Pubblicato il 5 Dicembre 2025 in Circolari fiscali

CIRCOLARE FISCALE DICEMBRE 2025 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI
Gestione antieconomica e rettifica del reddito
Ordinanza Corte Cassazione 8.9.2025, n. 2477
È legittimo l’accertamento induttivo nei confronti di un’impresa con indizi di antieconomicità pur in presenza di una contabilità formalmente regolare. In particolare la gestione antieconomica può configurarsi non solo in presenza di perdite ripetute ma anche in caso di utili modesti a fronte di spese e investimenti ingenti.
Detrazione interventi edilizi e soggetto non residente
Risposta interpello Agenzia Entrate 27.10.2025, n. 273
Il soggetto non residente che nel 2025 sostiene spese per lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo su un immobile di sua proprietà, situato in Italia, può fruire della detrazione IRPEF non nella misura maggiorata del 50% bensì nella misura del 36%.
Unità immobiliari contigue
Ordinanza Corte Cassazione 27.10.2025, n. 28420
Ai fini IMU non spetta l’esenzione relativa all’abitazione principale per due unità immobiliari contigue utilizzate congiuntamente, qualora non iscritte o non iscrivibili al Catasto unitariamente. L’esenzione, infatti, “può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch’esse come abitazione principale”.
Termine invio STS dati spese sanitarie Decreto MEF 29.10.2025È stato pubblicato sulla G.U. 10.11.2025, n. 261 il Decreto che ha fissato al 31.1 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa il termine dell’invio annuale al STS dei dati delle spese sanitarie, utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate. Per le spese sanitarie sostenute nel 2025 il termine di invio è pertanto fissato al 2.2.2026 (il 31.1 cade di sabato).
Collegamento RT-POS
Provvedimento Agenzia Entrate 31.10.2025
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia il Provvedimento che definisce le modalità utilizzabili per il collegamento RT-POS. In particolare, l’abbinamento del RT con lo strumento di pagamento elettronico utilizzato va effettuato: entro 45 giorni dalla disponibilità dell’apposita funzionalità sul sito Internet dell’Agenzia per i POS già in uso all’1.1.2026 / utilizzati dall’1.1 al 31.1.2026;entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla predetta data, per i POS attivati dall’1.2.2026.

COMMENTI
IL C.D. “BONUS PRODOTTI RICICLATI” 2024

Con l’art. 1, commi da 686 a 690, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) il Legislatore ha rifinanziato per il biennio 2023-2024 il credito d’imposta già previsto dall’art. 1, comma 73, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano, nel 2024, prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica / imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro. L’impresa alla data di presentazione della domanda, deve:

  • risultare costituita, regolarmente iscritta e attiva nel Registro Imprese;
  • svolgere un’attività economica in Italia, ivi disponendo di una sede principale / secondaria;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedura concorsuale.

Non possono beneficiare dell’agevolazione in esame le imprese:

  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 231/2001;
  • che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, concesso nel limite delle risorse disponibili (€ 5 milioni), è pari al 36% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo annuo di € 20.000. Nel caso in cui i bonus complessivamente richiesti eccedano il limite, il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione all’agevolazione richiesta dal singolo beneficiario. Il credito d’imposta in esame non è cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, compresi quelli “de minimis”.

SPESE AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli acquisti effettuati nel 2024, di:

  • prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili / compostabili in base alla normativa UNI EN 13432:2002, compresi:
  • gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
  • gli imballaggi in legno non impregnati;
  • imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

N.B. Il contributo non spetta per gli acquisti di prodotti che, non essendo utilizzati nel ciclo produttivo del soggetto richiedente, si configurano come merce oggetto di rivendita.

Per poter beneficiare dell’agevolazione in esame i prodotti e gli imballaggi devono rispettare i requisiti tecnici (biodegradabilità, computabilità, ecc.) contenuti nell’Allegato 1 del Decreto 2.4.2024, di seguito riportato.

