Pubblicato il 18 Marzo 2024 in Circolari fiscali

CIRCOLARE FISCALE MARZO 2024 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI
Contributo imprese settore gastronomico / agroalimentare




Decreto MASAF 24.1.2024
È stato pubblicato sulla G.U. 8.2.2024, n. 32 il Decreto che, in attuazione di quanto stabilito dal Decreto 4.7.2022, definisce i termini e le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo in c/capitale per gli investimenti in macchinari / altri beni strumentali da parte delle imprese operanti nel settore delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare (codici attività 56.10.11 – ristorazione con somministrazione, 56.10.30 – gelaterie e pasticcerie e 10.71.20 – produzione di pasticceria fresca). La domanda va presentata: utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal soggetto gestore (Invitalia);dalle ore 10.00 dell’1.3 alle ore 10.00 del 30.4.2024.
Tardiva registrazione contratto locazione

Sentenza Corte Cassazione 29.1.2024, n. 2585
L’imposta di registro dovuta per la registrazione di un contratto di locazione pluriennale (e relativa cessione / risoluzione / proroga) è un’obbligazione annuale e pertanto, in caso di tardiva registrazione del contratto, la sanzione applicabile va commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità e non all’imposta per l’intera durata del contratto di locazione.
Riapertura termini Bonus colonnine 2023





Decreto MiMiT 7.2.2024
È stato pubblicato sul sito Internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Decreto che dispone la riapertura del termine di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo per l’acquisto / posa in opera nel 2023 di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. “colonnine ricarica” da parte di persone fisiche / condomini “che non hanno potuto presentare la domanda completa della documentazione entro il termine di chiusura del precedente sportello” (23.11.2023). Il nuovo Decreto prevede la spettanza del contributo per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2023 (il Decreto 31.10.2023 riconosceva il beneficio per le spese sostenute entro il 23.11.2023). La domanda può essere presentata fino alle ore 12.00 del 14.3.2024.

COMMENTI
LE NOVITA’ DEL “DECRETO MILLEPROROGHE” DOPO LA CONVERSIONE

È stata pubblicata sulla G.U. la Legge n. 18/2024 di conversione del DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”. In sede di conversione, oltre alle conferme delle disposizioni contenute nel Decreto originario, vengono introdotte una serie di novità, di seguito esaminate.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS
In base all’art. 10-bis, DL n. 119/2018 i soggetti che devono effettuare l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Tale divieto, è risultato applicabile per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Ora, con la modifica dell’art. 10-bis, è confermata l’estensione del divieto di fatturazione elettronica al 2024.
In merito si ricorda che con l’art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018 il Legislatore ha esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che “le disposizioni di cui all’articolo 10-bis si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. In altre parole, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
Per effetto della proroga, nel 2024 le fatture relative a cessioni/prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

TERMINI NOTIFICA ATTI RECUPERO AIUTI DI STATO / “DE MINIMIS”
E’ confermata la proroga di 1 anno dei termini per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato/de minimis” in scadenza nel periodo 31.12.2023 – 30.6.2024:

  • non subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione;
    ovvero
  • subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione o autorizzazione alla fruizione comunque denominati;

il cui importo è determinabile soltanto a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all’obbligo di registrazione nel RNA.

CUMULO DETRAZIONI EDILIZIE E CONTRIBUTI REGIONALI
In sede di conversione è stata estesa anche al 2025 e 2026 (oltre che al 2023 e 2024) la possibilità, prevista dall’art. 7, comma 1, DL n. 34/2023, di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali e delle Province di Trento e Bolzano, a condizione che sia consentito dalla relativa normativa. Pertanto il cumulo interessa i contributi istituiti al 31.3.2023 ed erogati nel periodo 2023 – 2026.

N.B.Tale possibilità di cumulo è concessa a condizione che l’agevolazione fiscale (detrazione + contributo) non superi il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.

DIFFERIMENTO NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI
In sede di conversione, con la modifica dell’art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), è stata prorogata dall’1.7.2024 all’1.1.2025 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, ossia:

  • la soppressione del regime di esclusione dall’IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l’introduzione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, DPR n. 633/72;
  • l’estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

ASSEMBLEE “A DISTANZA” SOCIETÀ DI CAPITALI
In sede di conversione sono state prorogate fino alle assemblee tenute entro il 30.4.2024 le disposizioni di cui all’art. 106, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.
In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

  • il voto può essere espresso per via elettronica / per corrispondenza;
  • l’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
  • le srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta/consenso espresso per iscritto.
N.B.Nell’ambito del Ddl c.d. “Competitività capitali”, approvato in via definitiva dal Senato il 7.2.2024, in corso di pubblicazione sulla G.U., è previsto l’ulteriore differimento al 31.12.2024 delle citate disposizioni.

