pubblicata una nuova Faq

Il Ministero del Lavoro, in data 24 giugno 2025, ha pubblicato una nuova Faq in tema di dimissioni per fatti concludenti, precisando che le disposizioni del CCNL sulle assenze ingiustificate non possono dar luogo a dimissioni di fatto anziché a un licenziamento.

La circolare ministeriale n. 6/2025 ha, infatti, chiarito che le eventuali previsioni della contrattazione collettiva devono essere espressamente riferite a questa nuova fattispecie e il termine eventualmente individuato per legittimare la risoluzione del rapporto per comportamento concludente non dev’essere inferiore a quello individuato dalla Legge (almeno 15 giorni).

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Faq, 24/6/2025

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Gestioni artigiani e commercianti: verifiche sull’esonero parziale dei contributi e istanze di riesame

L’INPS, con messaggio n. 2253 del 15 luglio 2025, ha ribadito che, avverso gli esiti delle verifiche per il riconoscimento dell’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. n. 178/2020, è possibile proporre istanza di riesame con la funzionalità descritta nel messaggio n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame”, raggiungibile, autenticandosi con la propria identità digitale, al percorso: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020” > “Consultazione” > “Domanda”. Inoltre, l’Istituto precisa che, nel caso in cui l’utente abbia già presentato un’istanza di riesame, la procedura non consente di presentarne una nuova. Pertanto, in questo caso l’utente, deve contattare la Struttura territorialmente competente dell’INPS attraverso la funzione Comunicazione Bidirezionale presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

INPS, messaggio, 15/7/2025, n. 2253

Rimborso spese estere al dipendente: chiarimenti sul regime fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 188/E del 10 luglio 2025, ha precisato che non è più necessaria la tracciabilità del pagamento per trasferte o missioni al di fuori dall’Italia per evitare che i rimborsi spese concorrano a formare il reddito del dipendente. La Legge di bilancio 2025 ha, infatti, modificato l’articolo 51, comma 5, TUIR, stabilendo che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea per trasferte o missioni, non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente a condizione che i pagamenti vengano effettuati con sistemi tracciabili. Tuttavia, l’art. 1, comma 1, lett. b), D.L. n. 84/2025, ha nuovamente modificato il comma 5, circoscrivendo il requisito della tracciabilità ai rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato. Pertanto, affinché i rimborsi spese non siano considerati reddito, i pagamenti devono avvenire tramite mezzi tracciabili per missioni e trasferte svolte in Italia, ma non per quelle all’estero.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 10/7/2025, n. 188/E

Estensione sgravio navi iscritte nel Registro internazionale: rimborsi INAIL

L’INAIL, con istruzione operativa n. 6636 del 10 luglio 2025, ha offerto le istruzioni operative per la gestione delle richieste di rimborso degli armatori a seguito dell’estensione dello sgravio previsto dal D.L. n. 457/1997 per le navi iscritte nel Registro internazionale.

INAIL, nota operativa, 10/7/2025, n. 6636

Rimborso ai datori per lavoratori donatori di sangue: i nuovi obblighi slittano a ottobre

L’Inps, con messaggio n. 2067 del 30 giugno 2025, ha comunicato che i nuovi obblighi di compilazione dell’UniEmens per il rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione, illustrati con circolare n. 96/2025, slittano dalla competenza di luglio 2025 a quella di ottobre 2025.

INPS, messaggio, 30/6/2025, n. 2067

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Riforma della disabilità: nuova versione procedura di invio del certificato medico introduttivo

L’INPS, con messaggio n. 2216 del 10 luglio 2025, in tema di riforma della disabilità, ha comunicato che, a partire dal 12 luglio 2025, data di entrata in vigore del D.I. n. 94/2025, è rilasciata una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo per la richiesta di accertamento della condizione di disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla. L’Istituto precisa che la nuova procedura non si applica ai certificati medici introduttivi che alla data di entrata in vigore del D.I. citato risultano in stato “presentato” e per i quali è stata già fissata la data di convocazione a visita. Al fine di fornire supporto ai medici certificatori, infine, sul portale dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”, raggiungibile al percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”, è stato aggiornato il TUTORIAL del servizio.

INPS, messaggio, 10/7/2025, n. 2216

Fondo di garanzia: servizio di trasmissione domande esteso ai patronati

L’INPS, con messaggio 7 luglio 2025, n. 2172, ha comunicato che dal 27 giugno 2025 il servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di garanzia è stato esteso in via sperimentale a un gruppo selezionato di istituti di patronato; dal 31 luglio 2025 sarà disponibile per tutti gli altri.

Il sistema consente di acquisire direttamente nella domanda telematica:

− le informazioni utili alla corretta applicazione delle ritenute IRPEF sul TFR;

− l’individuazione delle ultime 3 mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia del Fondo.

L’Istituto informa che fino al 15 settembre 2025 il nuovo servizio funzionerà in parallelo con quello attualmente disponibile.

INPS, messaggio, 7/7/2025, n. 2172