Pubblicato il 4 Agosto 2025 in Circolari fiscali

CIRCOLARE FISCALE AGOSTO 2025 – NEWS

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC

ULTIME NOVITÀ FISCALI
PEC amministratori
Nota MiMiT 25.6.2025, n. 127654
È disposto il differimento dal 30.6 al 31.12.2025 dell’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale / PEC degli amministratori previsto per le società costituite prima dell’1.1.2025.
Portale ENEA 2025
Avvisi ENEA 30.6.2025 e 4.7.2025
Dal 30.6.2025 è stato attivato il portale tramite il quale è possibile compilare e inviare all’ENEA la Comunicazione degli interventi terminati nel 2025 relativi al risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”), al recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (c.d. “Bonus casa”) e al c.d. “bonus arredo”, relativo all’acquisto di elettrodomestici. Per gli interventi con fine lavori tra l’1.1 e il 30.6.2025 nonché per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese sostenute nel 2025, il termine di 90 giorni decorre dal 30.6.2025 e pertanto lo stesso scade il 28.9.2025. Inoltre il 4.7.2025 è stato aggiornato il portale per la Comunicazione degli interventi relativi al “SuperEcobonus”. In tal caso il predetto termine di 90 giorni decorre dal 4.7.2025 e pertanto lo stesso scade il 2.10.2025.
Rimborso credito IVA
Ordinanza Corte Cassazione 2.7.2025, n. 17850
Ai fini del riconoscimento di un credito IVA chiesto a rimborso, il contribuente deve fornire prova sia dell’osservanza di tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, dimostrando in concreto di avere effettuato acquisti da un soggetto passivo, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili, sia dell’esistenza e consistenza del credito.
Interessi di mora automatici secondo semestre 2025
Comunicato MEF 14.7.2025
È stato pubblicato sulla G.U. 14.7.2025, n. 161 il Comunicato con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.7 – 31.12.2025: 10,15% (2,15% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere; 14,15% (2,15% + maggiorazione 12%) per la vendita di alimenti deteriorabili.

COMMENTI
SOGGETTI ISA: INTRODOTTA L’ACCOPPIATA
DEL CPB 2025–2026 CON LA SANATORIA 2019–2023

In sede di conversione del DL n. 84/2025, c.d. “Decreto fiscale” è stata introdotta una specifica disposizione che consente (soltanto) ai soggetti ISA l’accoppiata concordato preventivo biennale (CPB) 2025-2026 e sanatoria annualità 2019-2023 (già prevista per le annualità 2018-2022 per i soggetti aderenti al CPB 2024-2025).

La sanatoria, o meglio il “regime di ravvedimento”, delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA.

La stessa è consentita anche per le annualità “escluse” dagli ISA; in tal caso il relativo costo è determinato con specifiche modalità, considerata l’assenza di un punteggio ISA.

SANATORIA 2019-2023 SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CPB 2025-2026

I soggetti ISA che aderiscono, entro il 30.9.2025, al CPB 2025-2026 possono applicare il regime di ravvedimento”, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP così determinata.

Base imponibile imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali
La base imponibile è costituita dalla differenza tra:
reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità e
incremento dello stesso calcolato nelle seguenti misure:
5% → punteggio ISA pari a 10
10% → punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10
20% → punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
30% → punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6
40% → punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4
50% → punteggio ISA inferiore a 3

Per il 2019 / 2022 / 2023 la misura dell’imposta sostitutiva è così individuata:
10% → punteggio ISA pari o superiore a 8
12% → punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
15% → punteggioISA inferiore a 6

Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%. L’imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a € 1.000.

Base imponibile imposta sostitutiva dell’IRAP
La base imponibile è costituita dalla differenza tra:
valore della produzione netta (VAP) dichiarato in ciascuna annualità e
incremento dello stesso calcolato nelle predette misure ai fini delle imposte sui redditi.

Peril 2019 / 2022 / 2023 l’imposta sostitutiva dell’IRAP è pari al 3,9%.

Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.

La misura delle imposte sostitutive dovute per la sanatoria in esame può essere individuata dalla seguente Tabella.

Punteggio ISABase imponibile imposta sostitutiva (*)SANATORIA 2019 – 2022 – 2023SANATORIA 2020 – 2021
Imposta sostitutiva II.DD.Imposta sostitutiva IRAPImposta sostitutiva II.DD.Imposta sostitutiva IRAP
105%10%3,9%7%2,73%
≥ 8 – < 1010%
≥ 6 – < 820%12%8,4%
≥ 4 – < 630%15%10,5%
≥ 3 – < 440%
< 350%

(*) Reddito d’impresa / lavoro autonomo o VAP dichiarato per l’annualità di riferimento.