La tabella descrive i requisiti per l’utilizzo di materiali riciclati e la certificazione degli imballaggi, suddivisi in diverse categorie, in conformità con il DM 2.4.2024.

  1. Imballaggi in plastica riciclata: Devono contenere almeno il 30% di materiale riciclato da imballaggi in plastica o da rifiuti trattati. Le certificazioni richieste includono verifiche sul bilancio di massa da parte di organismi accreditati o dichiarazioni ambientali conformi alle normative UNI EN ISO 14021 o 14025.
  2. Imballaggi biodegradabili e compostabili: Devono essere conformi alla norma UNI EN 13432 per attestare la biodegradabilità e compostabilità. Per alcuni materiali, come carta, cartone e legno non impregnato, può essere sufficiente una dichiarazione del fornitore.
  3. Imballaggi in carta riciclata: Devono contenere almeno il 70% di materiale riciclato da carta post-consumo. Le certificazioni richieste sono simili a quelle per la plastica, con verifiche del bilancio di massa e dichiarazioni ambientali.
  4. Imballaggi in alluminio riciclato: Devono contenere almeno il 60% di materiale riciclato proveniente da alluminio.
  5. Imballaggi in vetro riciclato: Devono essere realizzati con il 100% di materiale riciclato da vetro.

In tutte le categorie, le certificazioni devono essere rilasciate da organismi accreditati secondo il Regolamento UE 765/2008 e altre normative ambientali pertinenti.
(1) Le certificazioni devono essere immediatamente riconducibili al prodotto per il quale si richiede l’ammissibilità della spesa (ad esempio, collegare la certificazione alla fattura di acquisto del prodotto).

Attestazione sostenimento delle spese

L’ammontare delle spese sostenute deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del DPR n. 445/2000, dal Presidente del Collegio sindacale ovvero da un Revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori legali, o da un Dottore commercialista / Esperto contabile, Perito commerciale o Consulente del lavoro, ovvero dal Responsabile di un CAF. A tal fine, il certificatore deve attestare:

  • l’elenco delle spese ammissibili al contributo nonché il periodo d’imposta cui sono riferite. Le spese si considerano sostenute in base al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, lett. a), TUIR;
  • l’effettivo utilizzo dei prodotti acquistati nel ciclo produttivo del soggetto beneficiario;
  • l’integrale pagamento delle fatture di acquisto tramite il c/c intestato al soggetto beneficiario, con modalità tracciabili e l’immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
  • che l’impresa beneficiaria non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, compresi quelli “de minimis”.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS 2024

Per accedere all’agevolazione riferita alle spese 2024 il soggetto interessato deve presentare entro le ore 12.00 del 30.1.2026 un’apposita domanda (disponibile in allegato) tramite la piattaforma gestita da INVITALIA accessibile tramite SPID / CIE / CNS
N.B. Non rileva l’ordine temporale di invio delle domande (non è un click-day).

Nella domanda il soggetto beneficiario dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, compresi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati nell’Allegato 1, nonchè l’ammontare complessivo delle spese sostenute. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

  • attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti / imballaggi agevolati;
  • certificazioni tecniche di cui all’Allegato 1;
  • fatture di acquisto corredate dalla relativa documentazione di pagamento.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta in esame:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) utilizzando il codice tributo “7065”;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è disponibile decorsi 10 giorni dalla comunicazione del MASE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie con indicazione dell’importo spettante.

Il MASE dopo aver verificato, tramite l’RNA, il rispetto da parte del beneficiario del massimale previsto dai Regolamenti “de minimis” procede alla registrazione dell’aiuto nel Registro.

N.B. I beneficiari devono adempiere agli obblighi di pubblicità / trasparenza relativi alle erogazioni pubbliche di cui all’art. 125, Legge n. 124/2017, ossia indicazione in Nota integrativa ovvero pubblicazione sul proprio sito Internet / portale dell’Associazione di categoria di appartenenza.