Pubblicato il 9 Giugno 2025 in Circolari fiscali

CIRCOLARE FISCALE GIUGNO 2025 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI
Detrazione IVA e elementi fattura



Sentenza Corte Cassazione 8.2.2025, n. 3225
Ai fini della detrazione dell’IVA ovvero dell’applicazione del reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi (tra le quali le prestazioni relative ad un contratto di subappalto) devono contenere l’indicazione: dell’entità e della natura dei servizi stessi;della data nella quale sono stati effettuati / ultimati. Di conseguenza, “il contribuente che chiede la detrazione dell’Iva ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e, di conseguenza, anche di fornire elementi integrativi rispetto alle fatture che l’Ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta”.
Esenzione IMU immobile merce



Ordinanza Corte Cassazione 21.4.2025, n. 10394
Relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, c.d. “immobili-merce”, l’esenzione IMU di cui all’art. 13, comma 9-bis, DL n. 201/2011 non opera qualora gli stessi siano locati, anche solo transitoriamente. In particolare, in caso di locazione per una frazione d’anno, l’esenzione è esclusa per l’intera annualità, non essendo consentito usufruire di tale beneficio “proporzionalmente … al periodo infrannuale di godimento da parte del contribuente”.
Decadenza Superbonus 110%



Risposta interpello Agenzia Entrate 29.4.2025, n. 122
Comporta la decadenza della detrazione Superbonus 110% la mancata compilazione del quadro F della CILAS relativo alle attestazioni inerenti la costruzione / legittimazione dell’immobile. Tuttavia, la regolarizzazione della violazione “semprechè ne sussistano i requisiti normativamente previsti” consente al contribuente “la fruizione della detrazioni ordinariamente previste per i medesimi interventi” (riqualificazione energetica e recupero patrimonio edilizio ex artt. 14 e 16, DL n. 63/2013).
Ecobonus e tardiva comunicazione ENEA


Ordinanza Corte Cassazione 10.5.2025, n. 129
Non determina la decadenza della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus”) la comunicazione all’ENEA dei dati relativi ai lavori effettuata tardivamente, ossia oltre 90 giorni dal termine degli stessi.

COMMENTI
LE NOVITA’ APPLICABILI AL CPB 2025-2026
DOPO IL DECRETO CORRETTIVO

In data 4.6.2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il (secondo) Decreto correttivo della Riforma fiscale, attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U.. Con riferimento al concordato preventivo, oltre alla conferma delle disposizioni contenute nella versione originaria, sono state introdotte alcune novità, di seguito evidenziate.

ABROGAZIONE CONCORDATO CONTRIBUENTI forfetari

Come previsto dall’art. 7 del Decreto in esame, è confermata l’abrogazione, a decorrere dall’1.1.2025, degli artt. da 23 a 33, D.Lgs. n. 13/2024, contenenti la disciplina del concordato preventivo per i contribuenti forfetari.

CALENDARIO ADESIONE CPB

Come previsto dall’art. 11 del Decreto in esame, è confermato che l’adesione alla proposta di concordato può essere manifestata:

entro il 30.9;

ovvero

  • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

L’adesione al CPB 2025-2026 può avvenire, entro il 30.9.2025:

  • congiuntamente al mod. ISA nell’ambito del mod. REDDITI 2025 (in tal caso è necessario anticipare la presentazione del mod. REDDITI al 30.9 rispetto all’ordinaria scadenza del 31.10);

ovvero

  • in forma autonoma. In tal caso, il mod. CPB va inviato con il Frontespizio del mod. REDDITI 2025 indicando il codice “1” nella nuova casella “Comunicazione CPB”.

REGIME OPZIONALE FLAT TAX INCREMENTALE

I soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono applicare il regime opzionale previsto dall’art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024, ossia la c.d. “Flat Tax incrementale”:

  • strutturata in 3 aliquote (10% – 12% – 15%) applicabili a seconda del punteggio ISA 2024;
Aliquota applicataPunteggio ISA 2024
15%inferiore a 6
12%pari o superiore a 6 e inferiore a 8
10%pari o superiore a 8
  • applicabile alla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2024,rettificatoai sensi degli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024, ossia al netto delle componenti straordinarie (plus / minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.).