CAUSE DI ESCLUSIONE ISA E SANATORIA 2019-2023
L’accesso alla sanatoria 2019-2023 è consentito anche ai soggetti ISA con ricavi / compensi fino a € 5.164.569 (che non determinano il reddito con criteri forfetari) che, anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

  • sono stati interessati da una causa di esclusione ISA collegata all’emergenza COVID-19 (che, di fatto, ha riguardato il 2020, 2021 e 2022);
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
  • esercitano 2 o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA, soggetti c.d. multiattività”.

La presenza, per una o più delle annualità 2019-2023, delle specifiche cause di esclusione ISA (emergenza COVID-19 / non normale svolgimento dell’attività / multiattività) che consentono (comunque) di aderire alla sanatoria va verificata considerando lo specifico codice riportato a rigo RE1 / RF1 / RG1 del mod. REDDITI del periodo d’imposta di riferimento.

Esclusioni ISA COVID-19
Le cause di esclusione ISA collegate all’emergenza COVID-19 introdotte per il 2020-2021 e 2022 sono individuate dai codici 15”, “16 e 17”.

Esclusione ISA non normale svolgimento dell’attività
In caso di periodo d’imposta di non normale svolgimento dell’attività l’esclusione ISA è individuata dal codice 4”.

Esclusione soggetti ISA multiattività
Per i soggetti c.d. “multiattività” opera la causa di esclusione ISA identificata dal codice 7”.
Si rammenta che sono considerati multiattività i soggetti che esercitano 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle considerate dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Per alcuni ISA (ad esempio, alberghi, ristoranti, bar, ecc.) sono individuate delle specifiche attività complementari. L’esercizio di tali attività congiuntamente all’attività prevalente non comporta l’esclusione dall’applicazione degli ISA, a nulla rilevando che le stesse siano superiori / inferiori al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

COSTO SANATORIA 2019-2023 IN PRESENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE ISA

Il costo della sanatoria, ossia l’imposta sostitutiva dovuta per i soggetti interessati dalle predette cause di esclusione ISA è così determinato.

Imposta sostitutiva imposte sui redditi e relative addizionali
La base imponibile è costituita dalla differenza tra:
reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità e
incremento dello stesso nella misura del 25%.

L’imposta sostitutiva ai fini delle imposte dirette e relative addizionali è pari al 12,5%.
L’imposta sostitutiva dovuta è diminuita del 30% (la riduzione non è applicabile ai soggetti “multiattività”). L’importo da versare per ciascuna annualità non può comunque essere inferiore a € 1.000

Imposta sostitutiva IRAP
La base imponibile è costituita dalla differenza tra:
valore della produzione netta (VAP) dichiarato in ciascuna annualità e
incremento dello stesso nella predetta misura del 25%.

L’imposta sostitutiva ai fini dell’IRAP è pari al 3,9%.
L’imposta sostitutiva dovuta è diminuita del 30% (la riduzione non è applicabile ai soggetti “multiattività”).

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DOVUTE PER LA SANATORIA

Il versamento delle imposte sostitutive va effettuato:
in un’unica soluzione, tra l’1.1 e il 15.3.2026;
oppure
ratealmente, in un massimo di 10 rate mensili maggiorate degli interessi al tasso legale. In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata da società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR e da società di capitali trasparenti ex artt. 115 e 116, TUIR, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi / addizionali può essere effettuato dalla società / associazione in luogo dei singoli soci / associati. La sanatoria non si perfeziona se il pagamento (unica soluzione / prima rata) è successivo alla notifica di un pvc / schema di atto di accertamento ovvero diun atto di recupero di crediti inesistenti.

BENEFICI DELLA SANATORIA

A seguito del versamento dell’unica rata / regolare versamento delle rate, sono inibiti gli accertamenti per il 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 del reddito d’impresa / lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, salvo il verificarsi delle seguenti fattispecie:

A) decadenza dal CPB;
B) applicazione di una misura cautelare, personale / reale, ovvero notifica di un Provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento IVA) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione), nonché dell’art. 2621 (false comunicazioni sociali), C.c. e degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni / utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio), C.p., commessi dal 2018 al 2022;
C) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
D) dichiarazione infedele di una causa di esclusione ISA per emergenza COVID-19 / sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell’attività / multiattività.

Nei casi previsti dalla lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, la decadenza riguarda esclusivamente l’annualità di riferimento.

Differimento termini decadenza accertamento
È prevista la proroga della decadenza dei termini di accertamento:

  • al 31.12.2028,con riguardoalle annualità “sanate”,per i soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 e che utilizzano, per una o più annualità dal 2019 al 2022, la sanatoria in esame;
  • al 31.12.2026, con riguardo agli accertamenti in scadenza al 31.12.2025, per i soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 ma non si avvalgono della sanatoria.