AGEVOLAZIONI ACQUISTO “PRIMA CASA” UNDER 36
Le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” riconosciute a favore dei “giovani” under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, di cui all’art. 64, commi da 6 a 8, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, potevano essere applicate agli atti stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2023 (termine così prorogato dall’art. 1, comma 74, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023).
In sede di conversione è stato previsto che i predetti benefici spettano anche in caso di sottoscrizione e registrazione, entro il 31.12.2023, del contratto preliminare, a condizione che l’atto definitivo (anche in caso di trasferimento della proprietà da coop edilizie ai soci) sia stipulato entro il 31.12.2024. Si ricorda che le agevolazioni consistono nell’esonero dal pagamento dell’imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale per gli:

  • atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
  • atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse.

In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
  • in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
  • in compensazione nel mod. F24.
N.B.Per gli atti definitivi stipulati nel periodo 1.1.2024 – 29.2.2024 agli acquirenti è riconosciuto un credito d’imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quanto dovuto, utilizzabile nel 2025 con le predette modalità

CRISI D’IMPRESA
In sede di conversione, con la modifica dell’art. 38, comma 3, DL n. 13/2023, è stato prorogato dal 31.12.2023 al 31.12.2024 il termine entro il quale l’imprenditore, può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del citato art. 17 (certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-riscossione e certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi rilasciato da INPS e INAIL) una dichiarazione sostitutiva (autodichiarazione) ex art. 46, DPR n. 445/2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza, le predette certificazioni.

ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI 2024 e 2025
In sede di conversione, per effetto dell’integrazione dell’art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) è stato previsto che per il 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali.

Redditi dominicali e agrari% di concorrenza al reddito complessivo
Fino a € 10.000
Oltre € 10.000 fino a € 15.00050%
Oltre € 15.000100%
N.B.Ai fini dell’applicazione delle percentuali di concorrenza al reddito complessivo è necessario considerare i redditi dominicale ed agrario rivalutati rispettivamente dell’80% e del 70%. Così, in presenza di un reddito dominicale pari a € 4.000 ed un reddito agrario pari a € 7.000, va considerato l’ammontare di € 19.100 [€ 4.000 + (4.000 x 80%) + 7.000 + (7.000 x 70%)]. Pertanto fino a € 10.000 opera l’esenzione, per € 5.000 il reddito concorre per il 50%, i restanti € 4.100 concorrono interamente al reddito complessivo.

SOGGETTI ESCLUSI
Per espressa previsione sono escluse dall’agevolazione in esame le società di persone, srl e società cooperative aventi la qualifica di società agricole, che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006 per la determinazione del reddito su base catastale.

ESENZIONE RITENUTE ATLETI PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
In sede di conversione è stato stabilito che le somme corrisposte agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche nel periodo 29.2 – 31.12.2024, inquadrate come “premi” ai sensi dell’art. 30, comma 2, DPR n. 600/73, non sono soggette alla ritenuta del 20% se l’ammontare complessivo non è superiore a € 300. Qualora l’importo complessivo sia superiore a tale limite, le somme sono interamente soggette a ritenuta.

ZFU SISMA CENTRO ITALIA
In sede di conversione è stato previsto anche per il 2024 il riconoscimento delle esenzioni di cui all’art. 46, comma 2, DL n. 50/2017 a favore delle imprese che hanno sede principale / unità locale all’interno della c.d. “ZFU Centro Italia” (costituita dai Comuni colpiti dagli eventi sismici delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo dal 24.8.2016 di cui agli allegati 1 e 2, DL n. 189/2016) e che hanno subìto, a causa del sisma, la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo compreso dall’1.9 al 31.12.2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015.
In particolare anche per il 2024 sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

  • esenzione dalle imposte sui redditi per il reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa nella Zona franca fino a concorrenza di € 100.000;
  • esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di € 300.000;
  • esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Si ricorda che sono ricompresi nella ZFU anche i Comuni di cui all’allegato 2-bis del citato DL n. 189/2016; in tal caso le agevolazioni spettano alle imprese che hanno sede principale / unità locale in detti Comuni e che hanno subito nel periodo 1.2 – 31.5.2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto a quello del corrispondente periodo del 2016.

N.B.Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento UE sugli aiuti “de minimis”, applicabile in funzione del settore di attività prevalente del beneficiario.