Con l’art. 8 del Decreto in esame è confermata la modifica del citato art. 20-bis a seguito della quale, a partire dalle adesioni al CPB 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto, la Flat Tax incrementale è applicabile nei limiti di un’eccedenza non superiore a € 85.000. In tal caso, limitatamente alla parte che supera tale somma l’imposta sostitutiva va applicata nelle seguenti misure:

  • 43% per i soggetti IRPEF;
  • 24% per i soggetti IRES.

Con riferimento ai soggetti “trasparenti” la verifica del superamento del predetto limite di € 85.000 va effettuata considerando il reddito accettato dalla società di persone / associazione professionale / srl trasparente.

NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE DA CPB

Ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024, non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (ossia, 2024 – 2023 – 2022);
  • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2024 – 2023 – 2022);
  • con riferimento al periodo d’imposta precedente (2024) al biennio concordato, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa / lavoro autonomo, redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa / lavoro autonomo;
  • adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2025), al regime forfetario (ossia, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario nel 2025);
  • nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale ex art. 5, TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato.

Con la lett. a) del comma 1 dell’art. 9 del Decreto in esame è confermata la modifica del citato art. 11, con l’introduzione delle seguenti 2 nuove cause di esclusione, applicabili a decorrere dall’adesione al CPB 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto:

  • con riferimento al periodo d’imposta precedente (2024) al biennio concordato, il contribuente dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e contemporaneamente partecipa a un’associazione professionale di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / STP di cui all’art. 10, Legge n. 183/2011 / società tra avvocati di cui all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012;
  • associazione professionale di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / STP di cui all’art. 10, Legge n. 183/2011 / società tra avvocati di cui all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012, nel caso in cui non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti gli associati / soci che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

N.B. Le nuove cause di esclusione non operano se l’associazione / società partecipata aderisce al CPB per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associato / socio o l’associato / socio aderisce al CPB per i medesimi periodi in cui aderisce l’associazione / società partecipata.

NUOVE CAUSE DI CESSAZIONE DEL CPB

Come previsto dall’art. 21, D.Lgs. n. 13/2024 il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

  • modifica dell’attività esercitata nel biennio concordatario rispetto a quella del periodo d’imposta precedente (2024), salvo che per la nuova attività sia prevista l’applicazione dello stesso ISA;
  • cessazione dell’attività;
  • adesione al regime forfetario;
  • la società è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale di cui all’art. 5, TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato;
  • il contribuente dichiara ricavi / compensi di ammontare superiore a € 7.746.853, ossia ricavi / compensi superiori del 50% rispetto al limite di € 5.164.569 previsto per l’applicazione degli ISA.

Con la lett. b) del comma 1 dell’art. 9 del Decreto in esame è confermata la modifica del citato art. 21, con l’introduzione delle seguenti 2 nuove cause di cessazione, applicabili a decorrere dall’adesione al CPB 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del Decreto:

  • il contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l’associazione professionale / STP / società tra avvocati, cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associato / socio;
  • l’associazione professionale / STP / società tra avvocati e uno degli associati / soci, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione / società partecipata.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA CAUSA DI ESCLUSIONE / CESSAZIONE DEL CPB IN PRESENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Gli artt. 11, comma 1, lett. b-quater) e 21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n. 13/2024, prevedono (come sopra accennato), rispettivamente, la seguente causa di esclusione / cessazione del concordato.

Causa di esclusione art. 11, comma 1, lett. b-quaterNon possono accedere al CPB la società che nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale ex art. 5, TUIR interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato.
Causa di cessazione art. 21, comma 1, lett. b-terIl concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale la società è interessata da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società di persone / associazione professionale ex art. 5, TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associato.

Con l’art. 10 del Decreto in esame, contenente una norma di interpretazione autentica,èconfermato che ai fini dell’applicazione della predetta causa di esclusione / cessazione, per operazioni di conferimento vanno intese esclusivamente quelle che hanno ad oggetto unazienda o un ramo d’azienda e non singoli beni / denaro.

“MAXI DEDUZIONE” COSTO DEL LAVORO

Determinazione reddito lavoro autonomo concordato

Ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 13/2024, il reddito di lavoro autonomo utilizzato per la formulazione della proposta è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:

  • plusvalenze / minusvalenze;
  • redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / studi associati di cui all’art. 5, TUIR;
  • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela / elementi immateriali.

