Pubblicato il 7 Aprile 2025 in Circolari fiscali
CIRCOLARE FISCALE APRILE 2025 – NEWS
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC
ULTIME NOVITA’ FISCALI
Content creator (influencer, blogger, youtuber) Circolare INPS 19.2.2025, n. 44 | Per inquadrare gli obblighi contributivi dei soggetti che creano contenuti digitali, c.d. “content creator” (influencer, youtuber, blogger, streamer, podcaster, instagrammer, tiktoker, vlogger): va differenziata l’attività svolta in forma d’impresa (con presenza di un’organizzazione strutturata dell’attività) da quella svolta come lavoratore autonomo (con prevalenza di attività personale e intellettuale); risulta rilevante la presenza o meno del fine pubblicitario / promozionale di un prodotto / brend, nonchè l’esercizio o meno di un’attività artistica da parte del content creator. |
Immobile adibito ad abitazione dell’amministratore Ordinanza Corte cassazione 1.3.2025, n. 5445 | L’esenzione IMU per l’immobile adibito ad abitazione principale spetta esclusivamente alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà / diritti reali di godimento sull’immobile che vi hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica. Tale beneficio non può essere riconosciuto ad una società nel caso in cui l’amministratore / socio, in qualità di mero detentore a titolo personale, abbia destinato ad abitazione, fissandovi la dimora abituale e la residenza anagrafica, un immobile di proprietà della società stessa. |
Interessi di mora automatici primo semestre 2025 Comunicato MEF 17.3.2025 | È stato pubblicato sulla G.U. 17.3.2025, n. 63 il Comunicato con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2025: 11,15% (3,15% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere; 15,15% (3,15% + maggiorazione 12%) per la vendita di alimenti deteriorabili. |
Finanziamento soci e utili extracontabili Sentenza Corte Cassazione 24.3.2025, n. 7739 | È legittimo l’accertamento induttivo nei confronti dei soci che finanziano la società se gli stessi non dispongono “di redditi tanto cospicui da consentire erogazioni di significativa entità”. In tal caso è “presumibile che gli importi pervenuti in capo alla società” siano collegati a “utili extracontabili indebitamente sottratti all’imposizione fiscale”. |
COMMENTI
AMMINISTRATORI DI SOCIETA’: PEC PERSONALE ENTRO IL 30/06/2025
Con l’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, il Legislatore ha esteso agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese.
Recentemente il MiMiT con la Nota 12.3.2025, n. 43836, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della nuova disposizione. Sul punto merita rammentare innanzitutto che:
- ai sensi dell’art. 16, comma 6, DL n. 185/2008 “le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria”;
- a seguito della predetta modifica, il citato art. 5 dispone che “l’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 … è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria
SOGGETTI OBBLIGATI
Al fine di individuare i soggetti interessati dal nuovo adempimento vanno individuate le società che rientrano nel relativo ambito di applicazione, nonchè i soggetti (amministratori) di cui si deve comunicare l’indirizzo PEC.
Imprese – società
Considerato il richiamo generico operato dal citato art. 16 alle “imprese costituire in forma societaria” il Ministero precisa che:
sono ricomprese tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale.
Rientrano tra i soggetti inclusi anche le reti d’imprese quando queste ultime creano un fondo patrimoniale comune, svolgono un’attività commerciale rivolta a terzi e pertanto possono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro Imprese, acquisendo soggettività giuridica;
- sono escluse:
− le forme societarie alle quali non è consentito l’esercizio di un’attività commerciale, quali le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici esercenti l’attività agricola, e le società di mutuo soccorso;
− i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;
− gli enti giuridici non costituiti in forma societaria;
− gli enti giuridici che non svolgono un’attività imprenditoriale.
Amministratori
Per quanto riguarda l’individuazione degli amministratori, nella Nota in esame è precisato che il termine “amministratore” va riferito ai soggetti cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, dando rilievo alla funzione di gestione dell’impresa in senso ampio, ricomprendendo quindi, ad esempio, anche i liquidatori della società.
N.B. Considerato che l’obbligo riguarda le persone fisiche che svolgono l’incarico e non l’organo, in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore.
INDIRIZZO PEC
La norma in esame non fornisce specifiche indicazioni e non prevede limitazioni in merito all’indirizzo PEC dell’amministratore da comunicare al Registro Imprese e la stessa potrebbe pertanto portare a ritenere che l’amministratore possa scegliere di comunicare il medesimo indirizzo PEC dell’impresa. Secondo il Ministero tale scelta non risulta aderente alla ratio della norma, finalizzata all’istituzione di un recapito dell’amministratore, affinché lo stesso risulti direttamente contattabile attraverso un canale diretto e formale.
Inoltre, considerato che, in base alla Direttiva MISE 22.5.2015, l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa, comunicato per l’iscrizione nel Registro Imprese, deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima”, ne consegue che impresa ed amministratore devono comunicare due diversi indirizzi PEC.
N.B. Nella Nota in esame il Ministero aggiunge inoltre che, nel caso in cui sia stato comunicato lo stesso indirizzo PEC per impresa e amministratore, i soggetti interessati dovranno “regolarizzare” la situazione entro il 30.6.2025.
Amministratore con più incarichi
Il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle diverse società di cui è amministratore.
DECORRENZA DELL’OBBLIGO
In merito alla decorrenza del nuovo obbligo, il Ministero precisa che lo stesso scatta / trova applicazione:
- sia per le imprese costituite a decorrere dall’1.1.2025 ovvero che presentano domanda di iscrizione al Registro Imprese da tale data.
Per tali soggetti l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore va assolto
contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
- sia per le imprese già costituite all’1.1.2025.
N.B. A tal fine, in mancanza di un termine normativamente fissato, il Ministero ritiene opportuno provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori entro il 30.6.2025.
In caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell’incarico nonchè della nomina del liquidatore, la comunicazione dell’indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina / rinnovo.
IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA (ESENZIONE)
La Nota in esame specifica che l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria prevista dall’art. 16, comma 6, DL n. 185/2008 per l’iscrizione / successive variazioni della PEC dell’impresa nel Registro Imprese è da ritenersi applicabile anche con riferimento all’iscrizione / variazione della PEC dell’amministratore nel Registro Imprese introdotta dal citato comma 860.
Resta fermo che, nei casi in cui l’indirizzo PEC è comunicato congiuntamente con la domanda di iscrizione / deposito di un atto (ad esempio, nomina / rinnovo dell’amministratore) sono dovuti ordinariamente i diritti di segreteria.
OMESSA COMUNICAZIONE PEC DELL’AMMINISTRATORE
L’omessa comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore determina il “blocco” dell’iter istruttorio della domanda presentata (ad esempio, per l’iscrizione della società al Registro Imprese o per l’iscrizione della nomina / rinnovo di un amministratore). Al ricorrere di tale fattispecie, il Ministero specifica che la CCIAA richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda.
Regime sanzionatorio
La normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata osservanza dell’obbligo in esame e per la stessa non risulta applicabile (per analogia) quanto disposto dall’art. 16, DL n. 185/2008. Secondo il Ministero, alla mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore risulta invece applicabile l’art. 2630, C.c. ai sensi del quale è irrogabile la sanzione da € 103 a € 1.032 a “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese”, ferma restando la riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicaz