Pubblicato il 14 Novembre 2025 in Circolari lavoro
Bonus mamme 2025
L’art. 6 comma 1 del D. Legge 30/06/2025 n. 95 per l’anno 2025 ha introdotto per le lavoratrici madri di due o più figli che svolgono attività di lavoro dipendente (con esclusione del lavoro domestico) o autonomo, un’integrazione al reddito (Nuovo bonus mamme), che consiste nell’erogazione di una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.
Soggetti Beneficiari: madri lavoratrici dipendenti, e lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, che alla data del 1° Gennaio 2025 o comunque entro il 31 Dicembre 2025, siano madri:
– di due figli, compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo, fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio;
– di tre o più figli e fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio minore (escluse le titolari di reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si veda di seguito).
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. con esclusione.
Requisito reddituale: la madre lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro, rilevante ai fini del calcolo delle imposte, non superiore a 40.000,00 euro nell’ anno d’imposta 2025.
Somma riconosciuta: 40,00 euro per mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. L’importo non sarà imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini I.S.E.E.. Se il requisito (essere madre di due o più figli) si perfeziona in un momento successivo al 1° Gennaio 2025, il Nuovo Bonus Mamme spetta a partire dal mese in cui matura il requisito.
Domanda: il beneficio è erogato a domanda dall’Inps, tramite il sito istituzionale, utilizzando il proprio SPID, C.I.E., C.N.S. o tramite Contact Center Multicanale o tramite istituti di Patronato. Le domande devono essere presentate entro il 9 Dicembre 2025. Le lavoratrici per le quali il requisito (essere madre di due o più figli) si perfezioni successivamente, possono presentare domanda entro il 31 gennaio 2026.
Attenzione: le informazioni fornite, anche dopo l’erogazione della prestazione, saranno sottoposte a controllo. In caso di dichiarazione mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, nonché la decadenza del beneficio.
Cogliamo l’occasione per ricordare che, per le madri di tre o più figli (fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, il Nuovo Bonus Mamme non è riconosciuto, poiché tali lavoratrici possono accedere, nei mesi o frazioni di mese nei quali le medesime siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, all’esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.
Schematizziamo di seguito le condizioni:
| MAMME LAVORATRICI CON 2 FIGLI | MAMME LAVORATRICI CON 3 O PIÙ FIGLI | |
| A tempo indeterminato – A tempo determinato – Lavoratrici autonome | A tempo indeterminato | A tempo Lavoratrici determinato autonome |
| Bonus 40,00 euro/mese per ogni mese o parte di mese lavorato, se il reddito annuo è inferiore a 40.000,00 euro fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Escluso lavoro domestico. Non imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva nel calcolo ISEE. Domanda da presentare all’Inps ed erogato dall’istituto | Esonero contributivo totale (max 3.000,00 euro/anno) fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. | Bonus 40,00 euro/mese per ogni mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, se il reddito annuo è inferiore a 40.000,00 euro e fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Escluso lavoro domestico. Non imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva nel calcolo ISEE. Domanda da presentare all’Inps ed erogato dall’istituto |