Pubblicato il 6 Ottobre 2025 in Circolari fiscali
CIRCOLARE FISCALE OTTOBRE 2025 – NEWS
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC
ULTIME NOVITÀ FISCALI |
Plusvalenza cessione terreno Ordinanza Corte Cassazione 26.6.2025, n. 17198 | Ai fini della rilevanza fiscale della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. b), TUIR la natura “edificabile” del terreno va individuata sulla base del Piano Regolatore Generale (PRG) adottato dal Comune “indipendentemente dal perfezionamento del relativo iter procedimentale e dal successivo rilascio della concessione edilizia” ai sensi dell’art. 36, comma 2, DL n. 223/2006. Non rileva quindi “la sua vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale.” |
Deducibilità mezzi di trasporto aziendali Sentenza Corte Cassazione 17.7.2025, n. 19983 | La deducibilità delle spese dei mezzi di trasporto spetta in misura integrale soltanto nel caso in cui l’attività propria dell’impresa non possa essere esercitata senza l’utilizzo del veicolo (art. 164, comma 1, lett. a, n. 1, TUIR), mentre è riconosciuta in misura parziale “con riferimento ai veicoli che vengono impiegati, peraltro non necessariamente in maniera esclusiva, nell’esercizio di imprese, ma non nell’attività propria dell’impresa” (art. 164, comma 1, lett. b, TUIR). Il caso di specie riguarda una società esercente l’attività di produzione e vendita di pasta alimentare secca che ha dedotto integralmente le spese relative ad un elicottero utilizzato per il trasporto degli amministratori / dipendenti dalla sede amministrativa alla sede legale / stabilimento situati in un altro Comune. |
Agevolazioni “prima casa” e regime separazione dei beni Sentenza Corte Cassazione 3.9.2025, n. 24477 | Non può usufruire delle agevolazioni “prima casa” il soggetto titolare in comunione ordinaria con il coniuge del diritto di proprietà di un altro immobile sito nello stesso Comune di quello acquistato, a prescindere dal regime di separazione dei beni sussistente tra i coniugi. Ai fini dell’esclusione dall’agevolazione rileva infatti la “comunione tout court tra coniugi e non soltanto la comunione legale”. |
Detrazioni spese figli a carico di età superiore a 30 anni Risposta interpello Agenzia Entrate 15.9.2025, n. 243 | Il genitore che ha sostenuto spese per figli fiscalmente a carico (in quanto possessori di un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51 / 4.000 se di età non superiore a 24 anni) può usufruire delle detrazioni IRPEF relative agli interessi passivi, spese sanitarie, spese di istruzione ancorché non spetti più la detrazione per carichi di famiglia a causa del superamento del limite di età fissato, dalla Finanziaria 2025, a 30 anni. |
COMMENTI
IL C.D. “BONUS LIBRERIE” 2025
Nell’ambito della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) il Legislatore ha previsto, a decorrere dal 2018, uno specifico credito d’imposta “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la … attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione” / altre spese individuate dal MIBACT a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati.
Con il Decreto n. 215/2018 il MIBACT ha emanato le disposizioni attuative dell’agevolazione in esame.
Recentemente la DG Biblioteche e Diritto d’Autore ha comunicato i termini per l’accesso al credito spettante con riferimento alle spese sostenute nel 2024. La dotazione finanziaria del c.d. “bonus librerie” 2025 ammonta, come nel 2024, a € 8,25 milioni.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il bonus in esame è rivolto agli esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice attività (principale), risultante dal Registro Imprese:
- “47.61” – commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati (merita evidenziare che a seguito dell’aggiornamento della classificazione ATECO 2025 è stato soppresso “in esercizi precedenti”);
- “47.79.1” – commercio al dettaglio di libri di seconda mano.
È necessario aver conseguito, nell’esercizio precedente alla presentazione della domanda di accesso al credito d’imposta in esame, almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati dalla cessione di libri, anche usati.
DETERMINAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
La misura del credito d’imposta in esame:
- è parametrata a specifiche voci di costo (entro un limite massimo);
- è collegata al fatturato annuo della libreria suddiviso in scaglioni differenziati in base alla percentuale di ciascuna voce di costo.
Voci di costo | Massimale | |
IMU | dei locali dove si svolge la vendita al dettaglio | € 3.000 |
TASI (*) | € 500 | |
TARI | € 1.500 | |
Imposta pubblicità | € 1.500 | |
Tassa occupazione suolo pubblico | € 1.000 | |
Spese locazione al netto IVA | € 8.000 | |
Spese mutuo | € 3.000 | |
Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente | € 8.000 | |
(*) La disposizione originaria fa riferimento anche a quanto pagato a titolo di TASI. Tuttavia a decorrere dal 2020 la Tassa per i servizi indivisibili è stata accorpata all’IMU. | ||
Voci di costo | Massimale | |
Fino a € 300.000 | 100% | |
Tra € 300.000 e € 600.000 | 75% | |
Tra € 600.000 e € 900.000 | 50% | |
Superiore a € 900.000 | 25% |
Si rammenta che il credito d’imposta in esame:
- spetta nella misura massima di € 20.000 annui per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali e dagli stessi direttamente gestite / € 10.000 annui per gli altri esercenti;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG Biblioteche e Diritto d’Autore comunica l’importo spettante. Il mod. F24 va presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) riportando il codice tributo “6894” (nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stata presentata la domanda di riconoscimento del credito d’imposta);
- va indicato nel quadro RU del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta per il quale è concesso / utilizzato;
- è concesso nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti “de minimis”;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS 2025
Per accedere al credito d’imposta in esame è necessario presentare in via telematica un’apposita domanda esclusivamente tramite il seguente portale (previa registrazione nell’area riservata):
https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/sportello-domande
Come specificato dalla DG Biblioteche e Diritto d’Autore la domanda riferita al bonus 2025 relativo alle spese 2024 va presentata entro il 31.10.2025.
Presentazione domanda “bonus librerie” 2025 per le spese 2024 | ![]() | entro le ore 12.00 del 31.10.2025 |
In sede di compilazione della domanda è richiesta l’indicazione della dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande). A tal fine, si rammenta che in base alla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE la micro impresa / piccola impresa / media impresa è così individuata (tale classificazione è stata recepita dal DM 18.4.2005).
I soggetti che hanno presentato la domanda / effettuato l’accesso al portale nel 2024, devono comunque effettuare una nuova registrazione
La domanda si compone delle seguenti 3 Sezioni
– RCD = Ricavi di riferimento, contributi de minimis ricevuti e dimensione dell’impresa
– SIT = Dati riferiti al singolo punto vendita (ad esempio, IMU, TARI, spese di locazione)
– RAI = Eventuali rapporti con altre imprese