Pubblicato il 5 Maggio 2025 in Circolari fiscali
CIRCOLARE FISCALE MAGGIO 2025 – NEWS
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC
ULTIME NOVITA’ FISCALI
Deducibilità TFM amministratori Ordinanza Corte cassazione 10.2.2025, n. 3299 | Al TFM non è applicabile la disciplina di cui all’art. 2120, C.c. relativa al TFR dei dipendenti e pertanto lo stesso è integralmente deducibile (non è quindi possibile escludere la deducibilità del TFM per la parte eccedente la misura massima accantonabile per il TFR, pari alla retribuzione annuale divisa per il coefficiente 13,5). |
Trasmissibilità agli eredi Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8684 | Gli eredi del contribuente (nel caso di specie, socio di una società di fatto) non sono tenuti al pagamento delle sanzioni tributarie ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. n. 472/97. Agli stessi sono comunque trasmissibili gli interessi maturati su tributi dovuti dal de cuius, in quanto accessori all’imposta. |
Cartella pagamento e ex amministratore Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8696 | Nell’ambito dell’accertamento tributario è esclusa la responsabilità diretta dell’amministratore per i debiti fiscali della società. Pertanto, “in assenza di una norma che indichi una sorta di successione delle obbligazioni tributarie va … annullata la cartella di pagamento emessa nei confronti dell’ex gestore per il mancato pagamento dell’Iva da parte della srl”. |
Accertamento induttivo Ordinanza Corte cassazione 2.4.2025, n. 8751 | Nell’ambito dell’accertamento induttivo l’Ufficio “ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e può fondare l’accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, avente ad oggetto la dimostrazione che l’imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l’atto impositivo |
Srl a ristretta base sociale Ordinanza Corte cassazione 16.4.2025, n. 10004 | In presenza di una società a ristretta base sociale sussiste la presunzione di distribuzione degli utili fra i soci, a meno che gli stessi non provino che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati dalla società o che quest’ultima non li ha distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, “ovvero che degli stessi se ne è appropriato altro soggetto, ovvero ancora non dimostrino con prova rigorosa la propria assoluta estraneità alle gestione, al controllo e all’informazione circa la vita sociale”. |
COMMENTI
LE NOVITA’ DEL CPB 2025-2026
Con il D.Lgs. n. 13/2024 è stato introdotto, a decorrere dal 2024, a favore dei soggetti ISA e dei contribuenti forfetari, titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo, il concordato preventivo biennale (CPB).
Nell’ambito del (secondo) Decreto correttivo della Riforma fiscale (in corso di approvazione definitiva):
- è stato previsto il differimento dal 31.7 al 30.9 del termine di adesione alla proposta;
- è stato soppresso il concordato a favore dei contribuenti forfetari;
- sono state introdotte due nuove cause di esclusione / cessazione del concordato, nonché rivista la modalità di applicazione della c.d. “Flat tax incrementale”;
- è stata introdotta una norma di interpretazione autentica riguardante la causa di esclusione / cessazione del concordato in presenza di operazioni straordinarie.
CALENDARIO 2025 PER IL CPB 2025-2026
Ai fini dell’applicazione del CPB, l’Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito d’impresa / lavoro autonomo e del valore della produzione netta.
Fase 1 | Procedure informatiche di ausilio |
Entro il 15.4 di ciascun anno, l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Per il 2025, come disposto dall’art. 3-bis, comma 5, DL n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”, il software è stato reso disponibile il 30.4. | |
Elaborazione della proposta | |
La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia tramite il predetto software. |
Fase 2 | Come previsto dall’art. 10 del Decreto correttivo, l’adesione alla proposta di concordato può essere manifestata entro il 30.9 ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. |
Il nuovo calendario del CPB 2025-2026 è quindi così individuato.

IL NUOVO MOD. CPB
Con il Provvedimento 9.4.2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile dai soggetti ISA per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’elaborazione della proposta di CPB 2025-2026. Tra le principali novità rispetto al precedente modello, si evidenzia che il nuovo mod. CPB potrà essere inviato, alternativamente, in forma autonoma ovvero congiuntamente al mod. ISA nell’ambito del mod. REDDITI 2025.

In particolare, per poter ottenere la proposta di concordato 2025-2026 a rigo P04 e P05 va indicato il reddito d’impresa / lavoro autonomo 2024 / Valore della produzione 2024 “rettificato” così come previsto dal D.Lgs. n. 13/2024.
Per accettare la proposta di CPB 2025-2026 il contribuente deve apporre la propria firma a rigo P10. Con la firma il contribuente sottoscrive anche le dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.
MODALITA’ DI INVIO DELL’ADESIONE AL CPB 2025-2026
Recentemente l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 24.4.2025 ha definito le specifiche tecniche utilizzabili per l’invio dell’adesione del CPB 2025-2026, confermando la possibilità di invio congiuntamente alla dichiarazione dei redditi oppure in forma autonoma. A tal fine nel Frontespizio del mod. REDDITI 2025 è stata introdotta la nuova casella “Comunicazione CPB”.
In particolare il Frontespizio del mod. REDDITI 2025 PF è stato così aggiornato.

In sintesi, entro il 30.9.2025, i soggetti ISA possono inviare l’adesione al concordato:
- in forma autonoma, utilizzando il Frontespizio del mod. REDDITI 2025, indicando nella predetta casella il codice “1”;
- con il mod. REDDITI 2025.
REGIME OPZIONALE C.D. “FLAT TAX INCREMENTALE”
I soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono applicare il regime opzionale impositivo, in base al quale la c.d. “Flat Tax incrementale”:
- è strutturata in 3 aliquote (10% / 12% / 15%) applicabili in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2024);
- va applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta precedente rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024.
L’art. 7 del Decreto correttivo modifica il citato art. 20-bis prevedendo che, a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026, le predette aliquote sono applicabili nei limiti di un’eccedenza non superiore a € 85.000.
In tal caso, limitatamente alla parte che supera tale somma l’imposta sostitutiva va applicata nella misura del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES, ex art. 77, TUIR.