La lett. a) del comma 1 dell’art. 13 del Decreto in esame, integra il citato art. 15, modificando, a decorrere dall’adesione al CPB 2025-2026, l’individuazione del reddito di lavoro autonomo oggetto di CPB. In particolare, a seguito di tale modifica, il reddito di lavoro autonomo proposto è individuato senza considerare anche la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, c.d. “maxi deduzione”.

Il saldo netto tra le plusvalenze / minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela, di elementi immateriali, la“maxi deduzione”del costo del lavoro e i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato.

 Reddito concordato
+ / –saldo netto plus / minusvalenze / corrispettivi cessione clientela o elementi immateriali / “maxi deduzione” costo del lavoro / redditi da partecipazione in soggetti ex art. 5, TUIR
=reddito di lavoro autonomo da dichiarare

Determinazione reddito d’impresa concordato

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 13/2024, il reddito d’impresa utilizzato per la formulazione della proposta è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare:

  • plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su crediti (lett. a);
  • utili / perdite derivanti da partecipazioni in società di persone / studi associati o in società di capitali trasparenti, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società / enti ex art. 73, comma 1, TUIR (spa, srl, ecc.). Al fine dell’individuazione di questi ultimi, vanno applicate le regole ordinarie di cui agli artt. 59 e 89, TUIR (lett. b).

La lett. b) del comma 1 dell’art. 13 del Decreto in esame integra la lett. b) del citato art. 16, prevedendo che, a decorrere dall’adesione al CPB 2025-2026, ai fini della determinazione del reddito d’impresa proposto al soggetto non va considerata anche la maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, c.d. “maxi deduzione”.

Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le perdite su crediti, la “maxi deduzione” del costo del lavoro, nonché gli utili / perdite derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato. Le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti riducono il reddito in base alle disposizioni contenute negli artt. 8 e 84, TUIR.

 Reddito concordato
+ / –saldo netto plus / minusvalenze, sopravvenienze attive / passive, perdite su crediti / “maxi deduzione” costo del lavoro / utili / perdite da partecipazione in società di persone / capitali
perdite fiscali pregresse
=reddito d’impresa da dichiarare

PROPOSTA DI CPB PER I SOGGETTI CON ELEVATA AFFIDABILITA’ FISCALE

L’art. 14 del Decreto in esame, modificando l’art. 9, D.Lgs. n. 13/2024, introduce delle soglie massime alla proposta di concordato ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, calcolate in percentuale rispetto al reddito del periodo precedente (2024) al biennio cui si riferisce la proposta in misura inversamente proporzionale al punteggio ISA conseguito.

In particolare, la proposta di reddito / VAP concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel 2024, rettificato ai sensi dei citati artt. 15 e 16, nella seguente misura.

Soglia massima incrementoPunteggio ISA 2024 (mod. ISA 2025)
10%pari a 10
15%pari o superiore a 9 ma inferiore a 10
25%pari o superiore a 8 ma inferiore a 9

N.B. Le soglie non operano / non trovano applicazione: nei confronti di soggetti con un punteggio ISA inferiore a 8;se la proposta di concordato elaborata dal software “Il tuo ISA” 2025 CPB è inferiore “ai valori di riferimento settoriali”. È pertanto possibile che, in alcuni casi, la soglia massima di incremento non venga applicata ancorchè il punteggio ISA sia superiore a 8.

MODIFICA CAUSE DI DECADENZA

Come previsto dall’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024 il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d’imposta (2025-2026) nei casi in cui si verifica una delle seguenti cause di decadenza:

  • a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità (lett. a);
  • a seguito di modifica / integrazione della dichiarazione dei redditi ex art. 2, comma 8, DPR n. 322/98, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato (lett. b);
  • sono indicati, nel mod. REDDITI, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato (lett. c);
  • ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024 ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, comma 2 (non avere debiti tributari / aver estinto debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiori a € 5.000, compresi interessi e sanzioni – lett. d);
  • omesso versamento delle somme dovute a seguito del controllo ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 relativo agli anni oggetto di concordato di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 (lett. e).

La lett. a) del comma 1 dell’art. 15 del Decreto in esame, modificando la citata lett. e), prevede che si verifichi la decadenza dal concordato soltanto qualora entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario non sia avvenuto il pagamento di tali somme.

Contestualmente è stata abrogata la disposizione che prevedeva che le violazioni di cui alla citata lett. e) non rilevavano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.