Pubblicato il 12 Febbraio 2024 in Circolari fiscali

CIRCOLARE FISCALE FEBBRAIO 2024 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi Seac

ULTIME NOVITA’ FISCALI

Bonus psicologo


Decreto Ministero Salute 24.11.2023
È stato pubblicato sulla G.U. 10.1.2024, n. 7 il Decreto che individua il termine di presentazione della domanda “nonché l’entità e validità” del c.d. “Bonus psicologo”. In particolare è previsto che:
– la domanda può essere presentata annualmente tramite l’apposita piattaforma INPS; il beneficio deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda
Tariffe ACI 2024


Comunicato Agenzia Entrate 22.12.2023
È stato pubblicato sulla G.U. 22.12.2023, n. 298 il Comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nel 2024 per:
– determinare il fringe benefit derivante dall’uso promiscuo dell’auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti / assimilati; individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci /familiari.
Decreto “Milleproroghe”

DL 30.12.2023, n. 215
È stato pubblicato sulla G.U. 30.12.2023, n. 303 il DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”, contenente, tra l’altro:
– il differimento al 31.12.2024 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari;
– la proroga di 1 anno del termine per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato / “de minimis” per i quali l’importo è determinabile soltanto nella dichiarazione dei redditi.
Conguaglio seconda rata IMU 2023



Comunicato MEF 12.1.2024
In base a quanto previsto dalla Finanziaria 2024:
– esclusivamente per il 2023 le delibere / regolamenti IMU si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto applicabili per il 2023 anche se inseriti nel Portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicati sul Portale stesso entro il 15.1.2024;
– se dall’IMU calcolata in base ai nuovi atti e quella versata entro il 18.12.2023 risulta una differenza a debito, l’importo dovuto va versato, senza sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024, mentre se risulta una differenza a credito, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

COMMENTI IL NUOVO CALENDARIO DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Nell’ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, “Delega al Governo per la riforma fiscale”, con il D.Lgs. contenente disposizioni “in materia di procedimento accertativo” è prevista l’introduzione, a decorrere dal 2024, del concordato preventivo biennale (CPB). Nel corso dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari sono state evidenziate una serie di osservazioni, recepite nel testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 25.1.2024. Per l’applicazione del CPB l’Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito d’impresa / lavoro autonomo e del valore della produzione netta. Per i contribuenti forfetari, in via sperimentale, la proposta è limitata ad una annualità.

Fase 1 – procedure informatiche di ausilio

Entro l’1.4 di ciascun anno, l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Per il 2024, i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15.6.

Fase 2 – invio dati per la definizione della proposta

Utilizzando i predetti programmi informatici il contribuente invia i dati all’Agenzia per la definizione della proposta di concordato.

Fase 3 – formulazione della proposta

La proposta di concordato è elaborata e comunicata dall’Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici. La proposta è elaborata, in coerenza con i dati comunicati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva sulla base di una metodologia (approvata dal MEF) che valorizza le informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Fase 4 – adesione / diniego alla proposta

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 30.6 (termine per il versamento  delle imposte sui redditi / IRAP). Per il primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 15.10 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2024).

Il (nuovo) calendario del concordato preventivo per il 2024 è quindi così individuato.

Fase 1Fase 2Fase 3Fase 4
L’Agenzia mette a disposizione il software per la comunicazione dei datiIl contribuente invia all’Agenzia i dati necessari per l’elaborazione della propostaL’Agenzia elabora e comunica la proposta di concordato al contribuenteIl contribuente  accetta o rifiuta la proposta di concordato
Entro il 15.6.2024  Entro il 15.10.2024

L’indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato, produce la cessazione del concordato.

N.B.Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo, per i soggetti esercenti attività per le quali sono statiapprovati gli ISA, con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569 (compresi i soggetti forfetari), è previsto il differimento dal 30.6 al 31.7 del termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, senza alcuna maggiorazione.

SOGGETTI ISA
Possono accedere al CPB per il biennio 2024 – 2025 i soggetti ai quali sono applicabili gli ISA che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023) non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta. Rispetto al testo approvato in via preliminare, nel testo definitivo è stata soppressa la limitazione dell’accesso al concordato ai soli soggetti con un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8.

Effetti dell’accettazione della proposta
In caso di accettazione della proposta il contribuente deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP relativa ai periodi d’imposta oggetto dello stesso.
L’accettazione della proposta obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti. Nei periodi d’imposta oggetto di concordato continuano a sussistere gli adempimenti fiscali ordinari (in particolare i soggetti interessati sono tenuti agli ordinari obblighi contabili / dichiarativi).

Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato
Il reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare:

  • plusvalenze / minusvalenze;
  • redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali.
N.B.Il reddito minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000. In caso di associazioni professionali il limite è ripartito tra gli associati in base alle relative quote di partecipazione.

Reddito d’impresa oggetto di concordato
Il reddito d’impresa proposto al soggetto è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), senza considerare:

  • plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive;
  • redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali ovvero in società / enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR.
N.B.Il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000. In caso di snc / sas / srl trasparenti il limite è ripartito tra i soci in base alle relative quote di partecipazione.

Valore della produzione netta oggetto di concordato
Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive. Il valore della produzione netta minimo concordato non può essere inferiore a € 2.000.

Effetti del concordato ai fini IVA
L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

Rilevanza delle basi imponibili concordate
Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi rispetto a quelli oggetto di concordato.
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia sono riconosciuti i benefici premiali ISA (in particolare, esonero visto di conformità per compensazione crediti tributari).

SOGGETTI FORFETARI
Nel testo definitivo è previsto che, per i soggetti forfetari l’adesione al concordato preventivo, in via sperimentale, per il 2024 è limitata ad una sola annualità. Le modalità di accesso al concordato ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.
Non possono accedere al concordato i soggetti che:

  • hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
  • non possiedono il requisito previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000).

Effetti dell’accettazione della proposta
In caso di accettazione della proposta di concordato il soggetto deve dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024 (mod. REDDITI 2025).
Nel 2024 i soggetti in esame sono tenuti al rispetto degli ordinari obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

Reddito oggetto di concordato
Il reddito d’impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato al netto dei contributi previdenziali dovuti per legge.
I maggiori / minori redditi determinati rispetto a quelli oggetto del concordato non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori.